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Interpello: l’applicazione del DLgs 81/08 alla impresa familiare di fatto

Interpello: l’applicazione del DLgs 81/08 alla impresa familiare di fatto

La Commissione per gli interpelli risponde a un quesito sulla possibilità che l’impresa familiare si possa costituire senza atto notarile. L’impresa familiare è fondata sulla “solidarietà familiare” e non su un rapporto contrattuale.

Roma, 12 Nov – Dopo l’assenza di riferimenti nel decreto 626/1994, è con il D.Lgs. 81/2008 che si è avuto un espresso riconoscimento della figura del collaboratore familiare e dell’impresa familiare. E, come più volte ricordato nei nostri articoli, nei confronti dei componenti dell’ impresa familiare (art. 230-bis, codice civile) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del D.Lgs, 81/2008.
Tuttavia su questa tipologia di impresa e sull’applicazione della normativa sulla sicurezza ci sono ancora molti dubbi e sul tema non sono mancati né i chiarimenti del Ministero del lavoro, né le nostre risposte ai quesiti dei lettori.
 
Sul tema è intervenuta anche la Commissione per gli interpelli - prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro – che in relazione ad un quesito posto dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa ( CNA), ha risposto in data 24 ottobre 2013 con l’Interpello n. 9/2013relativo alle “ imprese familiari”.
 
Presentiamo il quesito.


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La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa ha inoltrato istanza di interpello per conoscere infatti il parere della Commissione Interpelli “in merito alla applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 alla impresa familiare di fatto - ai sensi dell’articolo 230 bis del Codice Civile - che opera con collaboratori senza essersi costituita con atto espresso: atto notarile dichiarativo”.
 
Per rispondere la Commissione riporta alcune indicazioni tratte da una fonte di “rango primario”, il Codice Civile, e dalla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.
 
Si premette che l'art. 230 bis del Codice Civile prevede che "salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell' impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. [...]”.
 
Dunque – continua la Commissione - il legislatore ha voluto introdurre una figura di impresa familiare fondata sulla “solidarietà familiare” e non su un rapporto contrattuale.
 
Premesso ciò la Commissione fornisce infine le seguenti indicazioni.
 
Si ritiene che “sia possibile costituire, ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile, un'impresa familiare senza la necessità di uno specifico atto notarile”.
 
Si sottolinea poi che ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese familiari si applica l'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi
 
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
 
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
 
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
 
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
 
 
 
 
 
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Rispondi Autore: attiliomacchi - likes: 0
12/11/2013 (08:41:20)
Sulle imprese familiari, mi aspetterei quesiti alla Commissione interpello di ben altro spessore. La risposta necessiterebbe di ben più di 5 righe.

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