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Un regolamento per la sicurezza dei lavori su copertura

Un regolamento per la sicurezza dei lavori su copertura

La Regione Piemonte ha approvato un regolamento che disciplina le misure di sicurezza, negli interventi in copertura, per consentire l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. L’elaborato tecnico della copertura.

 
Torino, 3 Giu – Sono molte le Regioni che in questi anni, ad esempio la  Regione Toscana e la  Regione Sicilia, hanno deliberato sulla sicurezza dei lavori in quota e su coperture con riferimento allo strumento denominato “elaborato tecnico della copertura”.
 
Ci soffermiamo oggi sul nuovo Regolamento approvato dalla  Regione Piemonte relativo ai lavori in copertura, Regolamento che ha avuto, tuttavia, un percorso travagliato.

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Il 16 maggio 2016 la Giunta regionale piemontese ha approvato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Regolamento regionale n. 5/R, riguardante “Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura” attuativo dell'articolo 15 comma 7 della legge regionale 14 luglio 2009 n. 20 (“Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica”). Regolamento che completava il percorso intrapreso dalla Regione con la modifica dello stesso articolo introdotta con l'articolo 86 della l.r. 03/13 ( Modifiche alla legge regionale n. 56/77).
Tuttavia successivamente alla pubblicazione di questo Regolamento – come indica un “avviso” della Regione Piemonte – “sono stati riscontrati meri errori materiali di scrittura nel testo precedentemente adottato, meritevoli di intervento correttivo”. E dunque per garantire il più immediato recepimento della formulazione corretta, la Giunta regionale ha proceduto, con D.P.G.R. 23 maggio 2016, n. 6/R, all’adozione di “un nuovo testo che, nel riproporre l’intero provvedimento con la formulazione esatta, abroga contestualmente il precedente regolamento regionale”.
 
Veniamo dunque al Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2016, n. 6/R. Un decreto che, con riferimento alla Deliberazione della Giunta regionale n. 12-3322 del 23 maggio 2016, emana il seguente: “Regolamento regionale recante: “Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura (Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20). Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R”.
 
Il regolamento – come indicato all’art. 1 – disciplina, per gli interventi in copertura di cui all’articolo 3 del Regolamento, “le specifiche misure di sicurezza nonché le misure preventive e protettive da predisporsi al fine di consentire, nella successiva fase di manutenzione della copertura stessa o di eventuali impianti tecnologici su di essa insistenti, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”.
 
In particolare (art. 2) il regolamento “definisce i requisiti tecnici operativi per le specifiche misure di sicurezza da adottare e la relativa documentazione da allegare al progetto, nonché le attestazioni in sede di dichiarazione di ultimazione lavori o di corretta installazione a garanzia dell'idoneità dell'opera da attuarsi contestualmente agli interventi di nuova costruzione e agli interventi strutturali sulla copertura di edifici esistenti”. E “prevede, altresì, misure preventive e protettive da attuarsi contestualmente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non strutturale che riguardano la stessa o gli impianti tecnologici esistenti, nonché interventi di installazione di impianti solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”.
 
Ci soffermiamo ora sull’ambito di applicazione del Regolamento, come contenuto nell’art. 3 del decreto.
 
Il regolamento (Art. 3, comma 1) si applica nella progettazione e realizzazione degli interventi, sia privati sia pubblici (ossia rientranti nelle previsioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50) “che riguardano coperture con falda inclinata o piana e con altezza della linea di gronda superiore a 3 metri rispetto ad un suolo naturale o artificiale sottostante almeno per la porzione di copertura interessata dall’intervento di:
a) nuova costruzione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia);
b) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) del d.p.r. 380/2001, mediante interventi strutturali;
c) manutenzione ordinaria di riparazione, rinnovamento e sostituzione di manufatti che riguardano la copertura stessa quali la sostituzione anche parziale del manto, o quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del d.p.r. 380/2001; gli interventi di manutenzione straordinaria non strutturale quali la sostituzione totale dell’orditura secondaria del tetto senza modifica della sagoma o l’ apertura di lucernari o abbaini ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a) del d.p.r.
 380/2001, ovvero gli interventi di installazione di impianti solari termici ai sensi dell’articolo 123, comma 1 del d.p.r. 380/2001;
d) installazione di impianti solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per quanto non rientrante nelle previsioni delle lettere b) e c), ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera d) del d.p.r. 380/2001;
e) varianti in corso d’opera relative agli interventi di cui alle lettere a) e b) interessanti parti strutturali della copertura stessa predisposte successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento”.
 
Rimandando alla lettura della parte dell’articolo 3 dedicata alle esclusioni dall’ambito di applicazione, riprendiamo qualche indicazione tratta dall’art. 5 (Adempimenti) del Capo II (Istruzioni tecniche) del Regolamento.
 
