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Faq: formazione e gestione della sicurezza in azienda

Faq: formazione e gestione della sicurezza in azienda

L’USLL 6 Vicenza fornisce alcune risposte alle domande più frequenti su temi di organizzazione della sicurezza sul lavoro in azienda e sul ruolo delle diverse figure della prevenzione.

 
Pubblichiamo alcune domande e risposte (FAQ) su temi di organizzazione della sicurezza sul lavoro in azienda e sul ruolo delle diverse figure della prevenzione pubblicate sul sito dell’ULSS 6 di Vicenza.
 
1 - impresa familiare - corsi di formazione
D. Io e mio padre abbiamo una ditta famigliare di idraulica con la nuova normativa sulla sicurezza del decreto 81 siamo obbligati a partecipare (almeno uno dei due) ai corsi primo soccorso e antincendio? L'articolo n. 21 del suddetto decreto per le imprese famigliari parla di facoltà e non obbligo di frequenza corsi soccorso e antincendio. Per questo vi chiedo cortesemente delle delucidazioni.
R. I componenti dell' impresa familiare non sono obbligati a partecipare a corsi di formazione. Ovviamente l'impresa familiare non deve avere dipendenti nè essere costituita sotto forma di snc, srl o altre forme societarie.
 
Solo nel caso di attività al di fuori della sede aziendale, ad esempio lavori in appalto o subappalto, il committente o l'impresa affidataria può richiedere anche nel caso di imprese familiari gli attestati dell'avvenuta in/formazione per quanto riguarda il primo soccorso.
 
2 - requisiti ASPP e RSPP, lauree riconosciute
D. L'art. 32 del D. Lgs. 81/08 afferma (comma 5) che chi è in possesso di alcuni tipi di laurea può essere esonerato dalla frequenza dei corsi di formazione. Le lauree sono indicate da alcune sigle che non conosco. Potete darmi delle delucidazioni?
R. Si riportano di seguito le denominazioni delle classi di laurea che consentono l'esonero dalla frequenza dei moduli A e B per la formazione obbligatoria degli Addetti e Responsabili del Servizio di prevenzione e Protezione aziendale.
 
Si ricorda che per espletare la funzione di RSPP è comunque necessaria la frequenza, con successiva verifica positiva, del Modulo C (24 ore) di cui all'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. Tutti gli ASPP e RSPP, indipendentemente dagli esoneri, devono seguire i corsi di aggiornamento quinquennali del modulo B relativo al o ai macrosettori ATECO in cui svolgerà tale ruolo.
 
Classi di laurea suddivise per riferimento legislativo
 
(DM 04 agosto 2000 del Ministro dell'Università e RS)
 
    4 Scienze dell'architettura e
    dell'ingegneria civile
    8 Ingegneria civile ed ambientale
    9 Ingegneria dell'informazione
    10 Ingegneria industriale
 
(DM 2 aprile 2001 del Ministro dell'Università e RS)
 
    4 Professioni sanitarie della prevenzione
 
(DM 16 marzo 2007 del Ministro dell'Università e RS)
 
    L-7 Ingegneria civile ed ambientale
    L-8 Ingegneria dell'informazione
    L-9 Ingegneria Industriale
    L-17 Scienze dell'architettura
    L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia
    LM 26 - Laurea Magistrale in Ingegneria della Sicurezza Industriale
 

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3 - requisiti RSPP - esoneri da percorsi formativi
D. Con la presente chiedo se una persona con le caratteristiche più sotto riportate deve frequentare tutto il percorso Moduli A B C oppure è esonerato dal modulo A:
Lavoratore dipendente - frequentato nel febbraio 2002 corso formazione per RSPP di 32 ore - nominato RSPP nel febbraio 2003 e ruolo ricoperto sino a settembre 2007 (oltre 3 anni esperienza).
 
R. L'interpretazione dell'accordo stato regioni del 2006 non è univoca ma prevale, e noi la condividiamo, quella secondo cui il credito formativo che esonera dalla frequenza e verifica dai corsi A e B ha carattere permanente. Nel caso descritto, il lavoratore potrà svolgere l'attività di RSPP nel settore produttivo ove ha maturato l'esperienza, completando il percorso formativo con la frequenza ed il superamento del modulo C. Qualora intendesse ricoprire il ruolo in altro settore merceologico dovrà frequentare e superare il relativo modulo B. In ogni caso sarà poi tenuto all'aggiornamento quinquennale previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.
 
4 - requisiti RSPP - precedente ruolo di ASPP
D. Svolgo l'attività di ASPP, nominata prima del 2003, in una società che eroga servizi informativi (macrosettore Ateco K9) e sono in possesso del diploma di scuola superiore.
La mia società mi offre la possibilità di diventare RSPP e così vorrei sapere se il percorso formativo dovrà essere:
Modulo A 28 ore
Modulo B 12 ore per il tipo di macro settore
Modulo C 24 ore
È possibile invece che mi venga riconosciuta l'attività pregressa in modo da essere così esonerata dal modulo A o dai moduli A + B?
 
R. Dal momento che i moduli formativi A e B sono gli stessi per ASPP e RSPP, riteniamo che lei debba solo frequentare e superare il modulo C (ovviamente se l'attività è stata ininterrotta per almeno tre anni e lei era ASPP nel febbraio 2006). Diverso sarà invece il monte ore di aggiornamento del RSPP rispetto al ASPP. Il titolo varrà solo per il macrosettore in cui ha fatto l'esperienza. Le consigliamo di partire fin da subito con gli aggiornamenti del modulo B.
 
5 - società cooperative – RSPP
D. Con la presente sono a porre un quesito inerente l'incarico di RSPP per una società cooperativa. La stessa è amministrata da tre persone di cui uno è Presidente e Rappresentante Legale.
Nell'ipotesi in cui venisse individuato RSPP un amministratore che non è il Presidente, può essere formato con un corso di 16 ore "per datore di lavoro" (DdL)? La nuova normativa 81/2008, non è molto chiara a proposito. Si parla di datore di lavoro, ma nel caso di una struttura dove esiste un Consiglio di Amministrazione, come si individua lo stesso?
 
R. La possibilità data al DdL di assumere il ruolo di RSPP è prevista e definita dall'art. 34 del D.Lgs. 81/08.
 
La nozione di DdL è riscontrabile in ambito civilistico e giurisprudenziale dove concordemente, per le società di varia natura e composizione, viene identificato nel soggetto che ha poteri direttivi, coordinativi e di spesa.
 
Il datore di lavoro ha la facoltà di delegare alcune sue funzioni, tra le quali la responsabilità di atti inerenti la salute e la sicurezza, ad altro soggetto aziendale professionalmente adeguato tramite incarico formale (ad es. atto notarile) ed esplicitamente accettato dal delegato.
 
Il fatto che quest'ultimo possa "subentrare" nella deroga stabilita dal citato art. 34, e svolgere pertanto le funzioni di RSPP dopo aver frequentato unicamente il corso di 16 ore di cui al DM 16 gennaio 1997, è invece oggetto di discussione anche se l'orientamento prevalente è diretto ad escluderne la possibilità.
 
6 - Datore di lavoro che esercita le funzioni di RSPP
D. Il datore di lavoro di un'azienda ha svolto il corso RSPP da 16 ore nel marzo `97 ma non ha provveduto a inviare allo SPISAL la nomina quando nel `98 la sua azienda ha cambiato ragione sociale (e nemmeno prima). Può inviarla ora dato che la normativa per il datore di lavoro è rimasta invariata nei contenuti e nella durata? L'azienda ha meno di 30 addetti e si tratta di un mobilificio.
 
R. L'art. 34 comma 2 del D.Lgs. 81/08 stabilisce:
 
"Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997..."
 
