Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Hai dimenticato lo username?

Inserisci l'indirizzo Email associato al tuo account per ricevere il tuo username.

Errore! L'email inserita non è valida
Torna al Login

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

I quesiti sul decreto 81: sulle verifiche periodiche delle attrezzature

I quesiti sul decreto 81: sulle verifiche periodiche delle attrezzature
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

18/12/2013

Sulle modalità delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro successive alla prima. A cura di G. Porreca.

I quesiti sul decreto 81: sulle verifiche periodiche delle attrezzature

Sulle modalità delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro successive alla prima. A cura di G. Porreca.

 
Bari, 18 Dic – Sulle modalità delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro successive alla prima. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Non essendo stato modificato il decreto ministeriale 11/4/2011 che ha fissato le modalità delle verifiche delle attrezzature di lavoro, secondo il quale le verifiche successive alla prima vanno effettuate esclusivamente dalle ASL nel termine di 30 giorni dalla richiesta, è necessario rispettare tali modalità o le stesse verifiche possono essere ora effettuate su libera scelta del datore di lavoro, così come indicato nella modifica apportata dal “decreto del fare” all’art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008?


Pubblicità
Formazione operatori gru per autocarro
Supporti per formatori - Formazione operatori gru per autocarro
Formazione operatori gru per autocarro - Materiale didattico per formatori conforme allegato IV ASR 22/2/2012
 
Risposta
Il lettore fa riferimento nel quesito formulato alle disposizioni contenute nell’art. 71 comma 11 del D. Lgs. n. 81/2008, così come sostituito dalla legge 9/8/2013 n. 98 di recepimento del D. L. 21/6/2013 n. 69 (cosiddetto “decreto del fare”), con il quale è stato fissato l’obbligo da parte del datore di lavoro di verificare le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII dello stesso D. Lgs., e nel comma 13 dello stesso articolo 71 con il quale il legislatore ha precisato che tali verifiche debbono essere effettuate secondo le modalità ed i criteri di abilitazione stabiliti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
 
Il lettore nel quesito ha posto in realtà in evidenza quella che possiamo definire una incompletezza della modifica che la legge n. 98/2013 di conversione del D. L. n. 69/2013 ha introdotto per semplificare le procedure sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. Con il comma 11 del citato art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. infatti, che comunque successivamente, è opportuno precisare, ha subito dopo il “decreto del fare” una ulteriore modifica  con la legge 30/10/2013 n. 125, entrata in vigore il 31/10/2013, per quanto riguarda il momento dal quale far partire il termine dei 45 giorni per effettuare la prima verifica che ora va riferito non più al momento della messa in servizio dell’attrezzatura medesima ma della richiesta della verifica, è stato stabilito che:
 
“11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta (già dalla messa in servizio) dell’attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro”
 
comma che ha sostituito il comma 11 originale del D. Lgs. n. 81/2008 nel quale era stato indicato che: 
 
“11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13.Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro”
 
 
(…)
 
La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:
 
 
Ing. Gerardo Porreca – I quesiti sul decreto 81 – 18 Dicembre 2013 - Sulle modalità delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro successive alla prima.
 
 
 
 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: A,Giordano immagine like - likes: 0
28/02/2014 (08:56:25)
Considerato che il comma 12 non è stato toccato, la titolarietà resta in capo alle Asl /Arpa.
Da precisare che i soggetti "enti notificati" hanno l'obbligo di inviare trimestralmente al soggetto titolare della funzione (Asl Arpa)tutti i documenti relativi alle verifiche effettuate presso le aziende richiedenti le verifiche.
Nel momento in cui le Aziende su libera scelta indicano l'ente notificato questi devono mettere per conoscenza il titolare della funzione, essendo organismi di controllo e titolari della funzione, possono andare a verificare il lavoro svolto dagli enti notificati.
Cordiali saluti

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Lavorare in sicurezza con i carrelli elevatori a timone

Lavoro agile e sicurezza sul lavoro: le novità della Legge annuale PMI 2026

Impianti fotovoltaici e sicurezza: le linee guida e i chiarimenti

Sicurezza e accertamento tecnico: schede tecniche e lavatrici industriali


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

23APR

Approvata la proposta di ridurre i livelli massimi di residui di pesticidi pericolosi

22APR

Convegno SAFAP 2026

21APR

Impatti dei cambiamenti climatici e resilienza dei cittadini europei

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
24/04/2026: Inail – Quaderno esperienze applicative di prevenzione infortuni in appalti di opere e manutenzioni - versione 2026
24/04/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 34535 del 07 agosto 2023 - Infortunio con il carroponte. Comportamento abnorme del lavoratore o omissioni del datore di lavoro? La Corte annulla con rinvio.
23/04/2026: Imparare dagli errori – Gli infortuni nelle attività di sanificazione e pulizia – le schede di Infor.mo. 5256 e 7421.
23/04/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez.IV - Sentenza n.50095 del 15 dicembre 2023 - Appalto per l'assemblaggio di carpenteria in ferro e morte dell'operaio saldatore durante l'utilizzo di un carroponte presente in azienda
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


RISCHIO ESPLOSIONE, ATEX

Esplosione da polveri: le misure tecniche per la prevenzione e protezione


PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI

Parapetti anticaduta permanenti: la nuova norma UNI 11996:2025


INFORTUNI IN ITINERE

Parapetti anticaduta permanenti: la nuova norma UNI 11996:2025


MOVIMENTI RIPETITIVI E SOVRACCARICO

Valutare il sovraccarico biomeccanico nella produzione di carni e prosciutto


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità