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Modifiche al decreto 81: nuove variazioni nelle verifiche periodiche
Roma, 5 Nov – È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge del 30 ottobre 2013, n. 125 per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
E tra le novità portate dalla conversione in legge c’è un’importante modifica al D.Lgs. 81/2008 relativa alle verifiche periodiche, che viene incontro a quanto richiesto da più parti dopo le modifiche operate al Decreto 81 dal cosiddetto “Decreto del fare”.
Per fare una breve cronistoria e spiegazione di quanto avvenuto, ricordiamo innanzitutto che già il Decreto del Fare-Legge n. 98/2013 aveva modificato la normativa riguardante le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (comma 11, art. 71, D.Lgs. 81/2008).
Questo era il comma modificato dal Decreto del fare:
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro. |
In relazione all’utilizzo del termine “messa in servizio” alcune parti sociali avevano tuttavia criticato la scelta del legislatore.
Ad esempio una nota della Confindustria di Benevento, pubblicata dal nostro giornale, aveva criticato la scelta della decorrenza dalla “messa in servizio” delle attrezzature, “e non già dal momento della richiesta da parte del datore di lavoro (a differenza di quanto previsto precedentemente dall’art. 71, comma 11, del Dlgs n. 81/2008 e dal DL 69/2013)”.
L’utilizzo del termine “dalla messa in servizio” avrebbe introdotto, sempre secondo la nota, “un aggravio per le aziende perché impone impropriamente una verifica subito dopo la messa in servizio (quindi per una attrezzatura del tutto nuova) e non alla scadenza della periodicità prevista dall’allegato VII (come, invece, indicato dal DM 11/4/2011). Si tratta, in effetti, di un intervento contrario allo spirito della norma secondo cui le verifiche periodiche devono essere volte a valutare nel tempo lo stato di ‘conservazione e di efficienza’ delle attrezzature”.
Ministero del lavoro ed Inail erano stati dunque sollecitati ad una riflessione sulla correttezza della norma e sugli effetti organizzativi ed economici sulle imprese. Riflessione che ha portato in breve tempo alle modifiche inserite nella legge di conversione n. 125 del 30 ottobre 2013.
Riportiamo per chiarezza il contenuto del comma 9-quinquies, art. 7 della legge di conversione:
Art. 7 - Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonché di interpretazione autentica. (...) 9-quinquies. All'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: «nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta». (...) |
E per concludere riportiamo dunque il testo definitivo del comma 11, art. 71 del D.Lgs. 81/2008:
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro. |
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Rispondi Autore: Massimo Trolli - likes: 0 | 05/11/2013 (12:27:59) |
Ho da richiedere qualche precisazione: - a seguito del comma 9-quinquies, art. 7 della legge di conversione il datore di lavoro è comunque tenuto a comunicare all’INAIL la messa in servizio di una nuova apparecchiatura di lavoro indipendentemente dalla richiesta di prima verifica o, nel periodo intercorrente dall’acquisto alla scadenza prevista per la prima verifica dall’All. VII del D.lgs 81/08, l’INAIL può rimanere all’oscuro dell’esistenza e dell’uso della nuova macchina? - Dopo le ultime modifiche semplificative introdotte dal “decreto del fare”, per le verifiche successive alla prima, che l’utente può far effettuare ad un soggetto abilitato privato alla scadenza della verifica precedente senza alcuna informazione preventiva al soggetto titolare della funzione, è ancora dovuta, secondo il comma 1 dell’art. 3 del DM 11/4/11, la percentuale del 15% ad ASL o Arpa alle quali, con le nuove disposizioni, dovrebbe essersi di molto ridotta l’attività amministrativa e quelle connesse alle semplificazioni? - E’ confermato il limite, in eccesso o in difetto, del 15% rispetto alle tariffe ministeriali applicabile ai costi per le verifiche dopo le semplificazioni del punto precedente? Grazie per le risposte e cordiali saluti. Massimo Trolli |
