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Sistemi di gestione: il ruolo di RLS e RLST
Bologna, 21 Mar – PuntoSicuro nei giorni scorsi ha presentato un intervento tratto dallagiornata di studio e di aggiornamento che si è tenuta a Bologna il 22 novembre 2011. Promosso dalla Cgil Emilia Romagna, questo incontro partiva dalle trasformazioni nel mondo del lavoro e della normativa in tema di sicurezza per proporre un puntuale aggiornamento di funzionari, delegati sindacali e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sul tema
dell’introduzione dei SGSSL ( Sistemi di gestione salute e sicurezza sul lavoro) e dei Modelli di gestione (MOG).
Dopo aver parlato del ruolo del sindacato e degli RLS di fronte ad adempimenti spesso solo formali di quanto prescritto normativa sulla sicurezza, presentiamo oggi una parte dell’intervento dal titolo “Strumenti per la gestione della sicurezza sul lavoro in alcuni settori. Quale ruolo dei lavoratori e dei RLS rispetto al ‘funzionamento’ di questi sistemi”, a cura del Dott. Daniele Ganapini, responsabile del Dipartimento "Qualificazione e sviluppo del costruire" di NuovaQuasco.
L’intervento presenta innanzitutto gli strumenti, i sistemi di gestione ricordando, ad esempio, che “l’esigenza di standard di prodotto e di corrette prassi gestionali hanno assunto nel secolo precedente un valore decisivo per dare certezza alle relazioni fra soggetti economici sui mercati nazionali e internazionali”, e che le “esperienze definibili come prassi di gestione sono numerose”, anche se i “metodi scientifici di controllo della produzione e amministrativo-contabili dei flussi economico-finanziari si sono perfezionati essenzialmente nel secolo scorso”.
Si sofferma poi in specifico sui SGSL, i sistemi di gestione relativi alla sicurezza sul lavoro, mettendone in luce diversi aspetti in relazione alla normativa contenuta nel Decreto legislativo 81/2008 e nel Decreto legislativo 231/2001.
Quello che ci interessa focalizzare in questo articolo è tuttavia il ruolo degli RLS. I loro compiti, le possibilità di intervento in relazione al funzionamento dei sistemi di gestione.
Prima di tutto l’intervento riporta le attribuzioni del RLS/T/SP (RLS di sito produttivo) ai sensi dell’art.50 del D. Lgs. 81/2008.
Al comma 1 dell’art. 50 si indica che, fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
- “accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37; - promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”.
Viene sottolineato poi che – art. 50, comma 2 – il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre anche “dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche”.
Dopo aver ricordato anche le attribuzioni del RLS/T/SP ai sensi dell’art. 50 commi 4, 5 e 7, l’autore riporta poi quanto contenuto negli articoli 100 e 102 del D.Lgs. 81/2008 riguardo a sicurezza e coordinamento nei cantieri:
- “Art. 100 comma 4: i datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori;
-Art. 102 comma 1: prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il RLS gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il RLS ha facoltà di formulare proposte al riguardo”.
Entriamo a questo punto nello specifico dei compiti del RLS in merito ai sistemi di gestione, ad esempio in relazione alle documentazioni e informazioni richiedibili in consultazione o al verificarsi di situazioni critiche coi lavoratori o comunque “per lo sviluppo di un nuovo valore aziendale e di filiera attorno al tema sicurezza”.
In particolare RLS e RLST possono consultare dati e documenti su:
- “le valutazioni dei rischi (DVR, DUVRI, manutenzioni);
- le relative misure di prevenzione (SPP, SGSL, PSC, POS);
- gli infortuni e le malattie professionali;
- i risultati provenienti dai Servizi Pubblici di Vigilanza;
- le sostanze e i preparati, le macchine e gli impianti;
- gli ambienti di lavoro;
- la Gestione e le procedure organizzative del lavoro;
- i piani di formazione per la sicurezza e le modalità di informazione dei lavoratori dipendenti e autonomi”.
Ma coma usare tale conoscenza?Cosa guardare, da subito?
L’intervento suggerisce di controllare:
- “se i dati e i documenti sono coerenti e specifici, precisi e aggiornati;
- se i loro contenuti sono disponibili o trasmessi a chi di dovere secondo modalità appropriate; - se l’organizzazione riconosce operativamente il valore della sicurezza al di là delle dichiarazioni e gli obiettivi concretamente sostenuti;
- se tutti i soggetti sono opportunamente coinvolti e informati, a partire da lavoratori e preposti fino ai fornitori e agli ausiliari tecnici”.
Inoltre è importante agire qualora:
- “vi siano situazioni critiche e di disagio per i lavoratori;
- le riunioni periodiche siano solo formalità;
- quando i lavoratori si disinteressano e lasciano l’RLS solo;
- in caso di infortunio”.
Agire “non dimenticando le buone prassi fatte da altri prima di noi” e “usando o definendo proprie liste di riscontro”.
Inoltre, per concludere, dove e con chi creare sinergie?
Questi i suggerimenti:
- “sempre, laddove vi possa essere uno scambio proficuo, nella formazione informazione, nella organizzazione;
- nel rapporto con dirigenti e preposti in merito alla promozione di misure di sicurezza tramite sorveglianza e la partecipazione alla GSL;
- organizzando un monte ore e valorizzando il proprio ruolo tra datore di lavoro, lavoratori, sindacato ma anche istituzioni;
- restituendo l’azione svolta non solo in termini di rendicontazione ma anche di patrimonializzazione delle attività e delle esperienze”.
“ Strumenti per la gestione della sicurezza sul lavoro in alcuni settori. Quale ruolo dei lavoratori e dei RLS rispetto al ‘funzionamento’ di questi sistemi”, Dott. Daniele Ganapini - responsabile del Dipartimento "Qualificazione e sviluppo del costruire" di NuovaQuasco (formato PDF, 10.01 MB).
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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