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La sicurezza dei carrelli con dispositivi per sollevamento carichi sospesi

La sicurezza dei carrelli con dispositivi per sollevamento carichi sospesi

Un documento sulla prima verifica periodica degli apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile riporta varie indicazioni sui carrelli industriali destinati al sollevamento di carichi oscillanti. Attrezzature intercambiabili, adempimenti e norme.

Roma, 13 Dic – Le attrezzature che acquisiscono la funzione di sollevamento carichi sospesi a seguito dell’adozione di attrezzature intercambiabili devono essere incluse tra gli apparecchi di sollevamento mobili. E un esempio è rappresentato dall’accoppiamento di un carrello industriale con dispositivi (ad esempio prolunghe o ganci inforcabili) che permettono la funzione di sollevamento carichi oscillanti. Una tale attrezzatura si configura in questo modo come apparecchio di sollevamento di tipo mobile di cui all’allegato VII del d.lgs. 81/2008, laddove la portata sia superiore a 200 kg.

 

Quali sono le indicazioni relative alla messa in servizio e alle verifiche periodiche laddove si utilizzano attrezzature intercambiabili?

 

Per rispondere sfogliamo il documento InailApparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011” che si sofferma anche su altre attrezzature di lavoro come le macchine movimento terra e i caricatori per la movimentazione di materiali presentando la normativa di riferimento e le varie fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica.

 

In relazione ai carrelli industriali attrezzati con dispositivi per sollevamento carichi sospesi, l’articolo si occupa dei seguenti argomenti:

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Macchine
Formazione sui rischi specifici degli operatori che utilizzano macchine utensili e carrelli elevatori (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

 

Carrelli e dispositivi: messa in servizio e verifica periodica

Il documento - a cura di Sara Anastasi, Luigi Monica, Mauro Platania e Adalberto Sibilano – indica che, riguardo all’esempio presentato, “la messa in servizio (con la conseguente assegnazione da parte di Inail di una matricola) e la successiva verifica periodica si riferiscono all’insieme carrello industriale e dispositivo di sollevamento e, pertanto, devono riguardare ogni singolo esemplare così assemblato e non possono riferirsi al solo dispositivo, che di suo non ricade nel regime delle verifiche periodiche”.

 

Dunque nel caso in cui il datore di lavoro “assembli il dispositivo di sollevamento con diversi carrelli, dovrà comunicare la messa in servizio di ciascun accoppiamento (carrello-dispositivo) e ad ognuno verrà assegnata una matricola. Laddove gli accoppiamenti venissero realizzati in tempi diversi le periodicità delle verifiche prescritte decorreranno dalla data di messa in servizio di ciascuno”. Tali dispositivi si configurano, infatti e nella maggior parte dei casi - continua il documento – “come attrezzature intercambiabili, conferendo al carrello industriale la funzione aggiuntiva di sollevamento carichi sospesi, oppure come accessori che il fabbricante del carrello prevede per garantire un’ulteriore funzione alla propria attrezzatura”.

 

Questo è stato chiarito dalla circolare 24 dicembre 2012, n.30 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che “riporta quanto stabilito anche in sede europea (cfr. doc. WG-2011.13), distinguendo tre casi:

  1. il fabbricante del carrello immette sul mercato anche la prolunga, esplicitando tra le possibili funzioni del carrello anche il sollevamento carichi sospesi mediante specifico accessorio, adempiendo in questo caso a tutte le prescrizioni della direttiva macchine; in tal caso la prolunga non dovrà recare marcatura CE, le istruzioni per il suo corretto utilizzo saranno ricomprese nel manuale del carrello;
  2. il fabbricante del carrello è diverso da quello del dispositivo per il sollevamento carichi sospesi oppure pur essendo coincidenti, detto dispositivo è immesso separatamente sul mercato rispetto al carrello: in tal caso il dispositivo si configura come attrezzatura intercambiabile e pertanto dovrà seguire tutte le procedure di immissione previste dalla direttiva macchine, tra cui anche la marcatura CE e la dotazione di un manuale d’istruzioni specifico; 
  3. l’utilizzatore mette in servizio il dispositivo per il sollevamento carichi sospesi e lo assembla al carrello: in tal caso l’utilizzatore si configura come fabbricante dell’insieme realizzato e, pertanto, dovrà assolvere tutti gli obblighi previsti dalla direttiva macchine”.

