Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Hai dimenticato lo username?

Inserisci l'indirizzo Email associato al tuo account per ricevere il tuo username.

Errore! L'email inserita non è valida
Torna al Login

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Documenti per la sicurezza delle attrezzature di sollevamento

Documenti per la sicurezza delle attrezzature di sollevamento
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

23/02/2015

Una raccolta di documenti per la sicurezza delle attrezzature di sollevamento: denuncia di messa in servizio, richiesta di prima verifica periodica, dichiarazioni di montaggio, idoneità del piano di appoggio e interferenze tra gru a torre.

Documenti per la sicurezza delle attrezzature di sollevamento

Una raccolta di documenti per la sicurezza delle attrezzature di sollevamento: denuncia di messa in servizio, richiesta di prima verifica periodica, dichiarazioni di montaggio, idoneità del piano di appoggio e interferenze tra gru a torre.


Asti, 23 Feb – Come ricorda l’Inail nella pagina web dedicata alla  verifica di impianti e di attrezzature, “mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature sicure è obbligo di ogni datore di lavoro”. E in questo senso collaudi, verifiche, idoneo montaggio e varie attività di controllo e di notifica sono importanti non solo per adempiere a quanto richiesto dalla normativa vigente ma anche per garantire la sicurezza di macchine, apparecchi, utensili ed impianti.
Ricordiamo ad esempio che, secondo quanto secondo quanto definito dal  D.M. 11 aprile 2011, le  verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo...
In particolare la  prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro.

Pubblicità
MegaItaliaMedia
 
Per facilitare alle aziende gli adempimenti richiesti dalla normativa in relazione alle attrezzature di sollevamento, presentiamo oggi alcuni documenti pubblicati nello spazio “documentazione” del sito del CPT di Asti e nel farlo ci soffermiamo anche su “ ArpaVIP”, un portale Arpa dedicato alle Verifiche Impiantistiche in Piemonte su macchine e impianti ai sensi del:
- D.M. 11/04/2011: "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'VII del decreto Legislativo 09/04/2008, n°81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma13, del medesimo decreto legislativo";
- D.P.R. 462/01: "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".
 
Oltre al link al servizio “ ArpaVip”, nello spazio “documentazione” del CPT sono presenti vari modelli (denuncia messa in servizio, richiesta di prima verifica periodica), dichiarazioni (corretto montaggio dell’attrezzatura di sollevamento e idoneità del piano di appoggio della gru) e documenti per migliorare il coordinamento ed evitare eventuali interferenze tra gru a torre.
 
In questi’ultimo documento si indica infatti che “per motivi operativi può accadere che vi sia interferenza tra due gru a torre nell'ambito della stessa zona di lavoro, o fra una gru ed ostacoli fissi, ad esempio campanili o costruzioni più alte, quindi con interferenze fra di esse”.
A questo caso in particolare si riferisce la circolare del M.L.P.S. del 12/2/84 “nella quale viene chiarito che, la gravità dei rischi connessi con l'eventualità di urti tra gru interferenti richiede che in primo luogo sia evitata la possibilità di interferenza degli apparecchi prevedendo già a priori in fase di progetto dell'area cantiere l' installazione delle gru. Quando questo non è possibile, ad esempio nel caso di diverse imprese che lavorano nella medesima area, bisogna prevedere la direzione unica del cantiere ed un servizio di coordinamento interaziendale con compiti di programmare, coordinare e gestire di efficaci sistemi di intercomunicazione fra gli addetti all'uso delle gru”. Il documento presente nel sito del CPT di Asti è relativo ad un esempio positivo di coordinamento e dovrà essere tenuto in cantiere.
 
Ricordiamo, a questo proposito, che l’art. 71 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 indica che il datore di lavoro al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’ALLEGATO VI. E l’Allegato VI al punto 3.2.1 prescrive che siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro per il sollevamento di carichi laddove i raggi d’azione possono intersecarsi.
 
