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Domande e risposte sulle attrezzature di lavoro vecchie e nuove
Pubblichiamo la risposta ad alcuni quesiti emersi in occasione del convegno ulle indicazioni interpretative sulla disciplina sulle verifiche delle attrezzature di lavoro, organizzato dal Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Padova a luglio 2014.
II. NUOVA ATTREZZATURA MARCATA CE
3. In caso di utilizzo di una nuova attrezzatura di lavoro marcata “CE” sono previste delle agevolazioni in materia di adempimenti per quanto riguarda le verifiche obbligatorie?
No, l’attuale regime non prevede delle agevolazioni per le nuove attrezzature di lavoro marcate “CE”; pertanto, le stesse sono soggette al regime definito dall’art.71, c.11, del D.Lgs. n.81/2008, più volte modificato dal legislatore, che nell’attuale versione stabilisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare all’INAIL – che ha assorbito le funzioni svolte precedentemente dall’ISPESL - la messa in servizio delle attrezzature ricadenti nell’allegato VII di tale decreto.
L’INAIL, poi, dovrà provvedere alla prima verifica entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; una volta decorso inutilmente tale termine il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.
La stessa disposizione, inoltre, regolamenta le verifiche successive le cui periodicità sono differenziate per tipologia di attrezzatura di lavoro e per gli apparecchi di sollevamento tiene conto anche dell’ ”anzianità” dell’attrezzatura.
4. Nel caso di una gru marcata “CE”, con portata superiore a 200 Kg, acquistata da un’impresa edile e denunciata all’ISPESL nel 2004, ma fabbricata nel 2002, il termine ridotto annuale previsto per le verifiche per apparecchi oltre i 10 anni si calcola a partire dalla data di presentazione della predetta denuncia?
No, come precisato nell’allegato VII del D.Lgs. n.81/2008, ai fini del calcolo del limite decennale per stabilire la periodicità delle verifiche deve essere preso in considerazione l’anno di fabbricazione dell’attrezzatura di lavoro.
III. VECCHIE ATTREZZATURE NON MARCATE “CE”
5. Quale disciplina si applica alle attrezzature di lavoro non marcate “CE” ?
Come precisato nella Circolare del Ministero del Lavoro e P.S. n.23/2012, in ordine alle attrezzature di lavoro sprovviste di marcatura CE per quelle per le quali già prima del D.Lgs. n. n. 81 del 2008, era obbligatoria la denuncia e le verifiche periodiche se non hanno subito modifiche sostanziali tali da richiedere una marcatura CE, allora le stesse rimangono ancora assoggettate ad omologazione da parte dell’INAIL e, una volta ottenuta, come le altre saranno sottoposte alle verifiche periodiche successive alla prima.
Analogamente, i ponteggi sospesi motorizzati non marcati CE restano soggetti al previgente regime di collaudo (cfr. D.M. 4 marzo 1982 e C. M. Lavoro e P.S. 12 Gennaio 2001, n. 9) – sempreché nel frattempo non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una marcatura CE – e alle verifiche periodiche successive alla prima.
Inoltre, il Ministero del Lavoro nella circolare 5 marzo 2013, n. 9, ha altresì precisato che per quanto riguarda le attrezzature di lavoro prive della marcatura CE, di cui al punto 10.A.3 della Circolare n. 23/2012 [1] e immesse sul mercato antecedentemente al 31.12.1996 (a titolo esemplificativo sono richiamate le macchine agricole raccogli frutta) rimane ferma la procedura di collaudo prevista dal D.M. 4 marzo 1982 in materia di “Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati”.
In tale fattispecie la richiesta d’immatricolazione dovrà essere inoltrata all'INAIL per la gestione della banca dati, mentre il successivo collaudo, trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte dell'Istituto assicuratore potrà essere effettuato da un tecnico (art. 4 D.M. 4 marzo 1982).
Fonte: CPT Padova - Indicazioni interpretative sulla disciplina delle verifiche obbligatorie delle attrezzature di lavoro - Documento n. 2 dell’11 marzo 2015.
[1] Trattasi delle attrezzature di lavoro rientranti nel campo di applicazione del D.M. 4 marzo 1982, già assoggettate all’obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della disciplina previgente al D.Lgs. n. 81/2008, per le quali il datore di lavoro ha provveduto a comunicare la messa in servizio al Ministero del Lavoro e P.S.; occorre ricordare che in merito la circolare n.23/2012 ha distinto due ipotesi. Infatti, se il Ministero già ha provveduto, alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto secondo le procedure stabilite dalla Circolare MLPS n. 9 del 12.01.2001, l’attrezzatura di lavoro dovrà essere sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall’All. VII del D.Lgs. n. 81/2008. Viceversa, se il Ministero non ha provveduto, sempre alla data di entrata in vigore del DM 11.04.2011, ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto l’attrezzatura dovrà essere sottoposta alla prima delle verifiche periodiche secondo le modalità previste dal D.M. 11.04.2011.
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