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Interpello: l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 agli studi associati

Interpello: l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 agli studi associati
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Lavoratori autonomi, imprese familiari

19/05/2016

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito in merito all’applicabilità del d.lgs. 81/2008 agli studi professionali infermieristici. Gli infermieri associati sono lavoratori dipendenti o o sono autonomi?

Interpello: l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 agli studi associati

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito in merito all’applicabilità del d.lgs. 81/2008 agli studi professionali infermieristici. Gli infermieri associati sono lavoratori dipendenti o o sono autonomi?

Roma, 19 Mag – Uno degli aspetti più rilevanti di una normativa è il suo campo di applicazione. E questo vale chiaramente anche per il  Decreto legislativo 81/2008, il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ed infatti in questi anni la Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, ha risposto a diversi quesiti sull’applicazione del Testo Unico a varie tipologie di attività e lavoratori. Ad esempio con riferimento a:
-  Interpello n. 6/2013 del 2 maggio 2013 relativo all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 a stuntmen e addetto effetti speciali;
-  Interpello n. 1/2014 del 13 marzo 2014 in risposta a quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari;
- Interpello n. 12/2015 del 29 dicembre 2015 relativo all'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro nello svolgimento di attività di pesca subacquea professionale del corallo.
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Sul campo di applicazione del Testo Unico si è recentemente espressa la Commissione Interpelli con l’Interpello n. 5/2016 del 12 maggio 2016 che ha per oggetto la “risposta al quesito relativo all’applicazione del d.lgs. n. 81/2008 agli studi associati degli infermieri”.
 
Infatti la Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia ( IP.AS.VI.) ha avanzato istanza di interpello in merito all’applicabilità del d.lgs. n. 81/2008 agli studi professionali infermieristici.
In particolare l’IP.AS.VI. ha chiesto se:
1. “gli infermieri associati rientrano nella definizione di ‘lavoratore’;
2. gli studi professionali a cui gli infermieri sono associati sono considerati ‘datori di lavoro’;
3. agli infermieri è applicabile l’art. 21 del decreto in parola;
4. gli infermieri che prestano la loro attività in strutture esterne (RSA e case di cura) e queste strutture esterne sono datori di lavoro rientrano nel campo di applicazione dell’art. 26;
5. se tale articolo 26 è fuori causa quando è diretto il rapporto fra lo studio associato e il cliente”.
 
Prima di dare una risposta che, come vedremo, sarà parziale per i limiti posti dallo stesso D.Lgs. 81/2008 alle risposte per interpello, la Commissione fa alcune premesse normative.
 
Innanzitutto rileva che la materia relativa agli studi associati è oggi disciplinata dall’art. 10  (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti) della legge 12 novembre 2011 n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, che ha modificato la previgente disciplina (Legge 23 novembre 1939 n. 1815)  “eliminando lo storico divieto di costituire società per l’esercizio delle professioni c.d. ‘ordinistiche’ e prevedendo la possibilità di ricorrere ai modelli societari di cui ai Titoli V e VI del Libro V del codice civile”.
Tuttavia la forma organizzativa dell’associazione professionale (c.d. “studio associato”) disciplinato dalla L. n. 1815/1939 è “sopravvissuta alla riforma, essendo espressamente fatta salva dall’articolo 10 succitato: ne deriva, pertanto, che oggi è ancora possibile esercitare tali professioni nella forma di “studio associato” costituito sotto la vigenza della L. n. 1815/1939”.
 
La Commissione ricorda, poi, le definizioni di lavoratore e datore di lavoro contenute nell’articolo 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008:
 
Articolo 2 - Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.  In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;
(...)
 
Inoltre – continua la Commissione - va considerato che il successivo articolo 3, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008, “limita l’applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza per i ‘lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile’ ai soli artt. 21 e 26 del decreto medesimo. L’art. 21 individua, in particolare, i doveri a cui è tenuto il lavoratore autonomo che compie opere o servizi nell’ambito di un contratto d’opera professionale, mentre il successivo articolo 26 pone in capo al datore di lavoro committente specifici obblighi di coordinamento nella gestione dei rischi interferenti ‘… in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi …’”. Si premette poi che “sulla base del dettato dell’articolo 299 del d.lgs. n. 81/2008, nell’ambito della normativa di salute e sicurezza sul lavoro, le posizioni di garanzia dei soggetti in possesso di poteri direttivi devono essere ricercate sulla base del loro effettivo esercizio di fatto”.
 
E come già accennato, si sottolinea che a norma dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 la Commissione Interpelli “può dare risposte esclusivamente a ‘quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro’ e non può, al contrario, esprimersi sulle diverse e specifiche modalità di organizzazione dell’attività adottate dalle singole forme associative tra professionisti”.
 
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
 
Gli infermieri associati “devono essere considerati ‘lavoratori’, come definiti all’art. 2, co 1 lett. a) del decreto in parola, qualora svolgano la propria attività professionale ‘nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato’, oppure prestino la propria attività per conto di una società, un’associazione o un ente in qualità di soci lavoratori fermo restando il rispetto della normativa giuslavoristica”.
 
Al contrario, gli infermieri associati “dovranno essere considerati assoggettati alla disciplina dettata dall’articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008, qualora gli stessi prestino la propria attività in autonomia e ‘senza vincolo di subordinazione’ nei confronti del committente o dell’associazione”.
 
 
Commissione per gli interpelli - Interpello n. 5/2016 con risposta del 12 maggio 2016 al quesito della Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia – Prot. n. 9731 - art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all’applicazione del d.lgs. n. 81/2008 agli studi associati degli infermieri.
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 
Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

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