Segnaliamo infine che recentemente con il Decreto Dirigenziale del 20 gennaio 2015 è stato pubblicato il decimo elenco - di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011 - dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
 
 
I modelli e documenti relativi alle attrezzature di sollevamento:
 
- MODELLO DI DENUNCIA DI MESSA IN SERVIZIO/IMMATRICOLAZIONE, Apparecchi di sollevamento materiali mobili/trasferibili/fissi con portata superiore a 200 Kg (formato PDF, 81 kB);
 
- MODELLO DI RICHIESTA DI PRIMA VERIFICA PERIODICA, Apparecchi di sollevamento materiali mobili/trasferibili/fissi con portata superiore a 200 Kg (formato PDF, 83 kB);
 
- LINK PER RICHIESTA DI VERIFICA PERIODICA ANNUALE DELLA GRU (ARPA);
 
- DICHIARAZIONE CORRETTO MONTAGGIO APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO (se ditta diversa da quella che ha eseguito l’installazione) (formato DOC, 21 kB);
 
- DICHIARAZIONE IDONEITA’ PIANO D’APPOGGIO (formato DOC, 21 kB); 
 
- POSSIBILITA’ DI INTERFERENZA TRA GRU A TORRE (formato DOC, 27 kB). 
 
 
 
RTM
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

 


I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: Massimo Merlo immagine like - likes: 0
24/02/2015 (14:29:55)
Buongiorno, mi permetto di notare che l'articolo non tiene conto di quanto previsto dal cosiddetto "Decreto del Fare" dell’Agosto 2013, all’interno del quale vengono eliminati i 30 giorni per la richiesta delle verifiche successive, con incarico diretto dell’Azienda al Soggetto Abilitato, e si riducono da 60 a 45 giorni i tempi di attesa per la richiesta della Prima Verifica periodica. Di fatto oggi mi risulta non essere più Arpa a scegliere il soggetto per le verifiche, ma direttamente l’Azienda.
Risulta corretta questa mia affermazione?
Rispondi Autore: Redazione PuntoSicuro immagine like - likes: 0
25/02/2015 (13:05:49)
Ringraziamo il nostro lettore, Massimo Merlo, per averci avvisato. Effettivamente le risposte (ora tolte) presenti sulle faq del portale ArpaVip – come confermato da un responsabile dell'Arpa subito interpellato – non tenevano conto dei cambiamenti operati dal cosiddetto Decreto del Fare. E non esistono provvedimenti regionali particolari divergenti rispetto alla normativa vigente.
Confermiamo la correttezza di quanto affermato dal lettore e riportiamo per completezza il testo del comma 11 dell’articolo 71 come modificato dall’art. 32 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 - convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 – e dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101: “Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro”
Rispondi Autore: Antonino Trunfio immagine like - likes: 0
24/10/2017 (17:08:55)
vi segnalo che il link del CPT di Asti, riportato nel post ".... di sollevamento, presentiamo oggi alcuni documenti pubblicati nello spazio “documentazione” del sito del CPT di Asti e nel farlo ci soffermiamo anche su “ ArpaVIP”, un portale A...."
riporta a un negozio on line di Trussardi.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Sicurezza sul lavoro: come verificare la compliance aziendale?

Premio Inail e OT23: come chiedere la riduzione del tasso medio di tariffa?

Gestione dei near miss: classificazione, segnalazioni e piano d’azione

Check list: sorveglianza del rischio incendio nelle strutture sanitarie


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

23APR

Approvata la proposta di ridurre i livelli massimi di residui di pesticidi pericolosi

22APR

Convegno SAFAP 2026

21APR

Impatti dei cambiamenti climatici e resilienza dei cittadini europei

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
24/04/2026: Inail – Quaderno esperienze applicative di prevenzione infortuni in appalti di opere e manutenzioni - versione 2026
24/04/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 34535 del 07 agosto 2023 - Infortunio con il carroponte. Comportamento abnorme del lavoratore o omissioni del datore di lavoro? La Corte annulla con rinvio.
23/04/2026: Imparare dagli errori – Gli infortuni nelle attività di sanificazione e pulizia – le schede di Infor.mo. 5256 e 7421.
23/04/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez.IV - Sentenza n.50095 del 15 dicembre 2023 - Appalto per l'assemblaggio di carpenteria in ferro e morte dell'operaio saldatore durante l'utilizzo di un carroponte presente in azienda
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


RISCHIO ESPLOSIONE, ATEX

Esplosione da polveri: le misure tecniche per la prevenzione e protezione


PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI

Parapetti anticaduta permanenti: la nuova norma UNI 11996:2025


INFORTUNI IN ITINERE

Parapetti anticaduta permanenti: la nuova norma UNI 11996:2025


MOVIMENTI RIPETITIVI E SOVRACCARICO

Valutare il sovraccarico biomeccanico nella produzione di carni e prosciutto


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità