Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Le responsabilità del committente nell’uso delle attrezzature di lavoro

Le responsabilità del committente nell’uso delle attrezzature di lavoro
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

11/09/2015

Due interventi affrontano il tema delle responsabilità del committente nell’esecuzione dei lavori in riferimento all’utilizzo delle attrezzature. Gli obblighi dei datori di lavoro, l’integrità delle attrezzature. Focus su ascensori e montacarichi.

Le responsabilità del committente nell’uso delle attrezzature di lavoro

Due interventi affrontano il tema delle responsabilità del committente nell’esecuzione dei lavori in riferimento all’utilizzo delle attrezzature. Gli obblighi dei datori di lavoro, l’integrità delle attrezzature. Focus su ascensori e montacarichi.

 
Bergamo, 11 Sett – Il committente, inteso come “il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”, ha precise responsabilità relative all’utilizzo delle attrezzature durante l’esecuzione dei lavori.
 
Per affrontare il tema delle  attrezzature di lavoro (qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro) e delle responsabilità dei committenti, riprendiamo la presentazione degli atti del convegno “ Le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro del committente amministratore di condominio” che, organizzato dall’ ASL della Provincia di Bergamo, si è tenuto a Bergamo il 12 settembre 2014.

Pubblicità
MegaItaliaMedia

In “Le responsabilità del committente nell’esecuzione dei lavori in riferimento all’utilizzo delle attrezzature”, a cura dell’Ing. Angelo Romanelli (INAIL - Settore Ricerca Certificazione e Verifica) si ricorda che l’art. 70 del D.Lgs. 81/2008 “prescrive che tutte le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori, siano rispondenti alle norme di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto”.
In particolare per le attrezzature in pressione “il decreto di recepimento della direttiva europea di prodotto (Pressure equipment directive o PED 97/23/CE) è il D.Lgs. 93/2000”. Ad esso è collegato il regolamento di attuazione, cioè il D.M. 329/04.
Per le attrezzature di sollevamento il riferimento è il D.Lgs. 17/2010, recepimento della nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE. Mentre per gli ascensori “è la direttiva ascensori 95/16/CE recepita con DPR 162/99”. Questa direttiva non riguarda gli ascensori da cantiere.
 
L’intervento ricorda anche che leattrezzature di lavoro “sono oggetto di degrado, quindi di riduzione delle condizioni di sicurezza rispetto alla prima messa in servizio. Il degrado è un effetto di invecchiamento e/o eccessivo uso dei componenti. L’invecchiamento e l’eccessivo utilizzo dell’attrezzatura, incidono sensibilmente sull’uso sicuro dei dispositivi per la regolazione, il controllo e la sicurezza”. E dunque l’attenzione è rivolta “a quegli elementi sensibili per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, quindi l’attività di manutenzione è fondamentale per prevenire rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. A tale scopo le norme di sicurezza (81/08) elencano le  periodicità  delle attività di controllo da parte degli enti preposti, INAIL e ASL (o ARPA) con la valutazione delle condizioni di sicurezza delle attrezzature, di conseguenza sono giudicate le operazioni di manutenzione adottate dal datore di lavoro”. Il documento ricorda anche che le attrezzature da lavoro sono “commercializzate nel rispetto della direttiva che ne regola la loro realizzazione sotto la responsabilità dei fabbricanti” che le hanno prodotte. E la costruzione delle attrezzature da lavoro “è eseguita dopo precisa e puntuale analisi dei rischi, effettuata dal fabbricante e successiva applicazione dei requisiti sicurezza (RES)”. In particolare con le indicazioni riportati nel manuale d’uso e manutenzione “le attrezzature vengono utilizzate e mantenute nelle condizioni di non pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone.  L’utilizzo deve essere conforme alle previsioni di destinazione della fase realizzativa e quindi ai rischi ragionevolmente prevedibili”.
 
Veniamo agli obblighi del datore di lavoro, come riportati nell’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008.
 
Il datore di lavoro, “al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI” del decreto..
Prende le “misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione.
Inoltre il datore di lavoro provvede affinché:
- “le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
- le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte” a “ controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi” E il datore di lavoro sottopone le attrezzature riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall‘INAIL e le successive dalle ASL (D.M. 11 aprile 2011). Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro”.
 
