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C’era una volta - Trattato teorico pratico di COSTRUZIONI - Seconda parte
Dopo aver visto la parte dedicata alle normative che, dalla fine degli anni trenta, si spingevano a ritroso fino al 1896, continuiamo l’analisi del volume “Trattato teorico pratico di COSTRUZIONI civili, rurali, stradali ed idrauliche” (ottava edizione), scritto dall’Ing. Levi e pubblicato da ULRICO HOEPLI EDITORE nel 1928.
Tre gli aspetti e le regole che in "C'era una volta" andiamo oggi ad analizzare:
- gli edifici scolastici
- i teatri
- gli opifici per industrie insalubri e pericolose
L’ing. Levi affronta gli aspetti relativi a queste tipologie di strutture sottolineando alcuni elementi specifici:
- Edifizi scolastici. - A facilitare ai Comuni ed alle Provincie i mezzi per procedere alla costruzione, all'ampliamento, od ai restauri di edifizi scolastici, provvedono la legge 15 luglio 1900 n. 260, ed il relativo regolamento 15 novembre 1900 n. 484; a questo regolamento sono annesse le istruzioni intorno alla compilazione dei progetti per la costruzione degli edifizi scolastici, assai particolareggiate, ed interessanti per chi debba progettare simili edifici. In queste istruzioni si dànno le norme relative alla scelta ed ampiezza dell'area, ai locali che possono comprendersi in un fabbricato scolastico, e loro divisione nei piani dell'edificio, ai locali occorrenti pei vari reparti scolastici; alla capacità e dimensioni delle aule, loro altezza, relative porte e finestre, pavimenti e pareti, alle scale ed alle latrine; si tratta inoltre dello smaltimento delle materie luride, del servizio di acqua potabile, riscaldamento e ventilazione, illuminazione artificiale, e della formazione di gruppi scolastici. A queste pregevoli istruzioni sono inspirate le norme che vennero esposte al paragrafo 113, trattando degli edifici di istruzione e di educazione.
Le leggi 15 luglio 1905 n. 383, e 4 giugno 1911 n. 487 ed i relativi regolamenti contengono pure importanti disposizioni atte a facilitare la costruzione degli edifici scolastici.
Vogliamo sottolineare l’importanza che veniva data alla capacità e dimensioni delle aule, alla loro altezza, a pavimenti e pareti, alle scale, ma anche al riscaldamento e ventilazione ed all’illuminazione artificiale
Pensando a certi edifici scolastici che ancora oggi vengo utilizzati, leggendo questo scritto tanti RSPP si sentiranno demoralizzati.
- Teatri (v. par. 114 b). - Gli art. 42, 43 e 56 della legge sulla Pubblica Sicurezza 23 dicembre 1888, n. 5888, dànno facoltà ai prefetti di provvedere con regolamenti speciali al servizio d'ordine e di sicurezza dei teatri; gli art. 40 e 41 del regolamento 8 novembre 1889, n. 6517, per l'esecuzione della detta legge sancirono l'esistenza di una Commissione di vigilanza, e l'obbligo di presentare al prefetto il progetto di un nuovo teatro, o di sostanziale rinnovamento di un teatro esistente.
Nella provincia di Milano ha vigore un ben elaborato regolamento sulla vigilanza dei teatri, il quale contiene norme costruttive per la sicurezza dei teatri in caso d'incendio e particolareggiate disposizioni sull'aereazione, riscaldamento ed illuminazione, che possono essere consultate con profitto dai progettisti.
Altro regolamento contiene norme speciali pei cinematografi, ed in genere per le sale in cui si fanno proiezioni luminose.
Di particolare pregio quanto scrive l’autore riguardo ai Teatri, ove già allora veniva affrontato il tema delle norme costruttive per la sicurezza dei teatri in caso d'incendio, ma vi è anche il riferimento alle leggi di pubblico spettacolo (che affronteremo nella prossima puntata).
- Opifici per industrie insalubri e pericolose. - La sopra citata legge sulla Pubblica Sicurezza stabilisce (art. 32) che non si possono impiantare manifatture, fabbriche o depositi insalubri o pericolosi, fuorchè nelle località e condizioni determinate dai regolamenti locali; in mancanza di regolamenti la Giunta municipale provvede su domanda degli interessati. La già citata legge sanitaria stabilisce che dette manifatture e fabbriche si dividono in due classi: la 1° comprendente quelle che devono essere isolate nelle campagne e lontane dalle abitazioni; la 2° quelle che esigono speciali cautele per l'incolumità del vicinato. Il regolamento per l'esecuzione di detta legge dà agli articoli 92 e 105 le norme relative, ed ha annessi gli elenchi delle industrie insalubri di prima e seconda classe.
Certamente interessanti questi aspetti legati agli opifici che ci stimolano, per il futuro, ad andare ad approfondire il tema delle industri insalubri partendo dagli elenchi presenti nel regolamento di esecuzione della legge sulla Pubblica sicurezza.

A cura Geom. Stefano Farina
Fonte: www.sicurezza-ceraunavolta.it
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