Rispondi Autore: attilio macchi - likes: 0 | 05/11/2013 (13:00:54) |
Richiesta di prima verifica e messa in servizio non coincidono per evidenti questioni di tempo non sovrapponibili. Chissà se la domanda di Trolli avrà risposta. Se l'INAIL esce puntualmente nei 45 giorni e trova un'attrezzatura "evidentemente" utilizzata da più di ? giorni cosa accade per il pregresso utilizzo? |
Rispondi Autore: Massimo Trolli - likes: 0 | 05/11/2013 (15:28:56) |
Caro Macchi,credo che nemmeno per le altre due mie domande sia facile una risposta. Il Ministero a questo punto dovrebbe chiarire il tutto con una circolare, possibilmente a breve, altrimenti aumenta sempre più la confusione per l'utente! Le poche certezze del DM 11/4/11, entrato in vigore a giugno dell'anno scorso (non 10 anni fa!), hanno avuto vita breve; infatti fin qui hanno già subito 4 o 5 modifiche che di semplificativo paiono aver ben poco. Saluti. Massimo Trolli |
Rispondi Autore: dott. Antonello Merlo - likes: 0 | 05/11/2013 (21:08:11) |
Mi spiace ma non concordo con le fuorvianti affermazioni anche se correttamente le ha poste in forma di richiesta di chiarimento. 1) lo spirito della semplificazione è quello di censire tutte le attrezzature di lavoro messe in servizio che, pertanto vanno denunciate ad INAIL che le immette nel proprio database che sarà disponibile per gli organi di vigilanza; questo tutela anche i proprietari delle attrezzature evitando vendite di mezzi rubati o demoliti. 2. Non è stato abrogato il comma XII dell'art. 71 del TUS pertanto titolari della funzione restano ancora INAIL e ASL (o USL AUSL ASP ARPA), anzi la modifica col Decreto del fare impone le verifiche secondo i dettami del comma XIII dell'art. 71 citato, quindi ai sensi del D.M. 11/4/2013. 3. Senza un ulteriore decreto applicativo la modifica legislativa non è applicabile in quanto in contrasto con i decreti e circolari precedenti e tuttora vigenti. 4. Mentre il 15 % per le prestazioni effettuate in sostituzione dell'organo pubblico appare dovuto ex se, poiché non abrogato (e l'attività amministrativa di controllo e verifica dei verbali che saranno emessi dagli organismi abilitati sussiste), non è applicabile né la scontistica sulle prestazioni né ovviamente l'aumento per esempio per "atti urgenti" da parte degli organismi abilitati in quanto sarebbe atto di concorrenza e abuso di posizione da parte degli stessi che, ricordo a me stesso, hanno ottenuto l'aumento delle tariffe di circa 80 % rispetto al 2012 e l'applicazione dell'IVA anche da parte delle ASL, determinando il raddoppio delle tariffe esistenti al 2012. IL presente è un parere personale di chi vive del proprio lavoro e solo di quello e non può stare per ovvie ragioni sul mercato. Disponibile a qualsiasi confronto. |
Rispondi Autore: attiliomacchi - likes: 0 | 06/11/2013 (09:57:29) |
Buongiorno Dott. Merlo Mi può spiegare la differenza tra lo spirito della norma (la semplificazione in questo caso) da lei evidenziato e la richiesta di denuncia obbligatoria di attrezzature, macchine ed impianti quando questa non è mai stata fatta? Lo spirito della norma da lei rilevato, che mi piace, è sicuro che sia condiviso dagli organismi di vigilanza e soprattutto dalla magistratura in caso di infortunio con nesso causale riferibile alle violazioni (al di là delle sanzioni spesso amministrative pecuniarie previste per il comma 11 dell'art 71)? Mi darebbe anche un parere sulla tipologia di conseguenze (penali e civili) che potrebbero ricadere su un preposto, un RSPP, interno od esterno all'azienda, o altra figura senza nessun potere effettivo di incidere sulle variazioni del sistema (no portafoglio) ma con posizione di garanzia, qualora dopo aver indicato al datore di lavoro le inadempienze queste non trovano risoluzione? Avrei altro da chiedere sulla relazione tra le scadenze delle verifiche non effettuate e le azioni seguenti, ad esempio: a volte può essere obbligatorio richiedere la "prima" verifica? Gli organismi abilitati (art 11 e 13) in caso di situazioni "scadute" che azioni dovrebbero intraprendere? La frase sul proprio lavoro e sulla scelta di mercato non mi è chiara. La ringrazio per le eventuali risposte, uno che, per ovvie ragioni, si è stufato di stare sul mercato. |