 

Attrezzatura intercambiabile e carrello industriale semovente

A questo proposito il documento fornisce poi alcune utili definizioni per comprendere comprensione le varie casistiche e identificare gli adempimenti necessari.

 

Innanzitutto ci si sofferma sulla definizione di attrezzatura intercambiabile.

 

L’ attrezzatura intercambiabile è un dispositivo che, “dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall’operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile. Le attrezzature intercambiabili sono progettate e costruite per essere montate ad una macchina di base; possono essere poste sul mercato dal fabbricante della macchina di base o da altro fabbricante. In entrambi i casi, il fabbricante dell’attrezzatura intercambiabile deve effettuare l’opportuna procedura di valutazione della conformità, verificando che la combinazione dell’attrezzatura e della macchina di base cui questa è destinata ad essere assemblata soddisfi tutti i pertinenti requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all’allegato I alla direttiva macchine, apporre la marcatura CE sull’attrezzatura e redigere la dichiarazione CE di conformità”.

 

Dunque – sottolineano gli autori - per garantire la conformità e quindi l’uso sicuro di un’attrezzatura intercambiabile è fondamentale che “il fabbricante dell’attrezzatura fornisca nelle istruzioni indicazioni per:

  • individuare le macchine con le quali l’attrezzatura può essere assemblata in sicurezza, facendo riferimento alle caratteristiche tecniche della macchina oppure, se del caso, a modelli specifici di macchine,
  • garantire l’assemblaggio, l’utilizzo e la manutenzione in sicurezza dell’attrezzatura intercambiabile”. 

 

Si ricorda poi che un carrello industriale semovente è “qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore che si muove a piedi insieme al carrello o a bordo, su un sedile o una specifica pedana”. I dispositivi di cui sopra solitamente “vengono applicati a carrelli industriali, direttamente alla piastra porta forche o fissati sulle forche”. 

Riprendiamo dal documento alcune immagini con esempi di accoppiamento carrello industriale con dispositivi inforcabili per sollevamento carichi sospesi:

 

 

Carrelli e dispositivi: i riferimenti normativi

Concludiamo questo breve excursus attraverso queste attrezzature ricordando che le norme specifiche per i carrelli industriali semoventi con portata fino a 10000 kg “sono la EN 1726-1Sicurezza dei carrelli industriali - Carrelli semoventi con portata fino a 10000 kg compresi e trattori con forza di trazione fino a 20000 N compresi - Parte 1: Requisiti generali” e la EN 1726-2Sicurezza dei carrelli industriali –  Carrelli semoventi con portata fino a 10000 kg compresi e trattori con forza di trazione fino a 20000 N compresi - Parte 2: Requisiti supplementari per carrelli con posto di guida elevabile e carrelli specificatamente progettati per circolare con carichi elevati”, e attualmente la ISO EN 3691-1.

Il documento si sofferma poi anche sulla norma EN 16307-1:2015, che è richiamata specificatamente dalla norma EN ISO 3691-1.

 

Si segnala poi che nessuna delle norme sopra indicate “ricomprende nello scopo carrelli industriali destinati al sollevamento di carichi oscillanti, per cui la loro applicazione non conferisce la presunzione di conformità alla direttiva macchine per questa specifica destinazione d’uso (determinata dall’accoppiamento con uno specifico dispositivo), ma questa discende esclusivamente dal soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza pertinenti, con particolare riferimento a quelli relativi alla parte 4 dell’allegato I” alla suddetta Direttiva Macchine 2006/42/CE.

 

Rimandiamo in conclusione alla lettura integrale del documento che per quanto riguarda i carrelli industriali attrezzati con dispositivi per sollevamento carichi oscillanti riporta utili indicazioni tecniche normative e presenta l’evoluzione nel tempo delle norme stesse.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, a cura di Sara Anastasi e Luigi Monica (Inail, DIT), Mauro Platania (Inail, Unità operativa territoriale di Messina) e Adalberto Sibilano (Inail, Unità operativa territoriale di Taranto), versione 2020 (formato PDF, 5.09 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ La prima verifica periodica degli apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile - 2020”.

 


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