L'art. 10 del D.Lgs. 626/94 prevedeva la trasmissione della nomina all'Organo di Vigilanza congiunta ad una dichiarazione di capacità a ricoprire il ruolo e ad alcuni dati sugli infortuni. Tale obbligo è scomparso con il D. Lgs. 81/08. Non vediamo pertanto l'utilità di mandarla ora. Ricordiamo invece che il Datore di Lavoro-RSPP dovrà frequentare corsi di aggiornamento i cui contenuti, tempi e periodicità daranno prossimamente stabiliti dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni.
 
7 - Valutazione dei rischi – autocertificazione
D. Esiste un modulo per l'autocertificazione della valutazione dei rischi?
 
R. Per l'autocertificazione prevista dall'art. 29 comma 6 il D.Lgs. 81/08 non propone alcun modello. Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che entro 18 mesi saranno rese disponibili "procedure standardizzate" che potranno essere adottate dalle aziende che non hanno più di 10 lavoratori occupati.
 
L'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi, già prevista dal D.Lgs. 626/94, non può del resto ridursi alla compilazione di un modulo prestampato ma deve essere un'attestazione di un compiuto processo di valutazione integrata dalle Relazioni Tecniche su rischi specifici per i quali viene richiesta una valutazione mediante misurazioni o stime oggettive - effettuate da personale qualificato - per addivenire ad una classificazione del rischio per confronto con determinati valori di soglia e di obbligo. Questa classificazione servirà ad individuare le misure di prevenzione e protezione da mettere in atto compreso l'obbligo della sorveglianza sanitaria.
 
Non potrà mai essere pertanto solo un modulo standardizzato da compilare, semmai un documento di valutazione dei rischi semplificato.
 
8 - Datore di lavoro - delega di funzioni
D. La delega di funzioni inerente gli aspetti di salute e sicurezza di una azienda può essere fatta dal Datore di Lavoro nei confronti del RSPP?
 
R. La delega di funzioni è disciplinata dall'art. 16 del D.Lgs. 81/08, recentemente modificato, che prevede le caratteristiche, le modalità e le esclusioni per poterla esercitare da parte del DDL. Il delegato può a sua volta e con il consenso del DDL subdelegare alcune delle funzioni affidate. Non sono però ammessi altri gradi di subdelega.
 
Nulla vieta che il delegato o il subdelegato possa coincidere con la figura del RSPP. È necessario però che ci siano due atti formali:
1 - la nomina del RSPP (atto proprio e non delegabile del DDL come stabilisce l'art. 17)
2 - la delega scritta ed accettata per una o più funzioni proprie del DDL (salvo le due indelegabili stabilite dal medesimo articolo).
 
9 - Amianto - corsi di formazione
D. Dove è possibile effettuare i corsi per essere autorizzati a lavori di demolizione e bonifica di materiali contenenti amianto?
 
L'art. 10 della L. 257/'92 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" prevede che le Regioni, nell'ambito dei Piani Regionali, organizzino i corsi di formazione per gli addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto. La Regione Veneto con DGR n. 4764 del 30/12/'97 ha approvato la progettazione didattica e le modalità di iscrizione ai suddetti corsi, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del DPR 8agosto 1994. Sono previste due tipologie di corso:
 
-Gestionale (50 ore): rivolto ai datori di lavoro e ai capi cantiere delle ditte che si occupano di bonifica e smaltimento dell'amianto.
-Operativo (30 ore): rivolto agli operai che manualmente operano in presenza di materiali contenenti amianto.
 
