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Verifiche periodiche e a campione: l’applicazione del DPR 462/01

Verifiche periodiche e a campione: l’applicazione del DPR 462/01
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

28/09/2017

Indicazioni sull’applicazione del DPR 462/01 con particolare riferimento ai procedimenti per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici.

Verifiche periodiche e a campione: l’applicazione del DPR 462/01

Indicazioni sull’applicazione del DPR 462/01 con particolare riferimento ai procedimenti per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici.

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Roma, 28 Set – Per favorire la tutela dai rischi di natura elettrica che possono derivare dagli impianti, dalle attrezzature e dai materiali elettrici, il Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, recante “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”, disciplina i procedimenti relativi agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro. E disciplina anche i procedimenti relativi agli impianti elettrici nei luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

 

A presentare il DPR 462/01 con riferimento specifico alla prima tipologia di procedimenti (impianti elettrici di messa a terra, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche) e ai locali medici, è un documento prodotto dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’ Inail: “ Impianti elettrici nei locali medici: verifiche”, a cura di Giovanni Luca Amicucci, Fabio Fiamingo e Maria Teresa Settino.

Un documento che ricorda come il DPR 462/01 “preveda l’invio all’Ispesl, da parte del datore di lavoro, della dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di tali impianti. A seguito della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione con modificazioni del decreto legge 78/2010, attualmente tale comunicazione deve essere indirizzata all’Inail cui sono state attribuite le funzioni già svolte dall’Ispesl”. E inoltre, continua il documento, il successivo D.Lgs. 81/2008 “ha lasciato ferme le disposizioni del d.p.r. 462/01 in materia di ‘verifiche periodiche’, anche se ha introdotto, con l’art. 86, un ulteriore regime di ‘controllo’ degli impianti elettrici e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche a carico del datore di lavoro”.

 

Riguardo alle verifiche a campione il documento ricorda quanto stabilito dal DPR 462/01 all’art.2:

 

Art. 2 - Messa in esercizio e omologazione dell’impianto

1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.

2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL (oggi INAIL, in base alla legge 122/2010) e all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.

[…]

 

Dunque l’installatore, al termine della realizzazione dell’impianto, “al fine di valutare la rispondenza di questo ai requisiti di sicurezza e funzionalità di cui al d.m. 37/08, effettua una verifica iniziale. A seguito dell’esito positivo di tale verifica l’installatore rilascia la dichiarazione di conformità alla regola dell’arte dell’impianto realizzato”.

E se l’omologazione è una “procedura tecnico-amministrativa con la quale di solito si verifica la rispondenza dell’impianto ai requisiti tecnici previsti dalla legge. Per gli impianti di terra e per gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche l’omologazione si intende soddisfatta con il rilascio, da parte dell’installatore, della dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte”.

Il documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, ricorda anche che:

- “l’omologazione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione è fatta attraverso la prima verifica effettuata dalla Asl/Arpa competente per territorio”;

- “per gli impianti che non rientrano nel campo di applicazione del d.m. 37/08 (ad es. gli impianti di illuminazione pubblica), l’omologazione è attestata da una dichiarazione di rispondenza dell’impianto alla regola dell’arte secondo le indicazioni della legge 186/68”.

 

Tornando alla presentazione dell’articolo 2 del DPR 462/01, “entro 30 giorni dalla messa in servizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità (una per ogni tipo di impianto) all’Inail territorialmente competente e alle strutture di vigilanza delle Asl/Arpa territorialmente competenti. L’Inail, una volta ricevuta la dichiarazione di conformità di un impianto di terra o di un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata ‘a campione’, d’intesa con le singole regioni, una verifica di conformità alla normativa vigente (d.p.r. 462/08, art. 3). Tale procedura si applica esclusivamente ai nuovi impianti”.

 

E, come indicato all’articolo 3 del d.p.r. 462/01, le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall’INAIL “d’intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:

a) localizzazione dell’impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche e ambientali del luogo in cui è situato l’impianto;

b) tipo di impianto soggetto a verifica;

c) dimensioni dell’impianto”.

