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Nota INL: patente a crediti e riconoscimento dei crediti aggiuntivi

Nota INL: patente a crediti e riconoscimento dei crediti aggiuntivi
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Lavoratori autonomi, imprese familiari

25/07/2025

Una nuova nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti. Le indicazioni sul riconoscimento dei crediti aggiuntivi.

Nota INL: patente a crediti e riconoscimento dei crediti aggiuntivi

Una nuova nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti. Le indicazioni sul riconoscimento dei crediti aggiuntivi.

Roma, 25 Lug – Emanata il 15 luglio 2025, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL), una nuova nota fornisce indicazioni e chiarimenti sull’applicazione del sistema di qualificazione costituito dalla patente a crediti.

 

Ricordiamo, a questo proposito, che ai sensi dell’articolo 27 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 e dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 - a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente ‘le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale’. Secondo il comma 5 dello stesso articolo 27 “la patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti”. Tuttavia il Decreto ministeriale 18 settembre 2024 n. 132 (“Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”) “ha previsto la possibilità di incrementare il punteggio iniziale della patente a crediti (30 crediti) fino alla soglia massima di 100 crediti, stabilendo i requisiti e relativo punteggio” nella tabella allegata al Decreto ministeriale.

 

A ricordarlo è la nuova nota INL n. 288 del 15 luglio 2025, con la quale si forniscono “indicazioni sulle modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi alle imprese e/o lavoratori autonomi, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Decreto del Ministro del Lavoro n. 132 del 18 settembre 2024”.

 

L’articolo di presentazione della Nota INL si sofferma sui seguenti argomenti:

  • Nota INL sul riconoscimento dei crediti aggiuntivi: anzianità iscrizione
  • Nota INL sul riconoscimento dei crediti aggiuntivi: SGSL e MOG
  • Nota INL sul riconoscimento dei crediti aggiuntivi: SOA e organismi paritetici


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Nota INL sul riconoscimento dei crediti aggiuntivi: anzianità iscrizione

La nuova Nota INL (oggetto: “riconoscimento crediti aggiuntivi”) fornisce dunque i criteri per l'attribuzione del maggior punteggio in crediti in relazione al DM 132/2024, articolo 5 (Criteri di attribuzione di crediti ulteriori), comma 7 (I flussi informativi per l'accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro).

 

Con riferimento alla tabella (Tabella assegnazione crediti aggiuntivi), citata al suddetto articolo 5 e allegata al DM 132/2024, ci soffermiamo su alcune delle indicazioni della Nota.

 

Riguardo al punto 1-4 della tabella (Crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) la nota fornisce indicazioni sulla “anzianità iscrizione CCIAA”.

 

Infatti, l’art. 5, comma 2, del D.M. 132/2024 stabilisce che in “ragione della storicità dell'azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente” alla CCIA. E “pertanto:

  • per le imprese, anche individuali, e i lavoratori autonomi (art. 89, comma 1 lett. d, d.lgs. n. 81/2008) iscritti in Camera di Commercio il dato verrà preso automaticamente dalle banche dati delle Camere di commercio;
  • per le imprese e i lavoratori autonomi non italiani, l’anzianità dovrà essere autodichiarata dal rappresentante legale dell’impresa;
  • i professionisti che operano nei cantieri (es. archeologi) non sono tenuti all’iscrizione alla Camera di commercio, pertanto gli stessi autodichiareranno la data di anzianità con riferimento al possesso della partita IVA o all’iscrizione alla Gestione separata”.

 

Si evidenzia poi che, al fine della corretta attribuzione del punteggio e come previsto dal D.M. n. 132/2024, “i crediti non sono cumulabili con il punteggio precedente, ovvero si terrà conto del numero di anni di iscrizione alla CCIA e, dunque, alla relativa ‘anzianità’ maturata, attribuendo il corrispondente punteggio fino ad un massimo di 10 crediti (es. una impresa iscritta da 10 anni alla CCIA, al momento della richiesta della patente, avrà n. 3 crediti in riferimento alla storicità dell’azienda. L’anno successivo i crediti diventeranno pari a 5 in quanto l’impresa risulterà iscritta da 11 anni alla CCIA)”.

 

Nota INL sul riconoscimento dei crediti aggiuntivi: SGSL e MOG

Riguardo ai criteri per il riconoscimento dei crediti aggiuntivi, sempre con riferimento alla tabella allegata al DM, la Nota si sofferma anche sui “Crediti ulteriori per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro” (articolo 5, comma 4, lettera a) del DM).

 

Il “punto” 5 della tabella riguarda il Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA”.

A questo proposito il rappresentante legale, o un suo delegato, “dovrà allegare la certificazione conforme alla UNI EN ISO 45001 rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato presso ACCREDIA inserendo, inoltre, la data di inizio e fine validità del certificato (di norma triennale).

Il rappresentante legale, o un suo delegato, avrà la possibilità fin da un mese prima dalla scadenza della certificazione, di aggiornare la dichiarazione sul possesso della certificazione inserendo il nuovo certificato con la relativa data di inizio (che dovrà essere successiva alla data di fine validità del certificato precedente) e fine validità”.

 

Veniamo al “punto” 6: Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”.

In questo caso la nota indica che il rappresentante legale, o un suo delegato, “dovrà allegare l’asseverazione MOG inserendo, inoltre, la data di inizio e fine validità dell’asseverazione (di norma triennale)”. Inoltre il rappresentante legale, o un suo delegato, “avrà la possibilità, fin da un mese prima dalla scadenza dell’asseverazione MOG, di aggiornare la dichiarazione sul possesso dell’asseverazione MOG inserendo il nuovo certificato con la relativa data di inizio (che dovrà essere successiva alla data di fine validità del certificato precedente) e fine validità.

Gli uffici dell’INL potranno verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle aziende attraverso l’incrocio dei dati con quanto comunicato dagli Organismi Paritetici ai sensi dell’art. 51, comma 8 bis, del d.lgs. n. 81/2008”.

 

Nota INL sul riconoscimento dei crediti aggiuntivi: SOA e organismi paritetici

Relativamente ai “Crediti ulteriori per attività, investimenti o formazione non ricompresi nel punto precedente” (articolo 5, comma 4, lettera b) del DM 132/2024), la Nota si sofferma sui “punti” 18/19 (Possesso della certificazione SOA di classifica I - Possesso della certificazione SOA di classifica II).

 

In questo caso si evidenzia che “l’attestazione SOA prevede 10 classifiche e 52 categorie, conseguentemente, le imprese hanno la possibilità di avere vari attestati SOA. Il D.M. n. 132/2024 fa riferimento esclusivamente alla classifica, pertanto, il rappresentante legale o un suo delegato dovrà allegare un’attestazione SOA di classifica I o II indipendentemente dalla categoria, inserendo la data di inizio e fine validità (triennale). Un mese prima dalla scadenza dell’attestazione SOA sarà possibile per il rappresentante legale, o un suo delegato, aggiornare la dichiarazione sul possesso della certificazione inserendo il nuovo attestato e le nuove date di inizio e fine validità dello stesso”.

 

Altro “punto” della tabella su cui si sofferma la Nota è il punto 21 “Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo”.

 

A questo proposito si indica che l’art. 51, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione (…) nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività”. E “si ritiene, dunque, che la “consulenza e il monitoraggio” che prevedono il rilascio di un’attestazione da parte degli stessi Organismi Paritetici rientri tra le attività e i servizi di supporto per le imprese. In tal caso il rappresentante legale, o un suo delegato, potrà allegare alla dichiarazione la suddetta attestazione, con l’indicazione delle date di inizio e fine validità della stessa. Un mese prima dalla scadenza sarà possibile per l’azienda aggiornare la dichiarazione, sul portale della patente a crediti, inserendone una nuova con l’indicazione delle date di inizio (che dovrà essere successiva alla data di fine validità del certificato precedente) e fine validità”.

 

Si sottolinea anche che, in riferimento ai requisiti relativi ai punti 5, 6, 18 e 19, “in caso di sospensione di validità del requisito stesso, sarà onere dell’impresa, per il tramite del legale rappresentante o di un suo delegato, contattare un Ufficio territoriale dell’Ispettorato per la sottrazione dei relativi crediti per il periodo di sospensione nel più breve tempo possibile. A tal fine sarà necessario esibire il provvedimento di sospensione”.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale della Nota INL che si sofferma anche su:

  • rettifiche dei requisiti ulteriori inseriti e gestione della eventuale sospensione di validità degli stessi
  • sottrazione crediti aggiuntivi
  • attestazione e deleghe d’ufficio

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica i documenti e la normativa di riferimento:

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Direttore INL - “Nota INL n. 288 del 15 luglio 2025” – Oggetto: “riconoscimento crediti aggiuntivi”.

 

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Direzione centrale coordinamento giuridico - “Nota INL n. 964 del 4 giugno 2025” – oggetto: “Patente a crediti - disconoscimento natura autonoma rapporto di lavoro con Ditta individuale artigiana – Quesito”.

 

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Direzione centrale Vigilanza e sicurezza del lavoro – “Nota INL n. 9326 del 9 dicembre 2024” – oggetto: art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024, n. 132 – regime sanzionatorio.

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 18 settembre 2024 n. 132 - Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

 



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