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I controlli sugli apparecchi di sollevamento materiali
Bologna, – Un alto grado di rischio nei cantieri edili è correlato all’utilizzo delle attrezzature di lavoro, ad esempio degli apparecchi di sollevamento, apparecchi a funzionamento discontinuo destinati a sollevare e movimentare nello spazio carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa.
E sappiamo come la sicurezza di queste macchine e delle attività di lavoro correlate dipenda non solo dal loro uso corretto, ma anche da un’idonea manutenzione, controllo e verifica. Il datore di lavoro deve non solo mettere a disposizione dei suoi lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza ma deve anche assicurarne il mantenimento nel tempo del buono stato di conservazione e dell’efficienza.
Per affrontare il tema della gestione degli apparecchi di sollevamento riprendiamo la presentazione del convegno Inail “ Macchine e attrezzature di lavoro: i controlli del datore di lavoro sugli apparecchi di sollevamento materiali” (17 ottobre 2013, Bologna) soffermandoci brevemente sull’intervento “Il panorama normativo: gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell’art. 71 comma 8” a cura dell’Ing. Luigi Monica (Inail).
Riguardo ai controlli del datore di lavoro sugli apparecchi di sollevamento materiali l’intervento ricorda che l’articolo 71 comma 8 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. stabilisce che il datore di lavoro, fermo restando quanto disposto al comma 4, deve provvedere “ad assicurare i controlli necessari al mantenimento nel tempo del buono stato di conservazione e dell’efficienza delle attrezzature di lavoro attenendosi alle indicazioni fornite dai fabbricanti o, in assenza di queste, alle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida”.
Vediamo cosa riportano precisamente i due commi citati dell’articolo 71:
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro (...) 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z); b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto. (...) 8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento; b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. c) Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. |
Al di là del Testo Unico il relatore si sofferma anche su altri elementi del panorama legislativo di riferimento:
- la Direttiva 2009/104/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE): l’articolo 5 è dedicato alla verifica delle attrezzature di lavoro;
- il D.Lgs. 17/2010 (Recepimento Direttiva 2006/42/CE): ad esempio con riferimento all’art. 3 (Immissione sul mercato e messa in servizio) e all’Allegato I (Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine).
Riguardo poi ai controlli in fase d’installazione sugli apparecchi di sollevamento materiali ricorda che - come richiesto dall’articolo 71 - le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione devono essere sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.
Inoltre:
- per gli apparecchi di sollevamento di tipo fisso i controlli in fase di installazione devono “ritenersi comunque già soddisfatti trattandosi di macchine già in servizio”;
- per gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile i controlli in fase di installazione “si ritengono non pertinenti, dal momento che per tale tipologia non è prevista una fase di installazione”.
E sempre con riferimento al comma 8 dell’articolo 71 e ai controlli sugli apparecchi di sollevamento materiali durante il loro utilizzo, si segnala che gli apparecchi di sollevamento materiali “sono attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose è devono quindi essere sottoposti a due tipologie di controllo”.
Ad interventi di controllo periodici, con frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, norme di buona tecnica, codici di buona prassi.
Ad esempio l’intervento riprende quanto riportato in alcune norme tecniche (ISO 9927:2013 e ISO 12482-1) in merito alla tipologia di controllo:
- “Ispezione Giornaliera: ispezione condotta giornalmente dal conduttore di gru o dall’imbracatore prima di iniziare le operazioni di sollevamento; consiste in un’ispezione visiva o in test funzionali;
- Ispezione Frequente: ispezione condotta sulla base della frequenza e della severità di utilizzo dell’attrezzatura e dell’ambiente di lavoro, entro intervalli di tempo non superiori a tre mesi (a meno di periodi di inattività);
- Ispezione Periodica: ispezione condotta sulla base dell’ambiente di lavoro, della frequenza e della severità di utilizzo dell’attrezzatura, entro intervalli di tempo non superiori a 12 mesi (a meno di periodi di inattività)”.
Le attrezzature, sempre con riferimento agli apparecchi di sollevamento, devono poi essere soggette ad interventi di controllo straordinari:
- “Ispezione Eccezionale: ispezione condotta a seguito di eventi eccezionali (condizioni ambientali estreme, terremoti, utilizzo in condizioni di sovraccarico, collisione con altre strutture), che risulta abbiano provocato danni alla gru, riparazioni a seguito di danneggiamenti o modifiche (della portata, della struttura portante o dei suoi componenti, del sistema di comando, …). Tale ispezione è volta a garantire che non si verifichino scostamenti dalle condizioni di sicurezza della gru. Tale controllo dovrebbe essere condotto da un ispettore di gru;
- Verifica Speciale: indagine approfondita volta a valutare la vita residua dell’attrezzatura, condotta da persona competente/ingegnere esperto: almeno dopo 10 anni dalla data di fabbricazione per gru a torre, gru mobili e gru caricatrici, oppure almeno dopo 20 anni dalla data di fabbricazione per le altre tipologie di apparecchi di sollevamento, oppure nei casi in cui si riveli un aumento della frequenza di malfunzionamenti della gru e dall’ispezione periodica risulti un significativo deterioramento della macchina, oppure nel caso in cui il datore di lavoro acquisti una gru usata per la quale non risulta possibile stabilire il precedente regime di utilizzo (in tal caso tale controllo dovrà essere condotto al massimo entro 12 mesi dalla messa in servizio)”.
Una nota presente nelle slide dell’intervento ricorda che questa verifica “deve essere obbligatoriamente eseguita dopo 20 anni dalla messa in servizio, in base a quanto previsto al punto 3.2.3 dell’allegato II al D.M. 11 aprile 2011, che richiede per gru mobili e trasferibili l’effettuazione di un’indagine supplementare che, oltre alla vita residua dell’attrezzatura, individui anche eventuali vizi, difetti o anomalie prodottisi nel corso dell’utilizzo dell’attrezzatura”.
L’intervento si conclude segnalando che l’Inail, con il supporto di associazioni di categoria ed altre istituzioni, sta predisponendo una guida all’applicazione delle norme tecniche pertinenti e/o di buone prassi che definisce gli interventi da intraprendere sugli apparecchi di sollevamento.
“ Il panorama normativo: gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell’art. 71 comma 8” a cura dell’Ing. Luigi Monica (Inail), intervento al convegno “Macchine e attrezzature di lavoro: i controlli del datore di lavoro sugli apparecchi di sollevamento materiali” (formato PDF, 763 kB).
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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