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Le immagini dell’insicurezza

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Le immagini dell'insicurezza

08/07/2011

Speciale Ponteggi – Seconda Parte: “una monografia” in più parti dedicata ai vari aspetti dell’insicurezza relativa al montaggio ed utilizzo dei ponteggi - piani di appoggio ed ancoraggi.

        
 
Trento, 8 Lug - Ed eccoci alla seconda parte della nostra “monografia” relativa alle foto dell’insicurezza dei ponteggi. Oggi affronteremo gli aspetti legati ai piani di appoggio ed agli ancoraggi.


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Partendo dai piani di appoggio normativamente parlando vi sono da evidenziare i seguenti aspetti:
 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Art. 136, comma 4
Il datore di lavoro assicura che:
a)       lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
b)       i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
c)       il ponteggio è stabile;
ALLEGATO XXII  - Contenuti minimi del Pi.M.U.S.
5. Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino
5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata"):
7.2. modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.)
ALLEGATO XVIII – […] PONTEGGI  […]
2.2. Ponteggi in altro materiale
2.2.1. Caratteristiche di resistenza
2.2.1.2. L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni, corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa.
 
Ecco allora una sequenza di immagini dalle quali risulta evidente la parziale o totale assenza degli elementi normativi richiesti.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                    
Alcune annotazioni relative alle foto.
Foto 02: l’esecutore del ponteggio, oltre alla realizzazione di un “castello di carte”, al posto di basette regolabili ha utilizzato l’elemento superiore di un puntello da solaio.
Foto 03: a ponteggio realizzato sono stati eseguiti dei lavori edili alla base dello stesso. Il ponteggio “dava fastidio” ed allora è stata modificata la partenza con un’interruzione di stilata quanto meno fantasiosa (e pericolosa). Alcuni elementi orizzontali a tubi e giunti (per di più incompleti), dei morali in legno come puntoni ed il gioco è fatto. Purtroppo il rischio di cedimento del ponteggio (che era alto circa 15 mt.) è incombente.
Foto 06 - lato destro: il ponteggio è stato appoggiato su una struttura notevolmente deteriorata con rischio cedimento.
Ricordiamo che qualora si dovesse operare su superfici non perfettamente piane, nel PiMUS si dovranno prevedere le modalità esecutive relative alla “partenza” del ponteggio, tra le quali a solo titolo di esempio citiamo: basette regolabili o elementi a tubi e giunti (che dovranno essere idoneamente calcolati e verificati).  Tali indicazioni andranno poi rispettate in fase di montaggio.
 
Passiamo ora a parlare di ancoraggi. Ancora una volta partiamo dalla normativa:
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Art. 125, comma 6
Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.
Art. 137. Manutenzione e revisione
1.       Il preposto […] deve assicurarsi […] della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.
ALLEGATO XXII  - Contenuti minimi del Pi.M.U.S.
5. Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino
5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata"):
7.7. tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi
 
Naturalmente gli ancoraggi devono soddisfare specifiche caratteristiche atte a garantire la stabilità del ponteggio, nonché la resistenza e la durata nel tempo dell’ancoraggio stesso. Ritengo non serva precisare che il “filo di ferro” non possiede le caratteristiche necessarie di resistenza, durata, stabilità.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
Approfondimenti sull’argomento trattato oggi si possono trovare su PUNTOSICURO:
 
 
La prossima settimana affronteremo il tema riguardante i parapetti ed i piani di lavoro.
 
Farina Geom. Stefano, Consigliere Nazionale AiFOS
 
 
 
 


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