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Apparecchi di sollevamento mobili: verifica periodica di gru su autocarro

Apparecchi di sollevamento mobili: verifica periodica di gru su autocarro

Un documento Inail si sofferma sulle istruzioni per la prima verifica periodica di gru su autocarro. La normativa, gli adempimenti per il datore di lavoro e gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile.

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Formazione operatori gru per autocarro
Formazione operatori gru per autocarro - Materiale didattico per formatori conforme allegato IV ASR 22/2/2012

 

Roma, 23 Mar – Se molti infortuni lavorativi sono legati all’utilizzo di attrezzature di lavoro, è evidente quanto siano importanti, per la sicurezza dei lavoratori, tutte le verifiche periodiche volte a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza di tali attrezzature ai fini di sicurezza.

 

Per supportare gli operatori nel garantire la sicurezza degli apparecchi di sollevamento mobili, ci soffermiamo su un documento pubblicato nel mese di dicembre 2014 dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici dell’ Inail che, dopo una sezione di supporto al datore di lavoro negli adempimenti relativi a comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura di lavoro e successiva richiesta di prima verifica periodica, descrive la procedura di prima verifica periodica per le gru su autocarro.

 

In “Apparecchi di sollevamento mobili - gru su autocarro. Istruzioni per la prima verifica periodica. Ai sensi dell’articolo 71 comma 11 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2011” - documento curato da Sara Anastasi, Andrea Farinella, Luigi Monica (DIT) con il contributo di ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industrie Automobilistiche) e la collaborazione di Daniela Gaetana Cogliani (DIT) - si fa innanzitutto esplicito riferimento al contenuto del D.Lgs. 81/2008 e del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 2011.

 

In particolare si indica che il D.M. 11 aprile 2011 “prevede che il datore di lavoro che possiede un apparecchio di sollevamento di tipo mobile provveda a:

- dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’Unità Operativa Territoriale dell’INAIL, competente per territorio, che provvede all’assegnazione di una matricola;

- richiedere la prima delle verifiche periodiche all’Unità Operativa Territoriale dell’INAIL, competente per territorio, secondo le scadenze indicate dall’allegato VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.”.

L’allegato VII per le attrezzature di sollevamento “prescrive periodicità variabili in base al settore di impiego delle stesse ed alla loro vetustà”. E il documento riporta in particolare, per le attrezzature di sollevamento di tipo mobile, un breve estratto dell’allegato:

- Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo: verifica annuale;

- Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni: verifica biennale;

- Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni: verifica annuale.    

 

Per quanto riguarda l’individuazione dei settori di impiego, nella sezione documentazione della pubblicazione Inail, “si riporta la nota prot. 15/VI/0021784 del 11/12/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in cui sono state definite le assimilazioni dei settori di impiego, allo scopo di aiutare i datori di lavoro nella definizione della periodicità cui attenersi nei casi in cui non risultasse immediatamente identificabile”.

 

Viene anche citata la Circolare ministeriale n. 23 del 13 agosto 2012 che ha chiarito che “le attrezzature di sollevamento di tipo mobile, immesse sul mercato prive di marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime omologativo, di esclusiva competenza dell’INAIL, al termine del quale rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima”.

A questo proposito è bene segnalare che la Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, prevede che “le verifiche successive alla prima siano effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13 dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.”.

 

Riguardo alle verifiche periodiche, nella pubblicazione vengono presentati diversi casi:

- in caso di apparecchi di sollevamento immessi sul mercato prima di settembre 1996, ovvero privi di marcatura CE ai sensi della Direttiva Macchine, “il datore di lavoro dovrà produrre un atto certo attestante tale evenienza, oltre alla documentazione prevista dalla circolare n. 77 del 23 dicembre 1976 del Ministero del Lavoro” (riportata nella sezione “Documentazione” del documento Inail);

- per gli apparecchi di sollevamento mobili marcati CE il datore di lavoro, “qualora non avesse già provveduto ai sensi del previgente regime di verifica periodica, dovrà procedere con la comunicazione di messa in servizio dell’apparecchio all’Unità Operativa Territoriale INAIL competente per territorio, la quale procederà all’assegnazione della matricola”. La modulistica è disponibile sul sito Inail;

- gli apparecchi di sollevamento mobili già sottoposti a verifiche periodiche da parte delle ASL/ARPA prima della data di entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011, “pur in assenza del libretto delle verifiche rilasciato dall’allora ISPESL, come previsto dalle procedure di cui alla Circolare M.I.C.A. n. 162054/97” (presente nella sezione “Documentazione”), “rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima. Per tali attrezzature, pertanto, non è prevista la compilazione della scheda tecnica di identificazione da parte di INAIL, che s’impegna a provvedere quanto prima, qualora non fosse già stato fatto, all’assegnazione della matricola, al fine di consentire una completa redazione dei verbali di verifica e l’immissione nella banca dati”.

 

Il documento ricorda poi che per apparecchi di sollevamento di tipo mobile si intendono gli apparecchi destinati a sollevare e movimentare nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa, in grado di muoversi senza vie di corsa o binari [ISO 4306]. E riporta alcune indicazioni sulle attrezzature che, “anche se destinate ad operazioni di sollevamento (e pertanto progettate e costruite conformemente ai requisiti di cui alla parte 4 dell’allegato I alla Direttiva Macchine), non rientrano tra gli apparecchi di sollevamento materiali di cui all’allegato VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e quindi soggetti al relativo regime di verifica periodica, in quanto l’organo di presa non consente ‘la libera oscillazione in tutti i sensi’ del carico sollevato”.

 

Sono, invece, da ritenersi apparecchi di sollevamento di tipo mobile rientranti nel regime delle verifiche periodiche: autogru, gru su autocarro, caricatori ed altre attrezzature di lavoro similari. E alla stessa tipologia di attrezzature di lavoro “afferiscono anche quelle attrezzature che assumono la funzione di sollevamento a seguito dell’adozione di particolari accessori o attrezzature intercambiabili (come il caso di escavatori o carrelli con forche - comunemente denominati muletti - attrezzati con gancio o altri organi di presa e sospensione del carico e attrezzature di lavoro similari)”.

Mentre i carrelli semoventi a braccio telescopico “dotati di accessori/attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento cose, come chiarito nel decreto del Ministero del lavoro di cui all’art. 3 comma 3 del D.M. 11 aprile 2011 inerente le tariffe per le attività di verifica periodica, non devono essere trattati come apparecchi di sollevamento mobili, ma vanno sottoposti a verifica esclusivamente come carrelli semoventi a braccio telescopico, prevedendo nel corso della stessa anche una parte specifica dedicata alla funzione aggiuntiva conferitagli dagli accessori/ attrezzature intercambiabili in dotazione all’attrezzatura”.

 

Concludiamo, segnalando, che il documento Inail tratta in modo dettagliato la procedura di compilazione della scheda tecnica e di effettuazione della prima verifica periodica, compresa la redazione del relativo verbale, delle gru su autocarro, evidenziando gli elementi minimi cui il tecnico Inail deve prestare attenzione nel corso della propria attività.

 

L’indice del documento:

 

Introduzione

 

Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di un apparecchio di sollevamento di tipo mobile

Richiesta di prima verifica periodica

Campo d’applicazione

Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo

Scheda tecnica per gru su autocarro

Verbale di prima verifica periodica

 

Documentazione

 

 

 

Inail, Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici, “ Apparecchi di sollevamento mobili - gru su autocarro. Istruzioni per la prima verifica periodica. Ai sensi dell’articolo 71 comma 11 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2011”, a cura Sara Anastasi, Andrea Farinella, Luigi Monica (DIT) con il contributo di ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industrie Automobilistiche) e la collaborazione di Daniela Gaetana Cogliani (DIT), edizione 2014 (formato PDF, 4.46 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Apparecchi di sollevamento mobili - gru su autocarro. Istruzioni per la prima verifica periodica”.

 

 

RTM



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