Incaricati alle vendite e assicurazione infortuni
Gli “incaricati alle vendite” sono assoggettati all’assicurazione infortuni nel caso svolgano le attività protette previste dall’art. 1 del Testo Unico Infortuni (D.P.R. n. 1124/1965) o si avvalgano in via non occasionale di veicoli a motore condotti personalmente?
Il quesito è stato posto dall’Avedisco (Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori) al Ministero del Lavoro, in una richiesta di interpello.
La Direzione Generale per l’attività ispettiva ha precisato che gli incaricati alle vendite, che rappresentano una figura tipica di intermediari distinti dai collaboratori coordinati e continuativi, oggi salvo limitate eccezioni lavoratori a progetto (co.co.pro.), non sono tenuti alla iscrizione all’INAIL anche qualora svolgano le attività previste dal T.U. n. 1124/1965 o si avvalgano in via non occasionale di veicoli a motore personalmente condotti.
Il dubbio interpretativo si era posto alla luce dell’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000 che ha disposto l’obbligo di iscrizione all’INAIL per i lavoratori parasubordinati qualora svolgano attività rientranti nel campo di applicazione del T.U. infortuni e del fatto che gli incaricati alle vendite, sia pur ai soli fini contributivi, sono tenuti all’iscrizione alla Gestione Separata INPS, analogamente ai lavoratori parasubordinati.
Il Ministero ha sottolineato che:
-l’ assimilazione degli addetti alle vendite ai lavoratori subordinati non è estesa agli aspetti fiscali;
- i destinatari dell’obbligo assicurativo INAIL sono unicamente i lavoratori parasubordinati indicati dall’art. 49, comma 2 lett. a) del Testo Unico in materia di imposte sui redditi (attualmente art. 50, comma 1, lett. c bis) e l’individuazione del campo soggettivo di applicazione dell’assicurazione ha natura tassativa.
Il testo completo della risposta all’istanza di interpello è consultabile in Banca Dati.
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