Rispondi Autore: Massimo Trolli - likes: 0 | 06/11/2013 (10:28:49) |
In merito ai quesiti da me posti vorrei commentare lo scritto del Dott. A. Merlo del 5-11-u.s. che non condivide le mie fuorvianti (!) affermazioni trasmesse a Punto Sicuro nello stesso giorno. Avrei ritenuto fino a non molto tempo fa che per rispondere a delle domande, dopo averle capite, occorresse conoscere le risposte più appropriate, invece mi sto accorgendo che l’improvvisazione è all’ordine del giorno. Comunque: 1- lo spirito di censire tramite INAIL tutte le attrezzature di lavoro messe in servizio perché fossero rese disponibili, in banca dati, le loro caratteristiche non è nato con le recenti semplificazioni bensì col DM 11/4/11; 2- mai messo in discussione né la titolarità della funzione a carico di INAIL, ASL o Arpa, né le modalità di verifica stabilite dall’art. 71. Quindi non capisco il nesso di questa asserzione con i quesiti da me posti. 3- la modifica apportata al comma 11 dell’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 dal comma 9–quinquies dell’articolo 7 della legge di conversione n. 125 del 30 ottobre 2013, chiarissima nella sua esposizione, rimarrebbe quindi in sospeso secondo il Dott. A. Merlo in attesa di un decreto applicativo a venire e quindi in sostanza sarebbe un azzardo ovvero una bufala il testo definitivo dello stesso comma 11, art. 71 del D.Lgs. 81/2008 pubblicato ieri da Punto Sicuro… 4- ben sapendo che non è stato abrogato il comma 1 dell’art. 3 del DM 11/4/11, che prevede la percentuale del 15% a favore di ASL o Arpa dell’importo delle verifiche successive alla prima effettuate da soggetti privati, appunto la mia domanda era ed è se è da ritenersi equa la percentuale suddetta da elargire a soggetti titolari della funzione (ASL ed Arpa) la cui attività amministrativa è stata quanto meno ridotta dalle recenti semplificazioni introdotte che tolgono di fatto a quei soggetti titolari la gestione delle verifiche periodiche. Con le disposizioni superate, l’utente avrebbe dovuto infatti richiedere la verifica al soggetto titolare indicando un soggetto privato alternativo al soggetto titolare stesso. Questi, dopo aver controllato la regolarità della domanda dell’utente, l’idoneità del soggetto privato prescelto ad effettuare la verifica, l’opportunità o meno di svolgere la verifica direttamente ed eventualmente a quale funzionario assegnarla, avrebbe poi dovuto, in caso di impossibilità propria a compiere la verifica richiesta, correttamente comunicare al soggetto privato prescelto dall’utente l’intenzione di avvalersi o meno del suo supporto per la verifica ed all’utente richiedente avrebbe dovuto dare conferma del soggetto privato da lui prescelto per la verifica o (improbabilmente) comunicarne un altro. So per esperienza diretta, avendo fatto parte di un ente titolare (ed è per questo che mi permetto di intervenire a Punto Sicuro), che per un soggetto titolare con aspirazioni di efficienza la “trafila” di cui sopra comportava un impegno amministrativo piuttosto consistente, un’organizzazione non da poco e notevoli sforzi per mantenere funzionalità e puntualità. Ora, con le nuove semplificazioni, tutto questo è stato eliminato e mi pare lecito richiedere se il 15% per i soggetti titolari che valeva prima può esser considerato altrettanto valido e coerente ora. Ed ancora più lecito mi pare auspicare un chiarimento sulle questioni da me poste da parte del Ministero. Lascio poi al Dott. A. Merlo le disquisizioni sulla “scontistica” in merito alle tariffe e sui problemi economici connessi al “commercio” delle verifiche i quali con le cosiddette semplificazioni (se non ancor prima) erano senz’altro da mettere in preventivo. Cordialmente Ing. Massimo Trolli |
Rispondi Autore: attiliomacchi - likes: 0 | 06/11/2013 (18:57:24) |
