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Nota INL: patente a crediti e decurtazioni per lavoro irregolare

Nota INL: patente a crediti e decurtazioni per lavoro irregolare
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Lavoratori autonomi, imprese familiari

11/02/2026

Una nuova nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulla patente a crediti e sulle decurtazioni per lavoro “nero”. Le novità connesse alle modifiche del DL 159/2025, le decurtazioni dei punti e i verbali.

Nota INL: patente a crediti e decurtazioni per lavoro irregolare

Una nuova nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulla patente a crediti e sulle decurtazioni per lavoro “nero”. Le novità connesse alle modifiche del DL 159/2025, le decurtazioni dei punti e i verbali.

 

Roma, 11 Feb – Come ricordato nell’articolo “  Conversione in legge del DL 159/2025: badge, patente a crediti e volontari” sono diverse le modifiche operate, alla disciplina della patente a crediti e al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 convertito in legge con la legge 29 dicembre 2025, n. 198.

 

Proprio in relazione a queste modifiche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL), acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si è recentemente espresso con una nuova nota – la Nota prot. n. 609 del 22 gennaio 2026 – con cui si forniscono le prime indicazioni su queste novità.

 

Si ricorda nella Nota che il DL 159/2025 introduce “anzitutto un nuovo comma 7-bis all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, in ragione del quale “per le fattispecie di violazioni di cui all'allegato I-bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza”.

 

Viene poi modificato l’Allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008 e “vengono accorpate le violazioni di cui ai punti da 21 a 23, in materia di lavoro sommerso, in un’unica previsione – al punto 21 – che prevede la decurtazione di 5 punti per ciascun lavoratore, per il quale viene applicata la c.d. maxisanzione per lavoro ‘nero’, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare”. Mentre resta sostanzialmente immutato il punto 24 del medesimo Allegato I-bis, che “contempla un’ulteriore decurtazione di un punto, anche questa per ciascun lavoratore, laddove sia stata contestata anche l’aggravante di cui al comma 3-quater del medesimo art. 3, per ‘l’impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48’.

 

Nel presentare il contenuto della Nota INL (oggetto: patente a crediti e decurtazioni per lavoro “nero”), l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

  • Nota INL n. 609 del 22 gennaio 2026: decurtazioni alla patente a crediti
  • Nota INL n. 609 del 22 gennaio 2026: verbale di accertamento e notificazione
  • Nota INL n. 609 del 22 gennaio 2026: verbale di prescrizione 

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Nota INL n. 609 del 22 gennaio 2026: decurtazioni alla patente a crediti

Premesse le modifiche operate in materia di patente a crediti, la nuova Nota INL precisa che l’art. 3, comma 5, del decreto-legge “ha stabilito che le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle predette modifiche sono operative unicamente in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026. In relazione agli illeciti commessi prima di tale data continuano ad applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell'Allegato I-bis al D.Lgs. n. 81/2008”.

 

E dunque, a fronte delle violazioni amministrative in materia di lavoro “nero” commesse a far data dal 1° gennaio 2026, “le decurtazioni avverranno a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione ed indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004. Per tali violazioni, quindi, non sarà più necessario attendere l’adozione dell’ordinanza ingiunzione atteso che, ai soli fini della decurtazione dei crediti, i verbali ispettivi in parola sono da considerarsi “accertamenti definitivi”. Ed eventuali sopravvenute circostanze, “che vadano ad incidere sulla efficacia dei verbali, come nel caso di ordinanza di archiviazione, ovvero di impugnazione e annullamento” della successiva O.I. (Ordinanza ingiunzione) da parte della A.G. (Autorità giudiziaria), “comporteranno la riassegnazione dei crediti originariamente decurtati”.

