Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Regolamento REACH
È stato emanato il Decreto Legislativo 14 settembre 2009 n. 133, relativo alla “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche” relativi al regolamento REACH.
Ricordiamo che il REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) è il regolamento UE che impone ai fabbricanti e agli importatori di sostanze chimiche di valutare sistematicamente e gestire i rischi che le sostanze chimiche possono comportare per la salute e l'ambiente. Le prime fasi di tale processo sono costituite dalla pre-registrazione e dalla registrazione.
Il quadro sanzionatorio si presenta con pesanti sanzioni amministrative: la mancata registrazione è punita con una sanzione da 15.000 fino a 90.000 Euro, la mancata fornitura della Scheda di sicurezza (Safety Data Sheets, SDS) da 10.000 a 60.000 Euro così come per la mancata redazione dei Rapporti di sicurezza chimica (Chemical Safety Report, CSR) da parte dell’utilizzatore a valle.
Un interessante sanzione è stata inserita a favore dei lavoratori: da 15.000 a 90.00 Euro per il datore di lavoro che non rende accessibili ai lavoratori SDS e informazioni equivalenti.
La vera novità del decreto è l'introduzione di reati penali in violazione alle disposizioni sulle restrizioni all'uso e sull'autorizzazione che prevede da 40.000 a 150.000 Euro o 3 mesi di arresto per immissione sul mercato o uso non consentito di una sostanza soggetta ad autorizzazione.
Il decreto, che è in vigore dal 10/10/2009, stabilisce sanzioni amministrative per la violazione di diversi obblighi:
- Art. 3: Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 12, 17 e 18 del regolamento in materia di registrazione e notifica delle sostanze;
- Art. 4: Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di richiesta di esenzione dall'obbligo generale di registrazione all'Agenzia per le attività di ricerca e sviluppo;
- Art. 5: Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 12, 22 e 24 del regolamento in materia di informazioni da comunicare in relazione alla fascia di tonnellaggio;
- Art. 6: Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in materia di relazione sulla sicurezza chimica e sulle misure di riduzione dei rischi;
- Art. 7: Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 21 del regolamento in materia di fabbricazione ed importazione di sostanze da parte del dichiarante;
- Art. 8: Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 25 e 26 del regolamento in materia di condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue su animali vertebrati;
- Art. 9: Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 30 del regolamento in materia di condivisione dei dati che comportano test sperimentali;
- Art. 10: Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del regolamento in materia di informazioni all'interno della catena d'approvvigionamento;
- Art. 11: Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 37, 38 e 39 del regolamento concernente gli adempimenti per gli utilizzatori a valle;
- Art. 12: Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 46 e 49 del regolamento concernente le informazioni sulla valutazione delle sostanze;
- Art. 13: Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 50 del regolamento in materia di informazioni del dichiarante che ha cessato di fabbricare o importare;
- Art. 14: Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 56 del regolamento in materia di immissione sul mercato e sull'utilizzo di una sostanza destinata ad un determinato uso;
- Art. 15: Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 60, 65 e 66 del regolamento in materia di rilascio delle autorizzazioni;
- Art. 16: Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 67 del regolamento in materia di restrizione;
- Art. 17: Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 113 del regolamento concernente le informazioni da notificare all'Agenzia.
Ad esempio in relazione alla registrazione il comma 1 dell’articolo 3 riporta:
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di uno o piu' preparati in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno, nonche' di monomeri utilizzati come intermedi isolati in sito o trasportati che non ottempera all'obbligo di registrazione all'Agenzia di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro. |
In conclusione riportiamo interamente l’articolo 14 - relativo all’immissione sul mercato e all’utilizzo di sostanze incluse nell’allegato XIV del Regolamento REACH (sostanze soggette ad autorizzazione) o quelle soggette a restrizioni – che riporta anche sanzioni di tipo penale.
Art. 14. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 56 del regolamento in materia di immissione sul mercato e sull'utilizzo di una sostanza destinata ad un determinato uso.
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o l'utilizzatore a valle che immette sul mercato o utilizza una sostanza inclusa nell'allegato XIV al di fuori dei casi di cui all'articolo 56 del regolamento, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro. 2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1, soggiace l'utilizzatore a valle che non ottempera a quanto previsto dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento. |
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.