Verifiche e abilitazione: le novità per i generatori a vapore
Roma, 6 Ott – Sono diverse le novità che in queste settimane hanno riguardato i generatori di vapore e di acqua surriscaldata. Per generatori di vapore d’acqua si intendono le attrezzature che “trasformano i liquidi in vapore a pressione più elevata di quella dell’atmosfera, allo scopo di impiegarlo fuori dell’apparecchio stesso” (regio decreto 824/27).
Le novità riguardano sia l’abilitazione alla conduzione di queste attrezzature, con riferimento al contenuto del Decreto ministeriale n.94 del 7 agosto 2020 “Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore”, sia le nuove informazioni disponibili per la prima verifica periodica contenute nel recente documento, realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail, dal titolo “Generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”.
Questi gli argomenti trattati nell’articolo:
- Il nuovo decreto per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore
- Il documento Inail, la messa in servizio e le verifiche periodiche
- Le periodicità a cui sono soggetti i generatori di vapore
Il nuovo decreto per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore
Il 30 settembre in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94 del 7 agosto 2020 in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
Il decreto è in attuazione dell’articolo 73-bis, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale articolo al comma 2, dispone: ‘2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, i requisiti per l’ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei patentini. Con il medesimo decreto è, altresì, determinata l’equipollenza dei patentini e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente’.
In particolare le disposizioni del nuovo Decreto entrano in vigore il 30 settembre 2021 - dodici mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, ai sensi del quale il patentino di abilitazione ha validità fino al compimento del settantesimo anno di età. Tale disposizione si riferisce anche ai patentini già rilasciati alla data di pubblicazione del Decreto ed è immediatamente applicabile.
Riprendiamo dal decreto il comma 1 del primo articolo (Patentino di abilitazione) del Capo I (Classifica dei patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento, non esonerati dalla conduzione abilitata e requisiti generali per l’abilitazione). Si indica che i patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore “sono articolati in quattro gradi:
- il patentino di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie;
- il patentino di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore;
- il patentino di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore;
- il patentino di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore”.
L’articolo 11 del decreto indica poi che decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, “è abrogato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1974, n. 99”.
Il documento Inail, la messa in servizio e le verifiche periodiche
Il nuovo documento Inail sui generatori di vapore - a cura di Andrea Tonti, Emanuele Ferrari e Loriana Ricciardi (DIT, Inail), Giuseppe Giannelli (Inail, Unità operativa territoriale di certificazione, verifica e ricerca di Como) e Giuseppe Sferruzza (Inail, Unità operativa territoriale di certificazione, verifica e ricerca di Palermo) – descrive le fasi di cui si compone l’attività di verifica, fornendo indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della pratica e specifiche istruzioni per la compilazione della scheda tecnica e del verbale di prima verifica periodica.
Nel documento si segnala che ai sensi dell’art. 71, commi 11 e 12, del d.lgs. 81/08, l’Inail è titolare della prima delle verifiche periodiche: “a far data dal 23 maggio 2012, il datore di lavoro che esercisce attrezzature a pressione ricadenti tra quelle richiamate dall’allegato VII del d.lgs. 81/08 e s.m.i., deve richiedere all’Inail l’effettuazione della prima delle verifiche periodiche, con le scadenze indicate nell’allegato stesso”.
In particolare il datore di lavoro che dispone ed “esercisce” attrezzature a pressione ricadenti tra quelle richiamate dall’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s. m. i., “deve:
- dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura a pressione all’Inail - utilizzando la procedura telematica CIVA - che provvede all’assegnazione di una matricola. Se l’attrezzatura non è esclusa dal controllo di messa in servizio, ai sensi dell’art. 5 del d.m. 329/04, prima di metterla in servizio si deve richiedere che venga sottoposta alla verifica di messa in servizio, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 329/04;
- richiedere la prima delle verifiche periodiche all’Inail - utilizzando la procedura telematica CIVA; tale verifica è da effettuarsi secondo la periodicità di cui all’allegato VII al d.lgs. 81/08, che decorre dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro (è la data della pratica riportata in CIVA o la data indicata dal Datore di Lavoro/Utilizzatore nella comunicazione di messa in servizio inviata alla UOT). La prima verifica periodica prevede, oltre ai controlli di sicurezza, la compilazione di una scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura, al fine di consentirne l’iscrizione nella banca dati informatizzata” di cui all’art. 3, comma 1 del Decreto Ministeriale 11 aprile 2011;
- “richiedere le verifiche periodiche successive alla prima ai soggetti di cui al comma 13 dell’art. 71 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., da effettuarsi sempre secondo la periodicità di cui all’allegato VII al d.lgs. 81/08;
- effettuare riparazioni e modifiche secondo le disposizioni dell’art. 14 del d.m. 329/04;
- comunicare all’Inail - utilizzando la procedura telematica CIVA - e alla ASL/ARPA competenti la cessazione dell’esercizio, il trasferimento di proprietà e lo spostamento (in quest’ultimo caso è anche necessario dichiarare una nuova messa in servizio dell’attrezzatura), al fine di consentire l’aggiornamento della banca dati informatizzata;
- in caso di attrezzature o di insiemi comprendenti membrature esercite in regime di scorrimento viscoso o di fatica oligociclica, è necessario inviare tramite CIVA la comunicazione prevista dall’art. 6 comma 1 lettera e) del d.m. 329/2004 in occasione della messa in servizio e sottoporre, alle scadenze previste, tali attrezzature alle prescrizioni tecniche di controllo vigenti in materia; le autorizzazioni all’ulteriore esercizio sono rilasciate dall’Inail;
- conservare tutti i verbali delle verifiche effettuate (messa in servizio, verifiche periodiche e riparazioni) da esibire ai soggetti incaricati in sede di verifica. Tali verbali devono seguire l’attrezzatura/insieme nel caso di trasferimento di proprietà o spostamento”.
Le periodicità a cui sono soggetti i generatori di vapore
La pubblicazione Inail tratta dunque delle modalità di effettuazione della prima verifica periodica, compresa la redazione della scheda tecnica e del verbale per le attrezzature/insiemi a pressione classificati come generatori di vapore d’acqua e/o di acqua surriscaldata (“i generatori di acqua surriscaldata, come specificato nella nota in calce al punto 1.1.3 dell’allegato II al d.m. 11 aprile 2011, devono essere trattati come generatori di vapor d’acqua o impianti di riscaldamento, in accordo all’art. 3 del d.m.1° dicembre 1975”).
Queste attrezzature “appartengono al gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento, di cui al punto 1.1.3 dell’allegato II al d.m. 11 aprile 2011”. E le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare: “la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo”.
Ricordiamo, infine, che il d.m. 11 aprile 2011 “prevede che il datore di lavoro che esercisce un generatore di vapore e/o di acqua surriscaldata richieda la prima delle verifiche periodiche all’Inail, secondo la scadenza indicata dall’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero dopo due anni dalla dichiarazione di messa in servizio da parte del datore di lavoro”.
Concludiamo indicando le periodicità a cui sono soggetti i generatori, secondo quanto disposto dall’allegato VII al d.lgs. 81/2008:
- Funzionamento: biennale
- Visita interna: biennale
- Integrità: decennale.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, a cura di Andrea Tonti, Emanuele Ferrari e Loriana Ricciardi (DIT, Inail), Giuseppe Giannelli (Inail, Unità operativa territoriale di certificazione, verifica e ricerca di Como) e Giuseppe Sferruzza (Inail, Unità operativa territoriale di certificazione, verifica e ricerca di Palermo) – Collana Ricerche, edizione 2020 (formato PDF, 1.26 MB).
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