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Imparare dagli errori: gli infortuni dei lavoratori autonomi in edilizia

Imparare dagli errori: gli infortuni dei lavoratori autonomi in edilizia

Esempi di infortuni di lavoratori autonomi nel comparto edile. Infortuni nei lavori in quota, in attività su coperture e nella manutenzione di capannoni. La definizione del lavoro autonomo e le indicazioni relative alla formazione.

 
Brescia, 30 Ago – Come ricordato nel documento “Vademecum. Il lavoratore autonomo in edilizia”, a cura dell’Ing. Danilo Giovanni Maria De Filippo (ex DTL Siena), nel nostro Paese è presente “una crescente frammentazione del tessuto produttivo con un numero sempre maggiore di piccole e piccolissime imprese e di lavoratori autonomi che, nel settore edile, costituiscono gran parte della forza lavoro”. E in molti casi tali lavoratori autonomi sono inquadrati “solo formalmente come autonomi ma in realtà inseriti di fatto come dipendenti all’interno dell’organizzazione del cantiere, anelli deboli di una catena di appalti e subappalti che diluiscono le responsabilità nella esasperata ricerca del contenimento dei costi”.

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Partendo da questo presupposto iniziamo un breve viaggio di “Imparare dagli errori”, la rubrica dedicata al racconto e all’analisi degli infortuni, attraverso gli incidenti e gli infortuni gravi e mortali dei lavoratori autonomi nel mondo del lavoro. E ci soffermiamo oggi, in particolare, sui lavoratori autonomi nel comparto dell’edilizia.

 

Le dinamiche infortunistiche presentate sono tratte dall’archivio di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

 

I casi di infortunio dei lavoratori autonomi in edilizia

Il primo caso riguarda un infortunio avvenuto su una copertura.

Un lavoratore autonomo è intento alla sostituzione dei canali di gronda presso una civile abitazione a tre piani.

Senza fare uso di sistemi di trattenuta opera in particolare su una copertura particolarmente spiovente. Scivola e precipita da un'altezza di 12 metri riportando un trauma cranico che ne provoca il decesso.

 

Questi sono i fattori causali rilevati:

  • il lavoratore “operava sopra una copertura particolarmente ripida”;
  • “mancato uso sistemi di trattenuta”.

 

Nel secondo caso l’infortunio è avvenuto per una caduta in un lavoro in quota.

Un lavoratore autonomo sta sistemando l'intonaco esterno di una casa utilizzando un ponteggio di fortuna realizzato da telai e tavole senza le necessarie protezioni.

Mentre è intento al lavoro perde l'equilibrio e cade a terra da un'altezza di circa tre metri, fratturandosi il cranio. Muore subito dopo in ambulanza.

 

I fattori causali:

  • il lavoratore “si sbilancia operando su attrezzatura non adeguata”;
  • utilizzo di un “ponteggio di fortuna costruito con qualche telaio e qualche tavola”.

 

Il terzo caso è relativo a lavori di manutenzione su un capannone.

Un lavoratore autonomo si reca presso un capannone per individuare insieme al proprietario alcuni punti d’infiltrazione d’acqua sul tetto e definire gli interventi da effettuare.

Il lavoratore, usando un ponte sviluppabile su carro si porta sulla copertura del capannone per effettuare un sopralluogo dall’alto per valutare lo stato della copertura ed in seguito dare inizio ai lavori di manutenzione.

La copertura del fabbricato è costituita da una struttura portante in travi rettilinee in cemento armato precompresso, distanti circa 2,5 m l’una dall’altra e la cui tamponatura è realizzata da cupolini curvi ondulati (non pedonabili) fissati alle ali delle travi con ganci zincati e controsoffitto in lastre rette con profilo ad onda romana, appoggiate al piede della trave con sovrapposto materassino di lana di vetro da 60 mm (non pedonabile).

Durante lo svolgimento dei lavori sulla copertura il lavoratore autonomo non utilizza nessun dispositivo di protezione contro le cadute dall’alto.