 

Allo stesso modo – continua la Nota - per tali violazioni “non troverà evidentemente applicazione la disposizione, contenuta al comma 6, ultimo periodo, dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, secondo la quale ‘se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave’”. E la ragione della inapplicabilità di tale disposizione “è da individuarsi nel dato testuale del punto 21 dell’Allegato I-bis il quale stabilisce espressamente la decurtazione di 5 crediti “per ciascun lavoratore irregolare”; tale previsione, introdotta in sede di modifica dell’Allegato, risponde all’esigenza di rafforzare l’efficacia deterrente delle disposizioni in materia di lavoro irregolare, mediante l’adozione di un regime sanzionatorio più rigoroso rispetto a quello ordinariamente previsto nell’ambito della patente a crediti, in coerenza con la ratio legis volta a potenziare la tutela dei lavoratori contro condotte datoriali abusive”.

 

E dunque laddove, ad esempio, sia stato accertato l’impiego di più lavoratori “in nero”, la decurtazione totale “sarà pari al punteggio previsto al punto 21 moltiplicato per il numero dei lavoratori, applicando eventualmente, rispetto a quelli interessati, anche l’aggravante di cui al numero 24”.

 

Si segnala poi che:

  • “per tutte le ulteriori violazioni di natura penale contenute nel medesimo allegato, le decurtazioni continueranno ad avvenire in ragione dei provvedimenti di cui all’art. 27, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008, ossia delle sentenze penali passate in giudicato”;
  • “per gli illeciti amministrativi commessi tra il 1° ottobre 2024 e il 31 dicembre 2025, la decurtazione viene effettuata a seguito di una ordinanza ingiunzione divenuta definitiva, secondo la disciplina previgente alla novella del D.L. n. 159/2025, con particolare riferimento alle ulteriori fattispecie già previste dai numeri 22 e 23 dell’Allegato I-bis”.

 

Nota INL n. 609 del 22 gennaio 2026: verbale di accertamento e notificazione

La Nota si sofferma anche sul verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo.

 

Si indica che “qualora nel corso degli accertamenti sia emersa la presenza di lavoratori ‘in nero’ sarà necessario comunicare che i crediti della patente saranno decurtati secondo quanto previsto dalla relativa disciplina. Di conseguenza, nella redazione del verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo il personale ispettivo avrà cura di inserire nella parte della motivazione, come noto a ‘compilazione libera’, il seguente periodo: ‘In forza delle violazioni accertate con il presente verbale saranno operate le conseguenti decurtazioni di crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (5 crediti per ciascun lavoratore interessato nonché, se accertata altresì la violazione di cui art. 3, comma 3-quater del D.Lgs. n. 286/1998, 1 credito per ciascun lavoratore interessato)’”..

 

Nota INL n. 609 del 22 gennaio 2026: verbale di prescrizione

Si indica poi che anche nel verbale di prescrizione riferibile alle violazioni di cui all’Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008 “occorre inserire l’informazione che, qualora risulti ‘l'inadempimento alla prescrizione’ – e di conseguenza, l'organo di vigilanza sia tenuto a darne comunicazione al pubblico ministero e al contravventore, ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 758/1994 – l’eventuale conseguente provvedimento definitivo potrà comportare la decurtazione dei crediti della patente”.

 

E di conseguenza, nel verbale di prescrizione, “nelle avvertenze finali già precompilate, il personale ispettivo avrà cura di aggiungere il seguente periodo: ‘In caso di inottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite in relazione alle violazioni di cui all’Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008, l’eventuale provvedimento definitivo adottato dall’Autorità Giudiziaria potrà comportare la decurtazione dei relativi crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008’.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale della Nota INL 609/2026 che riporta ulteriori periodi da inserire nell’ordinanza ingiunzione e che fornisce informazioni anche sui “Referenti PAC” che effettuano la decurtazione dei crediti sul portale, sia in forza di verbali/ordinanze ingiunzione emanati dall’INL, sia in forza di verbali emessi dagli altri organi di vigilanza o di sentenze definitive.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica i documenti e la normativa di riferimento:

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro - “Nota prot. n. 609 del 22 gennaio 2026” – Oggetto: patente a crediti e decurtazioni per lavoro “nero”.

 

Testo del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2025), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 198 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile».

 



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