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Ondate di calore e D.Lgs. 626/94

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Datore di lavoro

01/08/2007

Disponibile on line una scheda sugli obblighi del datore di lavoro relativi alla valutazione del rischio legato a fattori microclimatici.

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Le ondate di calore estive possono costituire un rischio per la salute dei lavoratori, in particolare per quelli che lavorano all’aperto.
Il Datore di Lavoro, a norma dell’articolo 4 del D.Lgs. 626/94, deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori; è quindi obbligato a valutare anche il rischio legato ai fattori microclimatici, come il lavoro in ambiente caldo.
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Per supportare i datori di lavoro nell’assolvere questo obbligo, la Usl di Forlì ha realizzato una scheda che fornisce indicazioni utili per una valutazione semplificata di questa tipologia di rischio, che si ritiene sufficiente nella maggior parte delle attività lavorative in esterno, nelle quali le condizioni di temperatura, umidità e ventilazione sono sostanzialmente legate alle condizioni atmosferiche, che possono essere rapidamente variabili da un giorno all’altro.
“In tali attività  - affermano gli autori - è praticamente impossibile procedere ad una valutazione del rischio approfondita mediante misurazioni che devono essere effettuate con strumentazioni non facilmente disponibili e comunque utilizzabili solo da personale esperto.
Alla valutazione approfondita del rischio è necessario invece ricorrere in tutte quelle attività in cui alle condizioni atmosferiche si aggiungono in modo prevedibile altre sorgenti di calore o di umidità (per es. opere di asfaltatura).”
 
In apertura la scheda illustra sinteticamente gli effetti del caldo elevato sull’organismo e le principali manifestazioni patologiche legate a una prolungata esposizione al caldo.
 
La scheda presenta poi come il datore di lavoro possa valutare il rischio nelle lavorazioni sopraccitate.
“Nei periodi in cui si prevede caldo intenso la prima e più importante cosa da fare ogni giorno è verificare le previsioni e le condizioni meteorologiche, al fine di valutare il rischio.
In questi casi occorre valutare sempre due semplici parametri: la temperatura dell’aria e l’umidità relativa: devono sempre essere considerate a rischio quelle giornate in cui si prevede che la Temperatura all’ombra superi i 30° e/o l’umidità relativa sia superiore al 70%.
Il rischio è poi accresciuto quando la Temperatura notturna rimane al di sopra dei 25°, perché ciò non favorisce un recupero dell’organismo e determina una cattiva qualità del sonno.”
 
Per valutare in modo semplificato il rischio sulla base dei due parametri temperatura dell’aria e l’umidità relativa, gli autori suggeriscono l’uso di un diagramma (Carta dell’indice di calore), proposto anche dall’Istituto Nazionale Francese per la Ricerca sulla Sicurezza.
 
La scheda illustra poi i fattori legati al posto di lavoro ed i fattori individuali che possono aumentare i rischi da esposizione a caldo intenso. Tra i primi, ad esempio, vi sono le pause di recupero insufficienti, mentre tra i secondi compaiono l’obesità o il consumo abituale di alcolici.
 
La scheda si conclude con due elenchi relativi alle misure di prevenzione in relazione alla valutazione del rischio e ai comportamenti di autoprotezione da raccomandare.
 
La scheda di approfondimento è consultabile qui.


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Rispondi Autore: anna di gennaro - likes: 0
01/08/2007 (07:34)
anche nella mia scuola di Milano - sia nell' aula sottotetto sia in giardino durante il gioco pomeridiano - a volte si rischiava di svenire!
Rimediavo portando la classe nei laboratori sotterranei...

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