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Benefici pensionistici per i lavoratori delle Ferrovie esposti all'amianto
L'articolo 13 dalla legge 257/92 (e successive modifiche) stabilisce che per i lavoratori esposti all'amianto '' Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL quando superano i 10 anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.''
I dipendenti delle ferrovie che siano stati esposti per più di dieci anni non sono esclusi da questi benefici pensionistici.
Lo ha stabilito la sentenza n.127 della Corte Costituzionale che ha ritenuto infondati i dubbi di incostituzionalità avanzati dal Tribunale di Treviso in merito all'articolo 13 della legge come modificato dal D.Lgs169/93 convertito, con modificazioni, nella legge 271/93.
Secondo l'interpretazione del Tribunale di Treviso, il beneficio previsto dall'art.13 sarebbe stato applicabile solo "ai lavoratori dipendenti da aziende private", senza possibilità di estensione ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato; e ciò "quanto meno per il periodo antecedente al primo gennaio 1996, data in cui la gestione dell'assicurazione infortuni, per detti dipendenti, passò all'INAIL''.
La Corte Costituzionale ritiene che le disposizioni dell'Art.13 siano volte a tutelare, in linea generale, tutti i lavoratori esposti all'amianto, in presenza dei presupposti fissati dalla disposizione stessa: l'esposizione ultradecennale all'amianto e l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali ''derivanti dall'esposizione all'amianto e al rischio morbigeno''.
Inoltre la sentenza ha sottolineato che l'ente ferrovie ''era stato trasformato in società per azioni, in virtù della delibera CIPE del 12 agosto 1992: trasformazione che, come anche rilevato da questa Corte (sentenza n. 179 del 1996), ha dato luogo ad un "organismo societario privatistico (sia pure a configurazione speciale)".
La pronuncia n.127 2002 della Corte Costituzionale.
I dipendenti delle ferrovie che siano stati esposti per più di dieci anni non sono esclusi da questi benefici pensionistici.
Lo ha stabilito la sentenza n.127 della Corte Costituzionale che ha ritenuto infondati i dubbi di incostituzionalità avanzati dal Tribunale di Treviso in merito all'articolo 13 della legge come modificato dal D.Lgs169/93 convertito, con modificazioni, nella legge 271/93.
Secondo l'interpretazione del Tribunale di Treviso, il beneficio previsto dall'art.13 sarebbe stato applicabile solo "ai lavoratori dipendenti da aziende private", senza possibilità di estensione ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato; e ciò "quanto meno per il periodo antecedente al primo gennaio 1996, data in cui la gestione dell'assicurazione infortuni, per detti dipendenti, passò all'INAIL''.
La Corte Costituzionale ritiene che le disposizioni dell'Art.13 siano volte a tutelare, in linea generale, tutti i lavoratori esposti all'amianto, in presenza dei presupposti fissati dalla disposizione stessa: l'esposizione ultradecennale all'amianto e l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali ''derivanti dall'esposizione all'amianto e al rischio morbigeno''.
Inoltre la sentenza ha sottolineato che l'ente ferrovie ''era stato trasformato in società per azioni, in virtù della delibera CIPE del 12 agosto 1992: trasformazione che, come anche rilevato da questa Corte (sentenza n. 179 del 1996), ha dato luogo ad un "organismo societario privatistico (sia pure a configurazione speciale)".
La pronuncia n.127 2002 della Corte Costituzionale.
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Rispondi Autore: Raffaele Pica - likes: 0 | 10/11/2016 (17:20:42) |
vorrei sapere,se esistono ancora GR.Off. di riparazione locomotive a vapore in Italia delle F.S |