Con riferimento anche all’elaborato tecnico della copertura (ETC), riportato nell’allegato 1 del decreto - si indica che:
- comma 1, art. 5: “per gli interventi pubblici di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e), la conformità alle specifiche misure di sicurezza della documentazione progettuale è attestata dall’approvazione del progetto almeno di livello definitivo o della variante corredato dal documento ETC, con i soli contenuti di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a) secondo lo schema riportato in Allegato 1, parte A;
- comma 1, art. 5: “per gli interventi privati di cui all’articolo 3, comma,1, lettere a), b) ed e), la conformità alle specifiche misure di sicurezza della documentazione progettuale allegata all’istanza presentata, è attestata dal progettista all’atto di inoltro della stessa allo sportello unico di competenza corredata dal documento ETC con i soli contenuti di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), secondo lo schema riportato in Allegato 1, parte A”.
Inoltre la corretta installazione ed il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attestati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori, nella quale si dichiara l’avvenuta realizzazione a regola d’arte e l’integrazione dell’ETC secondo le modalità di cui all’articolo 6, commi 3 e 4, allegandone i relativi elaborati.
 
Ci soffermiamo proprio sull’art. 6 dedicato all’Elaborato tecnico della copertura.
 
Si indica che la predisposizione dell’ETC è “avviata in fase di progettazione, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 7, dal progettista, come definito dall’articolo 4, comma 1, lettera p), in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza così come definito dall’articolo 89, lettere e) ed f) del d. lgs. 81/2008, se previsto dalle disposizioni vigenti, ed è completata in esecuzione secondo le previsioni di cui ai commi 3 e 4”.
In particolare (comma 2) l’ETC contiene:
a) “relazione tecnica delle scelte progettuali con illustrazione del rispetto delle specifiche misure di sicurezza corredata da tavole esplicative preliminari in scala adeguata (planimetrie, prospetti, sezioni ecc.), in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi di protezione contro la caduta a tutela delle persone che accedono, transitano e operano sulla copertura, con i contenuti minimi di cui all’Allegato 1, parte A;
b) elaborati progettuali di dettaglio della copertura, contenenti almeno una planimetria in scala adeguata nella quale siano evidenziati gli elementi di cui alla lettera a) nel rispetto dei contenuti di cui all’Allegato 1, parte B, proposto a titolo esemplificativo e come tale riportante diverse soluzioni progettuali, e relativa relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato, contenente il dimensionamento e la verifica dei dispositivi di protezione collettivi o dei sistemi di protezione contro le cadute dall’alto individuati dalla soluzione progettuale prescelta in relazione agli elementi strutturali della copertura, preesistenti, opportunamente verificati, o progettati ex novo;
c) documentazione del fabbricante dei dispositivi di ancoraggio e dei dispositivi di protezione collettiva prodotti e da installarsi secondo le norme di riferimento;
d) dichiarazione di conformità dell’installatore, riguardante la corretta installazione dei dispositivi di protezione collettivi o di dispositivi di ancoraggio, che deve contenere almeno le informazioni di cui all’Allegato 1, parte C;
e) raccolta dei manuali d’uso dei dispositivi di protezione collettiva o dei dispositivi di ancoraggio installati, con eventuale documentazione fotografica;
f) registro di ispezione e manutenzione dei dispositivi di protezione collettivi o dei dispositivi di ancoraggio con i contenuti minimi di cui all’Allegato 1, parte D”.
Altre indicazioni sul ruolo di progettisti e coordinatori per la sicurezza sono riportati al comma 3 e 4 dell’articolo 6.
 
Concludiamo questa breve presentazione del nuovo Regolamento (che entrerà in vigore il 25 luglio 2016) con un cenno all’art. 7 (Criteri generali di progettazione) in cui si indica (comma 1) che “nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e), sono progettate e realizzate, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e ai seguenti 8, 9 e 10, specifiche misure di sicurezza contro la caduta dall’alto al fine di poter eseguire successivi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla copertura, compresa l’attività di ispezione, in condizioni di sicurezza”. E le misure, realizzate conformemente alle norme tecniche di riferimento e nel rispetto dei principi generali di tutela di cui all’articolo 15 del d. lgs. 81/2008, sono finalizzate (comma 2) a mettere in sicurezza:
a) il percorso per l’accesso alla copertura;
b) l’accesso alla copertura;
Inoltre (comma 3) i percorsi e gli accessi devono essere almeno di tipo permanente. E il transito e l’esecuzione degli interventi impiantistici o di manutenzione sulle coperture (comma 4) devono essere garantiti attraverso elementi protettivi almeno di tipo permanente. Nel comma 5 sono riportate le indicazioni per i casi di interventi su coperture esistenti, “nei quali non sia possibile adottare misure di tipo permanente”.
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 

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Rispondi Autore: Eva Santori - likes: 0
03/06/2016 (13:12:28)
La regione Lazio ha un regolamento per la sicurezza dei lavori su copertura?

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