Per cause non chiare, il lavoratore transita su uno dei cupolini della copertura (non portanti), che si sfonda sotto il suo peso facendolo precipitare a terra da un’altezza di circa 7 metri e causandone il decesso.

 

I fattori causali:

  • il lavoratore “calpesta una copertura parzialmente portante”;
  • “mancanza di percorsi attrezzati per camminare sul tetto non portante”.

 

Il lavoratore autonomo e la sua formazione

Nel vademecum citato a inizio articolo si ricorda che il lavoro autonomo viene definito dall’art. 2222 del Codice civile.

In particolare il lavoratore autonomo è “colui che si obbliga a compiere un’opera o un servizio con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione con il committente”. E nel lavoro autonomo “l’oggetto della prestazione non consiste quindi in un ‘facere’ cioè nella messa a disposizione di energie lavorative che saranno utilizzate secondo le direttive del datore di lavoro, come avviene invece nel lavoro subordinato, ma consiste nella produzione, con mezzi propri e piena autonoma organizzazione, di un opus. Il lavoratore autonomo assume quindi una obbligazione di risultato, garantendo il raggiungimento di determinati obiettivi con piena discrezionalità in merito ai tempi, luoghi e modalità della prestazione”. E quindi caratteristiche fondamentali quindi del lavoratore autonomo “sono l’autonomia della realizzazione del lavoro ed il rischio di impresa”. Tuttavia se a “livello dottrinale” è possibile delimitare una demarcazione tra il lavoro autonomo ed altre tipologie contrattuali, “a volte appare difficile, nella pratica, individuare il carattere autonomo o meno del lavoro prestato, in considerazione del fatto che, soprattutto in alcuni settori come l’edilizia, l’attività può risultare particolarmente complessa o al contrario molto semplice e non necessitante di costanti direttive”.

 

Riguardo poi alla formazione del lavoro autonomo possiamo fare riferimento all’articolo “ L'obbligo formativo e dell’idoneità sanitaria per i lavoratori autonomi” di Pietro Ferrari.

 

Si indica nell’articolo che i termini generali della formazione per i lavoratori autonomi sono definiti dall'art. 21 “Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi”.

 

Qui “il comma 2 decide che i lavoratori autonomi ‘relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

  1. beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
  2. partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni dell'art. 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali’”.

 

E l’articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) “distingue tra prescrizioni di carattere universale (come e quando svolgere la formazione: commi 3, 4 e 6) e la specifica per i lavoratori autonomi descritta nel comma 8:

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1 [qui: lavoratori autonomi], possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano”.

 

Nel Punto 4 dell' Accordo S-R del 21 dicembre 2011 il secondo capoverso recita: ‘Inoltre con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 21.. [qui: lavoratori autonomi], si ritiene che i contenuti e l'articolazione della formazione di seguito individuati possano costituire riferimento anche per tali categorie di lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 21, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 81/08’.

 

In conclusione segnaliamo che è in vigore la recente Legge n. 81 del 22 maggio 2017 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. Rimandiamo alla lettura dei nostri articoli di presentazione per conoscere le novità in materia di formazione e di tutela della sicurezza dei lavoratori autonomi.

 

 

Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero 5330, 3850 e 3108 (archivio incidenti 2002/2015).

 

 

Tiziano Menduto



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Andrea Decorato - likes: 0
30/08/2018 (08:08:45)
Buongiorno, in merito a quanto è accaduto è sempre utile ricordare che: il pericolo è la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni, mentre il rischio è la probabilità di raggiungimento di un del livello di potenziale di danno nelle condizioni di impiego. La "Sicurezza fai da te" non porta risultati concreti.
Rispondi Autore: mauro tripiciano - likes: 0
30/08/2018 (16:11:40)
Il problema di fondo é che l'accettazione del rischio individuale, di tutti noi nella vita privata, é molto superiore rispetto a quella accettabile in una fabbrica o in un cantiere. Il lavoratore autonomo/artigiano applica i metodi di lavoro abituali, trascurando che non é lui il responsabile ultimo, ma il Datore di Lavoro o il Committente. Su questo punto andrebbero costruite norme, formazione, forme di controllo e supervisione sul lavoro.

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