 

Riguardo poi all’applicazione del DPR 462/01 si indica che gli adempimenti previsti “risultano attribuiti in capo al datore di lavoro”. Tuttavia affinché il DPR sia applicabile è “necessario che, all’interno del luogo di lavoro, sia individuabile la figura di almeno un ‘lavoratore’. Per lavoratore deve intendersi una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolga un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

 

Veniamo ora, brevemente, alle verifiche periodiche e straordinarie degli impianti.

 

Abbiamo visto che l’omologazione dell’impianto di messa a terra è effettuata con la dichiarazione di conformità dell’installatore e tale dichiarazione “riguarda ai sensi del d.m. 37/08 tutto l’ impianto elettrico, di cui l’impianto di messa a terra costituisce una parte”.

Inoltre “il mantenimento nel tempo del buono stato di funzionalità dell’impianto di messa a terra e dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche è ottenuto tramite regolare manutenzione. Infatti l’art. 4 del d.p.r. 462/01 stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre gli impianti a tale manutenzione”. E allo scopo di verificare la bontà delle azioni intraprese dal datore di lavoro, “il legislatore ha previsto anche che fosse obbligatorio far sottoporre gli impianti di terra e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche a verifiche periodiche, sempre a cura del datore di lavoro” (d.p.r. 462/01, art. 4):

 

Art. 4 - Verifiche periodiche - Soggetti abilitati

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

 

Come indicato nell’articolo, la periodicità prevista per tali verifiche è di cinque anni, ma ad esclusione degli impianti “installati nei cantieri, nei locali adibiti a uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale”.

E per effettuare le verifiche il datore di lavoro “può rivolgersi all’Asl o all’Arpa o a eventuali organismi individuati dal Ministero dello sviluppo economico”.

 

Riportiamo, per chiarezza, una tabella - contenuta nel documento – sulla periodicità delle verifiche periodiche per gli impianti di messa a terra e per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche secondo il DPR 462/01:

 

 

Cosa succede se la verifica si conclude con esito negativo?

 

Se tale verifica si è conclusa con esito negativo “a causa di qualche non conformità allo stato dell’arte, oppure se l’impianto è stato sottoposto a modifiche sostanziali (ad es. aggiunta di una nuova parte o rifacimento completo di un’altra parte), o se il datore di lavoro ritiene che vi siano le condizioni per una verifica prima che sia trascorso il periodo di tempo prestabilito (ad es. perché ha effettuato riparazioni e/o sostituzioni di componenti deteriorati), è facoltà del datore di lavoro richiedere una verifica straordinaria”.

E dunque per consentire il corretto adempimento delle procedure disciplinate dal decreto, “il datore di lavoro deve comunicare tempestivamente all’Inail e all’Asl o all’Arpa le seguenti eventualità”:

- “la cessazione dell’esercizio;

- le modifiche sostanziali preponderanti;

- il trasferimento o spostamento degli impianti”.

 

Il documento ricorda, infine, che con la prima verifica a campione si è voluto dare all’Ispesl (ora all’Inail) un compito di “monitoraggio e di sorveglianza del corretto stato di installazione degli impianti, attualmente attestato dalla dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore. Il compito del verificatore dell’Inail è quello di monitorare lo stato di installazione, effettuando tutte le verifiche necessarie, con esami a vista e con prove, secondo la normativa e la legislazione vigenti”.

 

Concludiamo segnalando che il documento si sofferma anche sulla non applicazione del DPR 462/01 a specifici impianti soggetti a legislazioni particolari.

 

RTM

 

Scarica il documento da cui è tratto l'artico:  

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Impianti elettrici nei locali medici: verifiche”, a cura di Giovanni Luca Amicucci, Fabio Fiamingo e Maria Teresa Settino, edizione 2017 (formato PDF, 2.20 MB).


Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Le verifiche negli impianti elettrici dei locali medici”.

 

 

 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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