Nessuna verve polemica Ing. Merlo, era una semplice serie di domande a cui non avevo risposte. Mi chiedo ancora in riferimento all'invio telematico del Registro Informatizzato delle verifiche, obbligo per il soggetto abilitato ex DM 11 aprile 2011, qualora la data del rilascio (obbligo) attesti difformità sulle scadenze (scadute) cosa accade al datore di lavoro? E cosa accade al verificatore? Pare nulla a nessuno dei due. E vengo alla questione che mi preme: ci sono sparsi in vari decreti obblighi per figure che qualora non segnalino, comunichino (obbligo) ad asl, dtl,...sono soggetti a sanzioni, penali. Perchè per una questione delicata come sono le attrezzature, causa di infortuni gravi e mortali, non si è usato lo stesso metro? Parole a vanvera forse, ma qualsiasi distratto lettore dei "prodotti" del legislatore non può non accorgersi dell'intento di creare nicchie di cosiddette "eccellenze" privilegiate nel'assenza di individuazione di una posizione di garanzia. E' completamente assente la pressione (non dico informazione) sui datori di lavoro da parte delle associazioni di categoria in riferimento ad una serie di obblighi la cui violazione porta a spiacevoli conseguente per chi lavora. Per la cronaca non mi interesso e quindi non ho interessi nel settore delle verifiche delle attrezzature. Come vede qualora avessi voglia di polemizzare non è certo mia intenzione farlo con lei. Mi rendo conto che con questo intervento miscelo la parte squisitamente tecnica a quella etica, ma per deformazione non-professionale sono sbilanciato verso quest'ultima. La ringrazio per l'attenzione e per le risposte che mi sono state utili e che mi hanno chiarito parecchi dubbi e colmato alcune lacune. Un'ultima cosa non le ho dato del pressapochista, ho solo, e lo ripeto, fatto domande. Cordialità e buon lavoro. |
Rispondi Autore: Massimo Trolli - likes: 0 | 07/11/2013 (17:45:22) |
Intervengo per disapprovare il commento del dott. A. Merlo del 7/11 u.s. e per mettere un po’ d’ordine sull’argomento. - L’INAIL non si sogna di eseguire una prima verifica se l’apparecchiatura non gli è mai stata denunciata. C’è qualcuno che fa la spia? La richiesta all’INAIL di una prima verifica dev’esser corredata da Dichiarazione di Conformità CE relativa al mezzo da verificare se questo è stato costruito in regime CE, oppure da certificazione sottoscritta e convalidata da perizia asseverata da parte di un professionista esperto che la macchina è stata resa conforme ai R.E.S. (Requisiti Essenziali di Sicurezza) indicati dalla Direttiva Macchine vigente e richiamati pure dall’Allegato V del D.lgs. 81/08. Mancando tale documentazione l’INAIL non esce! Di più: se l’apparecchiatura da verificare è marchiata CE, la relativa Dichiarazione di Conformità da trasmettere all’INAIL deve riportare i riferimenti alla Direttiva Macchine vigente; se la Dichiarazione di Conformità rilasciata dal Costruttore fa riferimento ad una Direttiva Macchine antecedente quella vigente (attualmente la Dir. Macch. 2006/42/CE del 17/5/2006 recepita ed attuata con D.lgs. 27/1/2010 n.17, pubblicato sulla G.U. del 19/2/2010) l’INAIL, prima di una sua eventuale uscita per la prima verifica (entro 45 giorni dalla richiesta da parte dell’utente), chiede la trasmissione di una certificazione (rilasciata dallo stesso Costruttore o rilasciata da un professionista esperto con le modalità indicate sopra) che l’attrezzatura è stata adeguata ai RES della Dir. Macch. vigente. Mancando tale documentazione l’INAIL non prende nemmeno in considerazione una prima verifica! Stesse modalità devono adottare i soggetti abilitati privati in caso INAIL non si rendesse disponibile a compiere la verifica entro 45 giorni. - I tecnici degli Enti verificatori possono avere la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (alcune ARPA e ASL) oppure la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, figura quest’ultima definita dall’Art. 71, c. 12, D.lgs. 81/08 e prevista nelle premesse del DM 11/04/11 per i soggetti verificatori privati abilitati. In presenza di