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Pillole di sicurezza: informazione sulla sicurezza

Pillole di sicurezza: informazione sulla sicurezza
Federica Gozzini

Autore: Federica Gozzini

Categoria: Lavoratori

13/02/2019

I lavoratori devono essere adeguatamente informati sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro e sulle procedure di prevenzione, primo soccorso, antincendio e gestione dell’emergenza.

 

In riferimento all’ informazione ai lavoratori ricordiamo un estratto del testo del D.lgs. 81/08 che indica quando e come deve essere fatta

 

 

D.Lgs. 81/2008 - Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

 

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

 

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.

 

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

 

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SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

• Art. 36, co. 1 e 2: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]

 

DECRETI ATTUATIVI

Decreto interministeriale 27 marzo 2013 - Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo

 

INTERPELLI

INTERPELLO N. 13/2013 del 24/10/2013 - Lavoro a domicilio

 

INTERPELLO N. 2/2017 del 13/12/2017 - Necessità che l’informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

 

Federica Gozzini


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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Giovanni - likes: 0
13/02/2019 (11:48:58)
Veramente non trovo nulla di interessante sull'articolo più di quanto non dica la norma nell'art. 36 . Ma grazie lo stesso .
Rispondi Autore: VENEZIA CARMELA - likes: 0
23/10/2020 (09:54:26)
il corso e riconosciuto come Punteggio ARA , IN PARTICOLARE CS. DISTINTI saluti Venezia Carmela
Rispondi Autore: Gianluca Vianello - likes: 0
12/06/2023 (15:00:42)
Salve,
chiedo cortesemente lumi sulla corretta applicazione del DL 81/08 in un caso molto specifico.
Lavoro all’Enel e capita spesso che l’Autorità Giudiziaria (Forze dell’Ordine, Magistratura, ecc.) chiedano l’intervento di operai Enel congiuntamente a tecnici di loro stretta fiducia. Si tratta ad esempio di installazione di telecamere o lavori similari, necessari per l’attività d’indagine delle FFOO.
Ovviamente si tratta di lavori di poca importanza, per i quali non vi è un regolare contratto, se non la richiesta cogente delle FFOO.
Quindi si tratta di lavori di piccola entità, per i quali vi può essere contemporaneità di più imprese. Lavori di questo tipo, in che titolo e articoli del TU sono riconducibili?
Quali sono i documenti che è opportuno predisporre affinché il DL non incorra in sanzioni in caso di incidente o di controllo?
Grazie e un cordiale saluto

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