Tali corsi sono organizzati presso i seguenti Servizi SPISAL di riferimento:
 
SPISAL AULSS n.15 - Alta Padovana
Via P. Cosma, 1 - 35012 Camposampiero (PD)
Telefono 049 932 43 30
Fax 049 932 43 43
 
SPISAL AULSS n. 20 - Verona
Palazzo della Sanità - Via S. D'Acquisto, 7 - 37122 Verona
Telefono 045 807 50 17
Fax 045 807 50 13
 
SPISAL AULSS n.12 - Veneziana
P.le Giustiniani 11/D - 30174 Zelarino (VE)
Telefono 041 260 84 71
 
10 - corsi di primo soccorso – docenti
D. Siamo un ente di formazione accreditato presso la regione Veneto e ci occupiamo prevalentemente di corsi per la qualifica e l’abilitazione di estetiste e acconciatori.
Abbiamo nostro personale docente che ha svolto i suddetti corsi e tra i nostri docenti abbiamo anche un medico che tiene abitualmente corsi di primo soccorso, in collaborazione con altri enti.
Visto che siamo oggetto di continue richieste di informazioni di ex allievi che hanno intrapreso l’attività imprenditoriale e che, quindi, sono soggetti all’obbligo del corso in questione, mi chiedo, se il nostro ente ha la possibilità di erogare questi corsi, avendo il personale medico abilitato all’insegnamento. Se ciò non è possibile, quale autorizzazione o certificazione è necessario avere per poterli offrire?
 
R. Nel DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 (art. 3 comma 2) troviamo scritto:La formazione dei lavoratori designati e' svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato. Il riferimento a “personale medico” non è pertanto vincolato a particolari accreditamenti o altro, salvo la possibilità di coordinamento con il SUEM. Qualunque laureato in medicina e chirurgia iscritto all’Ordine dei Medici può pertanto risultare docente del corso di primo soccorso. Naturalmente deve attestare di aver seguito i programmi descritti negli allegati 3 e 4 de decreto medesimo.
 
11 – Certificazione idoneità psicofisica per conseguimento o rinnovo patentino gas tossici
D. Per sostenere l’esame per il conseguimento del patentino “gas tossici” mi viene richiesto un certificato medico di idoneità psicofisica. Può essermi rilasciato dal Medico Competente dell’azienda dove lavoro o devo rivolgermi al Distretto Sanitario di Base?
 
R. In base ad una Circolare del Ministero del Lavoro del 22.1 2010 (“rilascio di certificazioni sanitarie originariamente rilasciate da organi del Servizio Sanitario Nazionale”), detto documento può anche essere ottenuto da un Medico Competente in Medicina del Lavoro.
 
12 – applicazione del D.Lgs. 81/08 in una struttura tipo “casa-famiglia”
D. Sono un consulente aziendale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sono a porre il seguente quesito: dal punto di vista della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, quali adempimenti deve effettuare una casa famiglia?
Si tratta di una struttura in cui moglie e marito, dipendenti di una onlus, danno conforto ed educano dei ragazzi la cui età varia da 0 a 18 anni. Tutto ciò avviene in un ambito famigliare in cui i ragazzi possono rimanere anche alcuni anni e il tutto è gestito come una casa privata, con la stessa vita e gli stessi tempi. Mi chiedo se sia necessario redigere il Documento di Valutazione dei Rischi, nominare un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, fare formazione a “genitori” e ragazzi ecc..
 
R. Dalla lettura combinata degli articoli 2 e 3 del D. Lgs. 81/08 non appare ricompresa una organizzazione come è la “casa famiglia” in quanto:
 
-i “ragazzi” non possono essere assimilati a lavoratori in quanto non viene a concretizzarsi nessun rapporto di lavoro, pur a titolo gratuito;
-i “genitori” non svolgono ruolo di datore di lavoro in quanto non si realizza una produzione;
-la casa famiglia non rientra tra le cooperative sociali;
-le attività che vi si svolgono (preparazione pasti, gestione dell’alloggio, attività aggregative/ricreative) non sono inquadrabili come lavoro a domicilio;
-la casa famiglia non è una impresa familiare in quanto non vengono prodotti beni o servizi;
-la casa famiglia non è assimilabile ad una attività scolastica.
 
Differente è ovviamente la posizione della Onlus da cui i “genitori” dipendono, rientrando invece quella tra le previsioni del D.Lgs. 81.
 
13 – socio di impresa: nomina quale datore di lavoro per gli aspetti di salute e sicurezza. Formazione necessaria.
D. siamo una ditta di produzione di pannelli di gesso con un totale di 9 dipendenti. I soci fanno parte del consiglio di amministrazione della S.r.l. e sono 4, di cui 2 sono anchedipendenti, 1 è legale rappresentante e il quarto è solo consigliere.
Il nostro RSPP è il socio dipendente che ha già effettuato il corso nell'ottobre del 1995 (32 ore) più il corso di aggiornamento Modulo C nel marzo 2008 (24 ore).
Nei giorni scorsi il ns. consulente del lavoro ci ha comunicato l'approssimarsi del termine ultimo (febbraio 2012) per le 60 ore di aggiornamento obbligatorie per il RSPP nel caso esso sia dipendente. Chiediamo se finora abbiamo agito correttamente e quante ore di aggiornamento dovrà fare il nostro socio RSPP.
 
R. Per risolvere il problema è necessario che dal verbale di società risulti il conferimento della delega quale “datore di lavoro” ad uno dei soci per quanto riguarda i problemi della salute e sicurezza del lavoro. In questo caso, il corso di formazione che deve essere seguito è quello di almeno 16 ore stabilito dall’art. 34 comma 2 del D.Lgs. 81/08.
 
Il comma 4 del medesimo articolo prevede l’obbligo di aggiornamento demandandone la definizione ad un successivo accordo Stato-Regioni che è stato stipulato il 21 dicembre 2011: tale accordo prevede un iter formativo quinquennale di 6, 10 o 14 ore a seconda che l’azienda sia classificata a basso, medio o alto rischio (saremo più precisi quando conosceremo con precisione il testo dell’accordo).
 
Il corso effettuato nel 1995 dal socio-datore di lavoro in questione (però sono passati 16 anni ed il Modulo C non tratta né di igiene del lavoro né di sicurezza…) potrà essere considerato sufficiente se nel programma erano presenti i temi elencati nel DM 16 gennaio 1997. La soluzione appare un po’ tirata da un punto di vista formale ma tiene conto che implicitamente il socio in questione ricopriva di fatto il ruolo di RSPP, attribuzione che – qualora fosse stata formalizzata la delega come DdL prima del 31.12.1996 – lo avrebbe esentato anche dalla frequenza del corso di 16 ore, divenuto poi obbligatorio con il DM citato.
 
14 –  Utilizzo di auto aziendale e test per stupefacenti
D. Alcuni dipendenti della mia ditta utilizzano l’auto aziendale/personale per recarsi dai clienti a svolgere attività informatica (non trasportano né beni né persone).
Durante la visita periodica il medico informa tutti sul comportamento da tenere e sulle normative vigenti sull’utilizzo di alcol/droghe per chi guida.
L’azienda ha a sua volta formato/informato in merito tutti i dipendenti evidenziando che, in caso di fondati motivi o dubbi, potrà effettuare esami specifici per evidenziare se c’è utilizzo di alcol durante l’orario di lavoro o abuso di alcol o altre sostanze.
Quanto esposto sopra è sufficiente o l’azienda è obbligata ad eseguire esami periodici a tutti i dipendenti che utilizzano l’auto durante l’orario di lavoro per verificare se sono alcol dipendenti o abusano di altre sostanze ?
 
R. La normativa sugli stupefacenti (DPR 309/1990 e Intesa Stato Regioni 30 ottobre 2007) prevede l’obbligo di visita medica e test sull’urina per escludere l’uso di sostanze per coloro che guidano veicoli che richiedono la patente C o superiore (oltre ad altre categorie di lavoratori che svolgono attività pericolose per sé stessi e per terzi).
 
La normativa sull’alcool (Legge 30 marzo 2001 n. 125 e Provvedimento Conferenza Stato Regioni 16 marzo 2006) stabilisce il divieto di consumo di bevande alcoliche sul lavoro per una serie di mansioni, una delle quali è la conduzione di veicoli che richiedono la patente B o superiore. La normativa offre la possibilità al datore di lavoro di effettuare un controllo dell’alcolemia diretta (sangue) o indiretta (aria espirata) nei lavoratori appartenenti alle categorie considerate a rischio per la sicurezza (tra i quali i citati conducenti di veicoli patente B o superiore). Tale controllo va richiesto al medico competente aziendale o allo SPISAL. Per la normativa sull’alcool non c’è la previsione della visita medica preventiva e periodica.
 
 
 



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Rispondi Autore: Maurizio Aurigi - likes: 0
07/04/2015 (09:08:07)
Sulla 5 ho qualche dubbio circa il corso che deve fare il delegato responsabilità della sicurezza, io propendevo piu' per il corso datore di lavoro e non quello da RSPP esterno. Voi cosa ne pensate?
Rispondi Autore: GIANLUCA ANGELINI - likes: 0
07/04/2015 (10:35:43)
Sulla 5 il D.Lgs. 81/07 e s.m.i. è chiarissimo: il DL non è il "soggetto che ha poteri direttivi, coordinativi e di spesa" ma il soggetto che ESERCITA i poteri decisionali e di spesa, COSA ASSOLUTAMENTE DIVERSA (e infatti rappresenta una novità rispetto alla definizione civilistica, quindi anche in questo senso non è corretto quanto affermato nella risposta). Nel caso proposto dunque: o è chiaramente individuato il soggetto che esercita il potere decisionale e di spesa con esclusione di tutti gli altri oppure si hanno più datori di lavoro. SOLO IL DATORE DI LAVORO PUO' FARE IL CORSO DI 16 ORE PER DATORE DI LAVORO/RSPP, perchè inventarsi che la questione è dibattuta? Tutto ciò è fuorviante
Rispondi Autore: Carlo Timillero - likes: 0
07/04/2015 (12:42:15)
Condivido le perplessità sul punto 5 ma al punto 13 forse si trova la risposta."Per risolvere il problema è necessario che dal verbale di società risulti il conferimento della delega quale “datore di lavoro” ad uno dei soci ......
Opinione personale: se non disposto diversamente tutti i membri di un CDA sono datori di lavoro ai fini della sicurezza. Se è così ciascuno di loro , se la tipologia di azienda lo consente, può assumere il ruolo di RSPP come datore di lavoro. Altra soluzione è quella di isolare un solo datore di lavoro tramite una delega all'interno del CDA, o tra soci come immaginato al punto 13.
Ovvaimente si tratta di una delega tra "pari", orizzontale, diversa dalla delega ex.art 16, che è chiaramente una delega verticale, da datore di lavoro ad altro soggetto in posizione inferiore.
Rispondi Autore: Andrea Saccardo - likes: 0
11/04/2015 (09:05:34)
Sono d'accordo con osservazione di Timillero. Unica osservazione: parlerei di nomina da parte dei soci di un ddl tra loro conferendogli poteri decisionali e di spesa illimitati per la sicurezza
Rispondi Autore: mario pacitto - likes: 0
19/04/2016 (16:11:25)
una scuola superiore invia i propri allievi in alternanza scuola-lavoro presso una scuola dell'Infanzia. Sono stagisti e quindi equiparati a lavoratori. E' necessaria la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per le interferenze e, quindi, la redazione del DUVRI?
Rispondi Autore: Gennaro Battimo - likes: 0
20/02/2017 (11:33:17)
un rls, formato, deve frequentare anche il corso di formazione sicurezza previsto per il lavoratori all'art 37 del Decreto 81 oppure è esentato?

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