violazioni di norme di legge penalmente sanzionate, limitatamente all’oggetto della verifica per cui è incaricato, il tecnico verificatore, con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), provvederà ad attivare le procedure sanzionatorie previste dal D.lgs. 758/94; l’incaricato di pubblico servizio, non UPG, provvederà a informare i soggetti competenti ai sensi dell’art. 331 del C.P.P. (Codice di Procedura Penale) sotto riportato: Art. 331 Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio 1. Salvo quanto stabilito dall’art. 347, i pubblici ufficiali (357 c.p.) e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) che nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. La mancata segnalazione ai competenti organi (ASL/UPG o Arpa nei casi in cui siano UPG) delle inadempienze rilevate dagli incaricati di pubblico servizio durante una verifica può configurare omissione di atti d’ufficio, per la quale sono previste severe sanzioni penali. Quindi, verificatori, a voi la scelta se “debordare” o no! Faccio infine presente che nella citazione riportata dal dott. A. Merlo, che trascrivo testualmente: “i controlli effettuati non determinano un esimente in caso di infortunio, ma tutelano maggiormente un d.d.l. dal nesso causale citato in caso di infortunio; ciò semprecché siano stati applicati oltre il comma XI anche i precedenti commi IV e VIII del medesimo articolo normativo”, non è stato specificato quale sia il “medesimo articolo normativo”. Distrazione? Incompletezza del taglia e incolla? Pressapochismo? Non se la prenda Dott. Merlo. Cordiali saluti. Ing. Massimo Trolli |
Rispondi Autore: Antonello Merlo - likes: 0 | 08/11/2013 (04:53:31) |
Rispondo all’ing. Macchi: la denuncia delle attrezzature, macchine ed impianti è stata sempre obbligatoria, sin dai tempi di ENPI ed ANCC (per chi li ricorda); ritengo che quando non sia mai stata fatta, è cosa buona e giusta per un d.d.l. farla e ciò non costituisce certo autodenuncia e non espone a sanzioni, cosa invece certa quando l’attrezzatura di lavoro viene censita in sede ispettiva; ne consegue, ovviamente, che in sede di 1^ verifica, INAIL potrà chiedere adeguamenti, relazioni, valutazioni di vita residua, controlli integrativi sulle membrature. Io farei una preliminare valutazione costi/benefici tra valore del mezzo e sua messa a norma ed indagini. Certamente esistono aree geografiche ove i controlli non sono stati compiuti e pedissequi, quindi la semplificazione in pro della sicurezza aiuta gli O.d.V. e i controlli effettuati non determinano un esimente in caso di infortunio, ma tutelano maggiormente un d.d.l. dal nesso causale citato in caso di infortunio; ciò semprecché siano stati applicati oltre il comma XI anche i precedenti commi IV e VIII del medesimo articolo normativo. Il mio personale parere sulla responsabilità di RSPP (o preposto, o dirigente o altra figura sensibile) privo di numerario, ancorché munito di delega, nel caso di precisa e reiterata indicazione (scritta) delle attività da compiere per la messa a norma, l’aggiornamento tecnologico, la manutenzione e non ultima la verifica delle attrezzature di lavoro, appare pressocché nulla. La richiesta di prima verifica segue direttamente la “messa in servizio” e ciò è una innovazione in quanto decadono i termini dell’All. VII per la prima verifica di INAIL; pertanto l’attrezzatura che una volta veniva omologata da ISPESL, oggi una volta messa in servizio, sarà verificata entro i rituali 45 gg. da INAIL o in mancanza da O.A. Ritengo che gli O.A. non rivestendo qualifica di polizia giudiziaria, né di pubblico ufficiale, ma essendo solo incaricati di pubblico servizio specifico, non hanno alcun obbligo di riferire nel caso si imbattano in attrezzature scadute di verifica. Devono procedere, se hanno l’incarico, ad effettuare la verifica sull’attrezzatura per cui viene richiesto il servizio e non debordare. Il mio lavoro non mi consente di “fare mercato” e, pertanto senza polemizzare, non ho scelte. Cordialità e buon lavoro da chi viene ritenuto un pressapochista. |