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Sulla responsabilità del lavoratore per violazioni a norme di prudenza

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Lavoratori

09/05/2011

Il lavoratore per aver violato le norme generali di prudenza e di perizia risponde dell’infortunio occorso ad un altro lavoratore a prescindere dall’esistenza o meno di un rapporto di subordinazione dell’uno rispetto all’altro. A cura di G. Porreca

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Commento a cura di G. Porreca.
 
Bari, 9 Mag - Viene ribadito in questa sentenza della Corte di Cassazione la responsabilità di un lavoratore se durante la sua attività lavorativa, per un suo comportamento imprudente e per avere violato le norme  generali di prudenza e di perizia, ha cagionato un infortunio ad un altro lavoratore  che svolge la sua attività assieme a lui e per la stessa azienda. Ai fini della individuazione della posizione di garanzia, infatti, non ha importanza il rapporto di subordinazione o meno esistente fra i due lavoratori né ad esonerarlo da responsabilità è sufficiente invocare gli obblighi e le inadempienze del loro datore di lavoro in quanto a carico dello stesso possono al massimo individuarsi delle corresponsabilità o meglio delle ulteriori responsabilità.
 
Il caso
Il giudice monocratico del Tribunale ha dichiarato un lavoratore dipendente da una azienda agricola colpevole del delitto di lesioni personali colpose, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di un altro lavoratore e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di due mesi di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separato giudizio.
 
Era accaduto che il lavoratore condannato, mentre si trovava su un terreno boschivo di proprietà dell'azienda intento a tagliare con la motosega un tronco di albero poggiato per terra, è stato travolto da altro tronco scivolato giù dal cassone dell'autocarro, a bordo del quale era stato posizionato dall’altro lavoratore che utilizzava la gru di cui il veicolo era munito, riportando gravi lesioni. Al momento dell'incidente, l'imputato era precisamente ai comandi della gru posta accanto alla cabina di guida dell'autocarro in attesa di caricare sullo stesso il tronco che il collega stava tagliando.
 
A giudizio del Tribunale, il manovratore della gru aveva innanzitutto violato le regole di prudenza per aver permesso all'operaio infortunato di svolgere il proprio lavoro nei pressi dell'autocarro e della gru e per avere inoltre mal posizionato il tronco scivolato giù dal cassone probabilmente a causa delle vibrazioni del veicolo, rimasto con il motore acceso. Su appello proposto dal lavoratore condannato la Corte d'Appello ha successivamente riformata la decisione del primo giudice assolvendo l'imputato per non avere commesso il fatto. La stessa ha rilevato che nell'istruttoria dibattimentale non era stata fatta una precisa ricostruzione dei fatti né era stato accertato il ruolo avuto dall’imputato nella vicenda e neanche era stato chiarito il rapporto intercorrente tra i due lavoratori che in ogni caso non era comunque, a giudizio della corte territoriale, di dipendenza l’uno dall’altro per cui non era stato ritenuto esservi un obbligo di garanzia del primo verso il secondo.
 
 

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Il ricorso alla Corte di Cassazione
Avverso la sentenza di assoluzione della Corte di Appello ha proposto ricorso in Cassazione la parte civile sostenendo che l’incidente era stato puntualmente ricostruito dal primo giudice attraverso le dichiarazioni rese non solo dalla persona offesa ma anche dall'imputato, che ha ammesso di essersi trovato al posto di manovra della gru con il compito di prelevare i tronchi di albero e posizionarli sul cassone dell'autocarro e che ha confermato inoltre che il tronco che aveva colpito l’infortunato era scivolato giù dal camion ove lui stesso, servendosi della gru, lo aveva appoggiato e che quindi erano stati ben accertati i compiti cui i due lavoratori ricoprivano al momento dell'incidente.
 
In merito al rapporto fra i due lavoratori la parte civile ha sostenuto nel ricorso che nel processo di secondo grado era emerso con chiarezza che l’imputato era un dipendente dell’azienda agricola per conto della quale svolgeva la propria attività di lavoro anche il lavoratore infortunato  e che quindi doveva essere riconosciuta una posizione di garanzia rispetto all’altro lavoratore per il fatto che, essendo stato lui a chiedere a quest'ultimo di tagliare il tronco, avrebbe dovuto assicurarsi che il lavoro si svolgesse in piena sicurezza. L'imputato, in ogni caso, a parere della parte ricorrente, a prescindere dall'esistenza di specifici rapporti tra i due e dalla violazione di norme prevenzionali, aveva certamente violato i doveri di diligenza e di perizia che si richiedono a chiunque svolga una qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio l'altrui incolumità; in particolare, egli avrebbe dovuto accertarsi della stabilità dei tronchi posizionati sul cassone del camion.
 
Le decisioni della suprema Corte
Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione che ha provveduto ad annullare la sentenza impugnata ai fini civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello al quale ha demandato anche il regolamento tra le parti delle spese del giudizio di Cassazione, giudicando del tutto incongrua ed incoerente, rispetto alle prove emerse ed agli atti, la motivazione della sentenza impugnata. La Sez. IV ha infatti rilevato che l’infortunato, secondo le dichiarazioni rese dallo stesso imputato, si trovava sul posto su incarico e per conto del titolare dell’azienda agricola dovendosi provvedere a tagliare in pezzi alcuni tronchi di alberi già abbattuti ed a caricarli su un autocarro guidato da un altro dipendente della stessa azienda. Rilevava, altresì, che il compito dell’imputato era quello di manovrare una gru mobile per caricare i pezzi dei tronchi sull'autocarro e che tale circostanza non era stata minimamente contraddetta dall'operaio infortunato che aveva ribadito di essere dipendente dell’azienda, di essersi recato sul luogo dell'incidente per tagliare dei tronchi che dovevano essere caricati su un autocarro e che l’altro lavoratore era colui che provvedeva, servendosi di una gru, a caricare sull'autocarro i tronchi tagliati.
 