Presentiamo poi brevemente un secondo intervento sullo stesso tema “Le responsabilità del committente nell’esecuzione dei lavori in riferimento all’utilizzo delle attrezzature”, a cura del p.i. Antonino Sicignano (INAIL - Settore Ricerca Certificazione e Verifica); un intervento che fa particolare riferimento a montacarichi da cantiere, ascensori da cantiere e piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne.
 
L’intervento ricorda che, con la legge 122/2010 (che ha soppresso Ispesl e Ipsema), l’INAIL (il settore Ricerca, Certificazione e Verifica) “svolge tutta una serie di funzioni che erano proprie di ISPESL. E si occupa, ad esempio anche di certificazione (di macchine e impianti secondo quanto previsto dalle varie normative vigenti sul tema) e verifica (di macchine, attrezzature e impianti nei settori di competenza: apparecchi di sollevamento, impianti di terra, impianti di riscaldamento, apparecchi a pressione, ...).
 
L’intervento ricorda cosa si intende per verifica periodica.
È l’accertamento:
- “della conformità dell’attrezzatura in esame alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso,
- dello stato di manutenzione e conservazione,
- del mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dal fabbricante,
- dell’efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo”.
 
Concludiamo con un breve riferimento ad attrezzature specifiche e alle norme corrispondenti:
- ascensori da cantiere (UNI EN 12159:2009, sostituita da UNI EN 12159:2013): “ ascensori da cantiere per persone e materiali con cabina guidata verticalmente. Non esiste una norma armonizzata per ascensori da cantiere con supporto del carico quale piattaforma”;
- montacarichi da cantiere (UNI EN 12158:2010): “montacarichi da cantiere per materiali. Parte 1 - Montacarichi con piattaforma accessibile. Parte 2 -Montacarichi inclinati con dispositivi di trasporto non accessibili.
L’intervento, che riporta alcune tabelle con la periodicità delle verifiche, ricorda inoltre che riguardo all’ascensore da cantiere con piattaforma di carico:
- “i comandi per il movimento normale della piattaforma devono essere installati solo a bordo della piattaforma;
- la manovra della piattaforma deve essere ad azione mantenuta e può essere eseguita solo da personale addestrato;
- la velocità di movimento della piattaforma” deve essere minore o uguale a 0,2 m/s.
 
 
“ Atti del Convegno ‘Le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro del committente amministratore di condominio’”, convegno che si è tenuto il 12 settembre 2014 a Bergamo (formato ZIP, 17.1 MB).
 
 
Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su manutenzione e verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Impianti fotovoltaici e sicurezza: le linee guida e i chiarimenti

Lavoro agile e sicurezza sul lavoro: le novità della Legge annuale PMI 2026

SAFAP 2026: gestione impianti criogenici e rischi di incidenti rilevanti

Antincendio: la circolare con le novità per il tecnico manutentore


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

19MAG

Industria 5.0: Rimettere le persone al centro dell'industria

14MAG

Sicurezza nell’artigianato e nelle piccole imprese

12MAG

L'ECHA svolgerà un ruolo chiave nella protezione delle acque europee dall'inquinamento chimico

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
21/05/2026: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro - Climate-driven trends influencing future occupational safety and health – 2026
19/05/2026: Corte di Cassazione Penale - Sez. IV – Sentenza n. 18085 del 29 aprile 2015 - Rischi interferenti: omesso coordinamento tra interventi di protezione e prevenzione. La figura del preposto.
18/05/2026: Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto ministeriale n. 20 del 12 febbraio 2026 - Piano integrato per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Anno 2026
18/05/2026: Corte di Cassazione Penale - Sez. IV – Sentenza n. 4599 del 30 gennaio 2015 - Infortunio mortale durante le operazioni di manutenzione e calibratura dei cilindri
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


MOVIMENTAZIONE CARICHI

Movimentazione manuale dei carichi durante l'attività lavorativa


RISCHIO ELETTRICO

Linee elettriche aeree: infortuni gravi e prevenzione sul lavoro


LUOGHI DI LAVORO

Gestire la tutela dei lavoratori nei siti contaminati di interesse nazionale


MANUTENZIONI E VERIFICHE PERIODICHE

Sicurezza e manutenzione: entra in vigore la UNI EN 17975:2025


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità