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Accessori di sollevamento: l’importanza dei controlli e delle ispezioni

Accessori di sollevamento: l’importanza dei controlli e delle ispezioni

Una lista di controllo aiuta il datore di lavoro a utilizzare in sicurezza gli accessori di sollevamento. I sollevamenti multipli, i controlli e le ispezioni degli accessori, il personale competente e la formazione dei lavoratori.

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Monza, 14 Lug – Nella movimentazione dei carichi con attrezzature le operazioni di sollevamento non solo devono correttamente progettate ed eseguite per tutelare la sicurezza dei lavoratori, ma sono necessari anche accurati controlli e ispezioni degli accessori di sollevamento.

 

A sottolinearlo è  una lista di controllo che il Servizio Impiantistica e Sicurezza (SIS) dell' ATS Brianza - in collaborazione con AISEM (Associazione Italiana Sistemi di Sollevamento, Elevazione e Movimentazione) – ha realizzato per aiutare il datore di lavoro a riscontrare i principali requisiti di sicurezza degli accessori di sollevamento e a valutarne l’uso corretto. 

 

In “Uso in sicurezza degli accessori di sollevamento nel comparto industria - Lista di controllo”, a cura di Claudio Lorenzo Albera e Mliko Troisi (con il contributo di AISEM), le domande e gli approfondimenti per verificare la sicurezza delle operazioni riguardano diversi aspetti critici: conformità alla normativa, istruzioni d’uso, baricentro e peso del carico, ruoli da attribuire, punti di ancoraggio, misure organizzative di tutela dei lavoratori, …

 

La lista di controllo ricorda inoltre che tutte le operazioni di sollevamento “devono correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori”.

In particolare si indica che “se un carico deve essere sollevato simultaneamente da due o più apparecchi di sollevamento, deve essere stabilita una procedura d’uso per garantire il buon coordinamento degli operatori”. E si riporta una sintesi delle indicazioni da attuare nel caso di sollevamenti multipli estrapolate dalle linee guida del Ministero della Sanità - ISPESL, edizione 2001 “Adeguamento al D.Lgs. 359/99 per il settore edilizio movimentazione dei carichi e sollevamento persone”. In particolare i sollevamenti multipli “dovranno essere pianificati con estrema cura e dovranno comprendere un’accurata valutazione dell’entità del carico che deve essere trasportato da ciascuna gru. È essenziale che la progettazione assicuri che il carico rimanga verticale. Le gru non dovranno essere soggette a forze superiori a quelle date dalla portata nominale di sollevamento come singole gru. Sono molti i fattori che devono essere calcolati in un sollevamento multiplo. La massa totale e la sua distribuzione dovrà essere in ogni caso o conosciuta o calcolata”. Inoltre – continua il documento - ulteriori fattori “devono essere presi in considerazione prima di iniziare le operazioni di sollevamento: centro di gravità; portata delle gru; sincronizzazione dei movimenti delle gru; strumentazione; supervisione da parte di una persona competente che dovrà essere incaricata del completo controllo dell’operazione di sollevamento multiplo”.

 

Veniamo ora ad un’altra forma di controllo: i controlli, le verifiche, le ispezioni degli accessori di sollevamento per verificare la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza.

 

La lista chiede di verificare se gli accessori di sollevamento sono ispezionati prima di ogni utilizzo.

 

Infatti prima di ogni utilizzo tali accessori di sollevamento devono essere “ispezionati al fine di rilevare la presenza di eventuali rotture, deformazioni, usure, ecc. In particolare, l’ispezione consiste in un controllo visivo relativo allo stato dell’accessorio di sollevamento per individuare evidenti danneggiamenti o usure che possono alterarne l’attitudine all’impiego”.

 

Inoltre gli accessori di sollevamento devono essere sottoposti ad interventi di controlli e ispezioni, “secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi (art. 71, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008)”.

 

A questo proposito si si riportano le “tipologie di controlli riportate dalle norme tecniche [ISO 9927:2013 e ISO 12482-1]:

- ispezione giornaliera: “ispezione condotta giornalmente dal conduttore di gru o dall’imbracatore prima di iniziare le operazioni di sollevamento; consiste in un’ispezione visiva o in test funzionali;

- ispezione frequente: ispezione condotta sulla base della frequenza e della severità di utilizzo dell’attrezzatura e dell’ambiente di lavoro, entro intervalli di tempo non superiori a tre mesi (a meno di periodi di inattività);

- ispezione periodica: ispezione condotta sulla base dell’ambiente di lavoro, della frequenza e della severità di utilizzo dell’attrezzatura, entro intervalli di tempo non superiori a 12 mesi (a meno di periodi di inattività)”.

Si ricorda che i manuali istruzioni, forniti dal fabbricante, “raccomandano di effettuare specifiche operazioni ad intervalli definiti. Devono essere effettuate ispezioni regolari ad intervalli che tengano conto della frequenza di utilizzo dell’attrezzatura di lavoro e delle condizioni ambientali in cui la stessa viene utilizzata. Un programma di manutenzione efficace dovrebbe tener conto della possibile necessità di interdire l'utilizzo della attrezzatura di lavoro fino a che i lavori di manutenzione essenziali siano stati effettuati”. Si segnala poi che qualora il manuale istruzioni non sia disponibile un utile strumento di riferimento è costituito dalle Schede per i controlli INAIL, ad esempio le “ Schede per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso e relativi accessori di sollevamento”. Sono state pubblicate dall’Inail schede per i controlli di apparecchi di tipo fisso, di tipo trasferibile e di tipo mobile.

 

La lista di controllo, che si sofferma anche sulla tenuta e aggiornamento del registro di controllo degli accessori di sollevamento (“le risultanze dei controlli, ad eccezione di quelli giornalieri, per i quali è sufficiente la registrazione solo in caso in cui dovessero evidenziare eventuali difetti, devono essere conservate per almeno tre anni”), ricorda che i controlli “devono essere eseguiti da persona competente così come disposto dall’art. 71, comma 8, D.Lgs. 81/2008”.

 

Utili strumenti di riferimento per determinare le persone competenti sono le norme tecniche. Ad esempio “per quanto riguarda gli accessori di sollevamento e in particolare le brache sintetiche, la norma fornisce la definizione di persona competente: “persona designata istruita correttamente, qualificata per conoscenza e esperienza pratica, che ha ricevuto le istruzioni necessarie per eseguire le prove e gli esami richiesti (punto 3.15 norma UNI EN 1492-1)”.

 

Inoltre un altro strumento di riferimento sono le già citate “ Schede di controllo INAIL” che “riportano le definizioni e i ruoli di varie figure coinvolte nei controlli”.

La lista riporta alcune figure che “non devono necessariamente essere distinte tra loro” (“più controlli, infatti, possono essere eseguiti dalla stessa persona, purché in possesso di tutte le competenze specifiche per eseguirli”):

- conduttore di gru (identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.): “persona che fa funzionare la gru al fine di posizionare dei carichi. È responsabile della manovra corretta dell’attrezzatura. Deve essere adeguatamente addestrato per la specifica tipologia di gru ed avere una sufficiente conoscenza della gru, dei suoi comandi e dei suoi dispositivi di sicurezza. [EN 12480-1]. Competenza: controllo giornaliero;

- personale di manutenzione [identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. se specificatamente qualificato secondo quanto previsto all’art. 71 comma 7 lett. b)]: personale responsabile della manutenzione della gru e del suo sicuro e soddisfacente funzionamento. È tenuto ad effettuare ogni manutenzione necessaria. Deve avere piena familiarità con l’attrezzatura ed i rischi che essa presenta e con le procedure di intervento previste. [EN 12480-1]. Competenza: controllo frequente;

- tecnico esperto [identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. se in possesso delle competenze necessarie come previsto all’art. 71 comma 8 lett. c)]: persona che, per la sua preparazione ed esperienza, possiede capacità e conoscenze nel campo delle gru e sufficiente familiarità con le principali regolamentazioni per poter determinare eventuali scostamenti dalle condizioni previste. [ISO 9927]. Competenza: controllo periodico”.

Si ricorda poi che qualora i controlli vengono affidati a lavoratori interni, il datore di lavoro, “deve prendere le misure necessarie affinché gli stessi siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti (art. 71, comma 7, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008)”.

 

Sempre in relazione ai controlli si indica poi che gli accessori di sollevamento privi dell’etichetta, anche se in buono stato di conservazione, “devono essere messi fuori servizio e affidati a una persona competente per un ‘esame accurato’ ovvero un esame visivo e, se necessario, coadiuvato da altri mezzi, quali i controlli non distruttivi, al fine di individuare danneggiamenti o usure che possono alterare l’attitudine della braca di catena. Per essere utilizzati nuovamente, sugli accessori di sollevamento, deve essere ripristinata la targa identificativa”. Sono ricordati alcuni metodi di ispezione:

- esame visivo: “esame condotto allo scopo di individuare eventuali anomalie o scostamenti rispetto alle normali condizioni mediante controlli visivi, ad esempio un hammering test e misurazioni. Generalmente l’esame viene condotto senza smontare l’attrezzatura, a meno di particolari necessità che dovessero presentarsi;

- controlli non distruttivi: si fa riferimento ad esami quali liquidi penetranti, ultrasuoni, particelle magnetiche, radiografie, che potrebbero rendersi necessari a valle dell’esame visivo;

- test funzionali: riguardano i comandi, gli interruttori e gli indicatori. Per quanto concerne, invece, il sistema elettrico e/o idraulico il test va condotto, solo se necessario;

- test operativi: include prove con e senza carico e prove funzionali dei dispositivi limitatori ed indicatori”.

 

Concludiamo segnalando che la lista dell’ATS Brianza si sofferma anche sulla formazione e addestramento dei lavoratori.

 

Infatti poiché in commercio è presente una moltitudine di accessori di sollevamento per i quali è necessario conoscere il corretto utilizzo e necessario, attraverso una corretta valutazione dei rischi (Vdr) è necessario valutare i rischi connessi al loro utilizzo. Ed è “fondamentale che l’utilizzatore sia informato, formato e addestrato all’uso degli accessori di sollevamento utilizzati”. I lavoratori devono essere formati e addestrati sul modo corretto di imbracare i carichi e di usare gli accessori di imbracatura. “La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie”.

Si ricorda, infine, che “l’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro”.

 

 

ATS Brianza, “ Uso in sicurezza degli accessori di sollevamento nel comparto industria - Lista di controllo”, a cura di Claudio Lorenzo Albera e Mliko Troisi (SIS ATS Brianza) con il contributo dell’Associazione italiana sistemi di sollevamento, elevazione e movimentazione – AISEM, versione con approfondimenti (formato PDF, 1.08 MB).

 

 

RTM

 



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