La Sez. IV della Corte di Cassazione ha ritenuto pertanto evidenti non solo le modalità dell'infortunio ma anche le mansioni concretamente svolte dai lavoratori coinvolti nelle operazioni di taglio, di caricamento e trasporto dei tronchi, mansioni accertate precisamente e pacificamente sulla scorta delle dichiarazioni rese dall'imputato e dall'operaio infortunato. La stessa Sez. IV ha individuata con tutta evidenza nella ricostruzione della vicenda la responsabilità del lavoratore imputato al quale spettava di provvedere, rispettando le più elementari norme di prudenza e con la necessaria perizia, al corretto caricamento dei tronchi sul cassone dell'autocarro e di assicurare la stabilità del carico, anche in vista delle vibrazioni alle quali era sottoposto il veicolo il cui motore era rimasto acceso.
 
Nello svolgimento di tale compito”, ha proseguito la suprema Corte, “certamente l'operatore ha assunto una posizione di garanzia nei confronti del (lavoratore infortunato) anche a prescindere dalla circostanza, ricordata da costui e mai smentita da alcuno, che lo stesso (imputato) aveva incaricato il primo di tagliare un tronco che si trovava pericolosamente vicino all'autocarro ed al suo traballante carico” per cui sono stati ritenuti ingiustificati e non coerenti rispetto alla ricostruzione dei fatti e dei ruoli i dubbi e le incertezze palesati in proposito dalla corte territoriale. Né la Sez. IV ha ritenuto rilevante il fatto che il primo giudice non abbia chiarito, secondo la corte territoriale, a che titolo i due lavoratori avessero partecipato alle attività di taglio e di trasporto dei tronchi d'albero, una volta che la stessa corte ne aveva accertato i rispettivi ruoli e compiti, così come non rilevante è stata ritenuta la mancata indicazione della norma prevenzionale violata, laddove nel capo d'imputazione si è fatto riferimento alla violazione delle generali norme di prudenza e perizia, che avrebbero dovuto indurre il manovratore della gru a posizionare con maggior cautela i tronchi a bordo dell'autocarro ed a meglio assicurare il carico, obbligo che allo stesso incombeva a prescindere dall'esistenza di un rapporto di subordinazione rispetto all'altro lavoratore.
 
Neppure un senso logico ha ritenuto la suprema Corte avere il riferimento, nella sentenza impugnata, al mancato accertamento del rapporto intercorrente tra i due lavoratori ed i proprietari del terreno e la stessa ha quindi concluso affermando che “l'accertamento di tale rapporto, invero, avrebbe rilievo solo al fine della individuazione di ulteriori responsabilità per l'accaduto, non certo per escludere la responsabilità di chi, avendo il compito di caricare i tronchi d'albero e di assicurarli per impedirne la caduta, aveva svolto tale compito in maniera del tutto negligente e maldestra”.


 
 
 


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Rispondi Autore: Morando Sergio - likes: 0
11/05/2011 (17:52:03)
Certo che NON si deve cagionare infortuni altrui bisogna anche tenere conto se l'operaio che manovrava la gru in questione fosse provvisto di relativo patentino e qualifica oltre che patente camion e cqc se oltre a manovrare la gru gudasse tale mezzo. Spesso e volentieri quando si ha la patente del camion viene fatto fare altro come manovrare le gru od usare carrelli (muletto) senza corsi e patenti! Questo accade sempre più con contratti interinali..infatti NON si hanno molte volte neppure le visite mediche inerenti alle vere qualifiche sui posti di lavoro e neppure i corsi di legge idonei "se fatti" alle qualifiche sia che questi contratti vengano usati da multinazionali o enti pubblici che siano..basta richiedere il modello C2 presso i collocamenti pubblici chiamati ora centri per l'impiego e CONTROLLARE da questo modello anche retroattivo se le assunzioni e qualifiche erano quello di manovrare una gru su camion etc. perchè ad esempio se si è assunti come manovale..ma sul posto di lavoro la qualifica diventa gruista o saldatore o carrellista etc.etc. se NON si fanno visite mediche se non si hanno corsi di legge sulle vere qualifiche e si fa male ad i nostri colleghi o su prodotti costruiti di chi è la colpa? Se si parla o si scrive di queste cose si rischia persino la denuncia! ! Ma gli ispettori dovrebbero iniziare le ispezioni già da questi centri per l'impiego e dopo alle aziende perchè è meglio prevenire che curare e ci vuole un coinvolgimento ed aiuto da parte di tutti e se poi non parli o non scrivi come il caso descritto da Voi sopra nulla si sa e gli infortuni continueranno ad avvenire! Scrivere e parlare di certe verità può evitarne almeno in parte sia di infortuni che eventuali morti bianche..non farlo significa essere compartecipe di questi infortuni..pertanto credo sia meglio scrivere e parlare di queste verità scomode che accadono SEMPRE sui posti di lavoro !
Sergio Morando

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