Fulminazione: verifiche e controlli degli impianti di protezione
Roma, 14 Dic – L’efficacia della protezione dei luoghi di lavoro dai rischi di fulminazione non dipende solo dall’idonea applicazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008, artt. 80 e 84), ma anche dall’effettuazione dei compiti di verifica assegnati dal DPR 22 ottobre 2001, n. 462 recanti “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”.
Per parlare di verifiche e controlli degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e conoscere meglio la normativa correlata, possiamo fare riferimento al documento - prodotto dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici dell’ Inail – dal titolo “ Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. Valutazione del rischio e verifiche”.
Nel documento si ricorda che il DPR 462/2001 disciplina i procedimenti relativi alle “installazioni e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro” e prevede l’invio all’Inail, da parte del datore di lavoro, della “dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell’impianto di protezione”.
Ed è con la legge del 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del d.l. 78/2010, che è stato stabilito che “la comunicazione sia indirizzata all’Inail cui sono state attribuite le funzioni in precedenza svolte dall’Ispesl”.
Riprendiamo le parti del DPR 462/2001 di interesse per i sistemi di protezione dalle scariche atmosferiche:
Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro. […] Art. 2 (Messa in esercizio e omologazione dell’impianto) 1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto. 2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL (oggi INAIL, in base alla legge 122/2010) ed all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti. […] Art. 3 (Verifiche a campione) 1. L’ISPESL (oggi INAIL) effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le risultanze all’ASL o all’ARPA. 2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall’ISPESL (oggi INAIL) d’intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri: a) localizzazione dell’impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l’impianto; b) tipo di impianto soggetto a verifica; c) dimensioni dell’impianto. 3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
Art. 4 (Verifiche periodiche – Soggetti abilitati) 1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale. 2. Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI. 3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza. 4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
Art. 7 (Verifiche straordinarie) 1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall’ASL o dall’ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI. 2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di: a) esito negativo della verifica periodica; b) modifica sostanziale dell’impianto; c) richiesta del datore del lavoro.
Art. 8 (Variazioni relative agli impianti) 1. Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’ISPESL (oggi INAIL) ed all’ASL o all’ARPA: – la cessazione dell’esercizio; – le modifiche sostanziali preponderanti; – il trasferimento o spostamento degli impianti. |
Con riferimento poi anche all’art. 80 e art. 84 del D.Lgs. 81/2008, si indica che sono “soggetti all’obbligo di invio della dichiarazione di conformità, di cui all’art.2 del d.p.r. 462/01, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche relativi a luoghi di lavoro siti in strutture che, secondo la norma CEI 81-10/2 (EN 62305-2), non risultano protette dal rischio di fulminazione diretta e indiretta”.
Riportiamo, anche in questo caso, le parti rilevanti, in materia di protezione dal rischio di fulminazione, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
Art. 80 (Obblighi del datore di lavoro) 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione e, in particolare, da quelli derivanti da: […] e) fulminazione diretta ed indiretta; […] 2. A tal fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili. 3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1. 3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.
Art. 84 (Protezione dai fulmini) 1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche.
Articolo 86 (Verifiche e controlli) 1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1. 3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza. |
Riguardo alle verifiche periodiche degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche si sottolinea, nel documento Inail, che l’omologazione dell’impianto di protezione “è effettuata con la dichiarazione di conformità dell’installatore”. E il mantenimento nel tempo del buono stato di funzionalità dell’impianto è “ottenuto tramite regolare manutenzione effettuata a cura del datore di lavoro”.
L’articolo 4 del DPR stabilisce che il datore di lavoro è “tenuto a sottoporre l’impianto a regolare manutenzione”. E “allo scopo di verificare la bontà delle azioni intraprese dal datore di lavoro, il legislatore ha previsto che fosse obbligatorio far sottoporre gli impianti a verifiche periodiche, sempre a cura del datore di lavoro”.
Si segnala che la periodicità prevista per queste verifiche è di cinque anni, “ad esclusione degli impianti installati nei cantieri, nei locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale”.
Il documento, che si sofferma poi anche sulla prima verifica a campione degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, riporta, infine, diverse informazioni sui controlli ai sensi dell’articolo 86 del Testo Unico.
Infatti con tale articolo il D.Lgs. 81/2008 introduce un “ulteriore regime di ‘controllo’ degli impianti elettrici e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche a carico del datore di lavoro”, dove il termine “controllo” è utilizzato “al fine di evitare confusione con le verifiche ai sensi del d.p.r. 462/01”.
Si indica poi che non sussiste “l’obbligo di affidare tali verifiche a soggetti quali quelli individuati negli artt. 4 e 7 del d.p.r. 462/01, anzi gli organismi individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico per le verifiche periodiche ai sensi del d.p.r. 462/2001 e il personale che vi lavora non possono svolgere attività di progettazione, installazione e manutenzione nel settore degli impianti elettrici e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, pertanto neanche le verifiche ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 81/2008. Comunque le verifiche ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 81/2008 devono essere effettuate da persone qualificate e competenti nei lavori di verifica, rispettivamente degli impianti elettrici e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche”.
In particolare il datore di lavoro può incaricare di tali verifiche “sia personale interno che personale esterno”, ma deve accertarsi che la persona incaricata “abbia le competenze per un compito simile, altrimenti potrebbe non essere esente da colpa nel caso dovesse verificarsi qualche infortunio”.
Concludiamo ricordando che l’esito dei controlli è “verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza” e che siamo ancora in attesa del decreto di cui al comma 2 dell’art. 86 del Testo Unico sulle modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1 dello stesso articolo.
Inail, Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici, “ Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. Valutazione del rischio e verifiche”, a cura di Giovanni Luca Amicucci, Fabio Fiamingo, Maria Teresa Settino con la collaborazione di Raffaella Razzano, edizione 2016 (formato PDF, 616 kB).
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Rispondi Autore: Alberto Paggetti - likes: 0 | 14/12/2016 (09:31:15) |
Se ho capito bene, questo è un altro esempio di burocrazia italiana, complimenti all'INAIL che con sottile analisi tra "controlli D.Lgs 81" e "verifiche DPR 462" introduce un doppio sistema di controlli/verifiche degli impianti di protezione delle scariche atmosferiche. Inoltre precisa che i controlli non possono essere effettuati dai soggetti abilitati per le verifiche ai sensi del DPR 462. |