Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Domande e risposte sulle attrezzature di lavoro vecchie e nuove

Domande e risposte sulle attrezzature di lavoro vecchie e nuove
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

29/06/2015

Indicazioni interpretative sulla disciplina delle verifiche obbligatorie delle attrezzature di lavoro: nuova attrezzatura marcata CE, vecchie attrezzature non marcate “CE”.

Domande e risposte sulle attrezzature di lavoro vecchie e nuove

Indicazioni interpretative sulla disciplina delle verifiche obbligatorie delle attrezzature di lavoro: nuova attrezzatura marcata CE, vecchie attrezzature non marcate “CE”.

 
Pubblichiamo la risposta ad alcuni quesiti emersi in occasione del convegno ulle indicazioni interpretative sulla disciplina sulle verifiche delle attrezzature di lavoro, organizzato dal Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Padova a luglio 2014.


Pubblicità
MegaItaliaMedia
 
II. NUOVA ATTREZZATURA MARCATA CE
3. In caso di utilizzo di una nuova attrezzatura di lavoro marcata “CE” sono previste delle agevolazioni in materia di adempimenti per quanto riguarda le verifiche obbligatorie?
No, l’attuale regime non prevede delle agevolazioni per le nuove attrezzature di lavoro marcate “CE”; pertanto, le stesse sono soggette al regime definito dall’art.71, c.11, del D.Lgs. n.81/2008, più volte modificato dal legislatore, che nell’attuale versione stabilisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare all’INAIL – che ha assorbito le funzioni svolte precedentemente dall’ISPESL - la messa in servizio delle attrezzature ricadenti nell’allegato VII di tale decreto.
L’INAIL, poi, dovrà provvedere alla prima verifica entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; una volta decorso inutilmente tale termine il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.
La stessa disposizione, inoltre, regolamenta le verifiche successive le cui periodicità sono differenziate per tipologia di attrezzatura di lavoro e per gli apparecchi di sollevamento tiene conto anche dell’ ”anzianità” dell’attrezzatura.
 
4. Nel caso di una gru marcata “CE”, con portata superiore a 200 Kg, acquistata da un’impresa edile e denunciata all’ISPESL nel 2004, ma fabbricata nel 2002, il termine ridotto annuale previsto per le verifiche per apparecchi oltre i 10 anni si calcola a partire dalla data di presentazione della predetta denuncia?
No, come precisato nell’allegato VII del D.Lgs. n.81/2008, ai fini del calcolo del limite decennale per stabilire la periodicità delle verifiche deve essere preso in considerazione l’anno di fabbricazione dell’attrezzatura di lavoro.
 
III. VECCHIE ATTREZZATURE NON MARCATE “CE”
 
5. Quale disciplina si applica alle attrezzature di lavoro non marcate “CE” ?
Come precisato nella Circolare del Ministero del Lavoro e P.S. n.23/2012, in ordine alle attrezzature di lavoro sprovviste di marcatura CE per quelle per le quali già prima del D.Lgs. n. n. 81 del 2008, era obbligatoria la denuncia e le verifiche periodiche se non hanno subito modifiche sostanziali tali da richiedere una marcatura CE, allora le stesse rimangono ancora assoggettate ad omologazione da parte dell’INAIL e, una volta ottenuta, come le altre saranno sottoposte alle verifiche periodiche successive alla prima.
Analogamente, i ponteggi sospesi motorizzati non marcati CE restano soggetti al previgente regime di collaudo (cfr. D.M. 4 marzo 1982 e C. M. Lavoro e P.S. 12 Gennaio 2001, n. 9) – sempreché nel frattempo non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una marcatura CE – e alle verifiche periodiche successive alla prima.
Inoltre, il Ministero del Lavoro nella circolare 5 marzo 2013, n. 9, ha altresì precisato che per quanto riguarda le attrezzature di lavoro prive della marcatura CE, di cui al punto 10.A.3 della Circolare n. 23/2012 [1] e immesse sul mercato antecedentemente al 31.12.1996 (a titolo esemplificativo sono richiamate le macchine agricole raccogli frutta) rimane ferma la procedura di collaudo prevista dal D.M. 4 marzo 1982 in materia di “Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati”.
 
In tale fattispecie la richiesta d’immatricolazione dovrà essere inoltrata all'INAIL per la gestione della banca dati, mentre il successivo collaudo, trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte dell'Istituto assicuratore potrà essere effettuato da un tecnico (art. 4 D.M. 4 marzo 1982).
 
 
 
Fonte: CPT Padova - Indicazioni interpretative sulla disciplina delle verifiche obbligatorie delle attrezzature di lavoro - Documento n. 2 dell’11 marzo 2015.


[1] Trattasi delle attrezzature di lavoro rientranti nel campo di applicazione del D.M. 4 marzo 1982, già assoggettate all’obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della disciplina previgente al D.Lgs. n. 81/2008, per le quali il datore di lavoro ha provveduto a comunicare la messa in servizio al Ministero del Lavoro e P.S.; occorre ricordare che in merito la circolare n.23/2012 ha distinto due ipotesi. Infatti, se il Ministero già ha provveduto, alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto secondo le procedure stabilite dalla Circolare MLPS n. 9 del 12.01.2001, l’attrezzatura di lavoro dovrà essere sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall’All. VII del D.Lgs. n. 81/2008. Viceversa, se il Ministero non ha provveduto, sempre alla data di entrata in vigore del DM 11.04.2011, ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto l’attrezzatura dovrà essere sottoposta alla prima delle verifiche periodiche secondo le modalità previste dal D.M. 11.04.2011.
 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Impianti fotovoltaici e sicurezza: le linee guida e i chiarimenti

SAFAP 2026: gestione impianti criogenici e rischi di incidenti rilevanti

Sicurezza nei cantieri: ascensori e piattaforme di lavoro auto-sollevanti

Gli accertamenti tecnici per una betoniera e una pompa miscelatrice


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

30LUG

L’8 agosto sarà la Giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro

29LUG

Caldo estremo e lavoro: tecnologie digitali e nuove strategie

28LUG

La gestione del calore sul luogo di lavoro in un clima in evoluzione

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
31/07/2026: Imparare dagli errori – Le condizioni che predispongono ai rischi microclimatici – la scheda di Infor.mo. 8247
31/07/2026: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro - Improving well-being in construction: tailored prevention measures for psychosocial risks – Case Study - edizione 2026
30/07/2026: Inail – Utilizzo di corroboranti per la protezione sostenibile delle colture agricole – Factsheet edizione 2026
30/07/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 12349 del 02 aprile 2026 - Infortunio mortale in cantiere durante le operazioni di sollevamento e posa di una centina: responsabilità del datore di lavoro per omessa vigilanza e mancata sostituzione del capocantiere.
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


INDUSTRIA MECCANICA

Industrie meccaniche: i rischi nelle attività di sgrassaggio


QUESITI SULLA SICUREZZA

La copia degli attestati della formazione sulla sicurezza


RISCHIO RUMORE

Noise annoyance e benessere: normativa, prevenzione e rischi psicosociali


RISCHIO ESPLOSIONE, ATEX

Rischio esplosioni: conoscere il rischio e migliorare la prevenzione


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità