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Come istituire l’Osservatorio degli Infortuni previsto dal DVR

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Datore di lavoro

22/06/2011

Una campagna dell’ULSS 5 ricorda che in ogni Documento di Valutazione dei Rischi il datore di lavoro deve prevedere l’organizzazione di un osservatorio degli infortuni. Gli infortuni significativi e un modello di analisi.

 
 
Arzignano (VI), 22 Giu – Nei giorni scorsi abbiamo presentato la campagna informativa, promossa dal Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti Lavoro (SPISAL) dell’ ULSS 5 dell’Ovest vicentino,  per migliorare la compilazione e promuovere l’aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi (DVR).
Lo SPISAL vicentino con il documento “ L’Organizzazione per la gestione della sicurezza & il Documento di Valutazione dei Rischi sono in continua evoluzione” propone al datore di lavoro (DdL) 8 punti per un percorso di miglioramento del DVR.
Uno di questi punti è relativo all’istituzione formale nel DVR della struttura incaricata dell’analisi infortuni significativi, secondo l’art 29 del Decreto legislativo 81/2008.
 
Per approfondire e spiegare le caratteristiche e finalità di questa struttura è stato prodotto il documento “Indicazioni Operative per gli adempimenti per il Datore di Lavoro (DdL) previsti dall’art 29 comma 3 D.Leg.vo 81/2008 in occasione di infortuni significativi”.
 
Nel documento si ricorda che il comma 3 dell’art 29 D. Lgs. 81/2008 prescrive al DdL di (…) immediatamente rielaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per diversi motivi; ad esempio introduzione nuove macchine, modifiche cicli o organizzazione lavoro, ... Tra questi è indicato anche (…) a seguito di infortuni significativi.
E questa specificazione, “fino ad ora forse letta un po’ affrettatamente, stabilisce che secondo la legge vigente da un paio d’anni, in ogni Documento di Valutazione dei Rischi ( DVR) il DdL deve prevedere l’organizzazione di un osservatorio di tutti gli infortuni, individuandone il Responsabile”.
 

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Questi alcuni suggerimenti che lo SPISAl ritiene utili per aggiornare il DVR inserendovi l’Osservatorio degli infortuni conformemente alle prescrizioni dell’articolo 29.
In particolare il DdL nel definire l’organizzazione dell’Osservatorio infortuni “dovrà prima di tutto individuarne il Responsabile (nome e cognome) al quale sarà conferito l’incarico, l’autorità e le risorse adeguate per:
 
- attivare e rendere funzionante un flusso di notizie che gli consenta di ricevere informazioni (indicativamente al max entro 24 h dall’evento) su tutti gli infortuni che avvengono in azienda;
 
- analizzare ogni infortunio secondo criteri definiti e dividere gli infortuni significativi e da quelli non significativi registrando e motivando la decisione;
 
- in tutti i casi di infortunio classificato significativo, attivare un processo di verifiche che hanno l’obiettivo di rilevare se il DVR in vigore al momento dell’infortunio era adeguato a prevenire il rischio connesso con l’infortunio in esame;
 
- nel caso che dalle verifiche dovesse risultare che il DVR non era adeguato attivare immediatamente il DdL che dovrà provvedere ad immediatamente rielaborare il DVR”.
 
É bene tuttavia specificare quali siano gli infortuni significativi
Certamente quelli che “avvengono con dinamiche e mezzi significative: cadute da alto (+ di 50 cm ,+di 1m? di 2 m?); cadute in basso (+ di 50 cm ,+di 1m? di 2 m?); a contatto con macchina (parti di) o di impianto in movimento; a contatto con organi lavoratori; da caustici; con scoppio, incendio; con mezzi di trasporto; con mezzi di sollevamento colpito da oggetti di peso>10k; colpito da oggetti in caduta da + di 0,5 m di peso >5Kg”.
Inoltre sono infortuni significativi quelli che “provocano lesioni significative: prognosi uguale o maggiore di 20 gg; fratture; amputazioni anche ‘lievi’; perdita conoscenza anche di breve durata; lesioni agli occhi”.
E significativi “sono anche quelli che si ripetono spesso (+ di 3v/anno) indipendentemente dalla dinamica e dalla prognosi (p.e. infortuni con rischio biologico da ago o taglienti in strutture sanitarie, ecc.)”.
Infine un infortunio significativo può anche essere “quando si rileva che un lavoratore è vittima di ripetuti infortuni: verifica idoneità sanitaria”.
 
L’Osservatorio di tutti gli infortuni, previsto dall’art 29, consiste dunque in una struttura organizzativa la cui descrizione deve essere inserita nel documento di valutazione.
 
Il primo passo verso la definizione della struttura organizzativa Osservatorio Infortuni consiste nel “predisporre quanto necessario per conoscere tutti gli infortuni che avvengono in azienda”, per organizzare la comunicazione di tutti gli infortuni.
 
Lo SPISAL indica, a questo proposito e sulla base della propria esperienza, che “tutte le aziende, anche le più piccole, hanno già definito un minimo di struttura organizzativa che viene informata di tutti gli infortuni (vedi adempimenti per INAIL)”. È necessario tuttavia che il DdL nel redigere la Procedura Osservatorio Infortuni “preveda come garantire che la notizia di ogni infortunio arrivi al Responsabile dell’Osservatorio Infortuni”. E “molti motivi, fondati sia sulla lettera e sullo spirito” del D.Lvo. 81/2008 che “sulle Buone Prassi di organizzazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza, inducono ad incaricare il RSPP come responsabile dell’Osservatorio Infortuni”.
 
Una delle prime cose che deve fare il DdL è di scrivere il primo paragrafo della Procedura Osservatorio Infortuni ex art 29 inserita nel DVR : “tutte le volte che un Lavoratore (vedi art 2 comma 1 lett a D.Leg.vo 81/’08) dell’Azienda subisce un infortunio con lesioni anche minime (1 gg prognosi) il RSPP deve essere avvertito con la massima urgenza e comunque entro 24.
 Responsabile di questo adempimento è il sig.XYX ZZW.( solitamente resp Personale o capo fabbrica, capo reparto ecc.)”.
 
Qualche cenno alle modalità operative dell’Osservatorio degli infortuni.
Infatti “definita la struttura, i compiti ed i mezzi dell’Osservatorio si prosegue dettagliando maggiormente il suo ‘processo produttivo’. In via preliminare bisogna decidere e registrare i criteri che si useranno per distinguere gli infortuni significativi da quelli non significativi.
Nel caso che si valuti che un infortunio è significativo il RSPP, come responsabile dell’Osservatorio Infortuni, “avvierà un’analisi più approfondita dell’evento con l’obiettivo di appurare se a seguito dell’accaduto è necessario rielaborare il DVR”.
 
Il documento ricorda che se l’art 29 del Testo Unico chiede al DdL di attivarsi in “occasione di infortunio cioè di un incidente che ha causato lesioni ad uno o più lavoratori”, l’imprenditore “attento a curare il proprio vantaggio dovrebbe evitare di perdere le occasioni (preziose e vantaggiose) di migliorare la sua impresa che sono costitute dagli incidenti anche senza danni a persone”.
Infatti “trascurare di analizzare tutti gli incidenti che avvengono in azienda significa sprecare denari. Il collaboratore più prezioso per l’Imprenditore è quello che segnala, senza timore di essere per questo penalizzato, gli errori organizzativi dell’Impresa, magari indicando spunti di miglioramento. In alcune aziende i lavoratori che fanno queste segnalazioni ricevono premi in denaro”.
 
Dunque l’imprenditore attento al proprio profitto “non si limiterà ad obbedire esclusivamente a quanto prescrive la Legge predisponendo un’Organizzazione che rileva e analizza solamente gli Infortuni, ma estenderà l’incarico all’esame e analisi di tutti gli incidenti (infortuni + incidenti anche senza danno alle persone) che avvengono in azienda. Praticamente con la spesa analoga a quanto obbligato dalla legge avrà reclutato a tempo pieno un prezioso collaboratore che in poco tempo saprà dare evidenza oggettiva che è in grado di produrre profitti molto superiori ai costi”.
Per concludere presentiamo brevemente un modello di analisi di infortunio significativo predisposto dallo SPISAL. Nel documento “Indagine infortunio significativo” vengono infatti elencate alcune regole generali per indagare gli incidenti.
 
Intanto è indispensabile che “tutti gli interessati ed in particolare chi e incaricato di condurre le indagini e di formulare le relative conclusioni siano convinti che l’obiettivo di questa attività non è mai quello di individuare colpe e relativi responsabili. Lo scopo di queste indagini è invece di individuare gli errori nell’Organizzazione di Prevenzione predisposta e quindi di programmare i possibili rimedi. La logica è la stessa del processo di rilevazione non conformità/implementazione azioni correttive nei Sistemi di Qualità”.
 
In particolare è importante “esaminare il luogo dell’incidente nelle stesse condizioni in cui si trovava quando è accaduto. Quasi sempre è necessario fare fotografie e/o rilievi grafici su mappe, ecc. È opportuno sentire tutti quelli che erano presente o che comunque sono implicati nella dinamica”.
 
Nel documento si ricorda che un percorso di analisi dell’incidente e di individuazione delle azioni indicazioni di miglioramento si può così schematizzare: “chi è coinvolto?  Dove è accaduto? Quando è accaduto? Quali sono state le cause dirette di quanto è accaduto? Perché l’incidente è potuto accadere (cause indirette)? Come può essere evitato che si ripeta un incidente simile”?
 
Inoltre i fattori da tenere in considerazione “per l’individuazione dei possibili errori e degli opportuni correttivi sono:
- inadeguata programmazione, addestramento, insufficienti istruzioni operative, carenze di controllo;
- carenze di progettazione dell’area di lavoro e/o delle procedure di lavoro;
- strumenti, macchine o equipaggiamento non adeguati, carenti di sicurezze o obsoleti d- circostanze inusuali (p.e. situazione di emergenza);
- mansione svolta raramente”.
 
Il documento si conclude con un modello utilizzabile per raccogliere e utilizzare i dati sugli infortuni. Il modello è predisposto ad esempio per:
- una raccolta dei nominativi dei testimoni;
- una ricostruzione dell’incidente;
- una raccolta di dati sul tipo di attività svolta dall’infortunato e sull’uso dei DPI;
- un’indicazione delle verifiche eseguite connesse all’incidente;
- una verifica della previsione del rischio nel DVR;
- una raccolta di eventuali non conformità nell’Organizzazione della Prevenzione Aziendale;
- le indicazioni delle decisioni conseguenti all’ indagine sull’infortunio.
 
 
 
Indicazioni Operative per gli adempimenti per il Datore di Lavoro (DdL) previsti dall’art 29 comma 3 D.Leg.vo 81/2008 in occasione di infortuni significativi”, Dipartimento di Prevenzione - Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti Lavoro (SPISAL) dell’ULSS 5 dell’Ovest vicentino (formato PDF, 72 kB).
 
Indagine infortunio significativo”, Dipartimento di Prevenzione - Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti Lavoro (SPISAL) dell’ULSS 5 dell’Ovest vicentino (formato PDF, 31 kB).
 
Link relativo ad uno spazio web dell’ULSS 5 con documenti utili per l’analisi e gestione dei rischi
 
 
 
Tiziano Menduto


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Rispondi Autore: mirco girardin - likes: 0
22/06/2011 (09:37:18)
Nell'areticolo pubblicato si legge:

Infortuni significativi...
...cadute da alto (+ di 50 cm ,+di 1m? di 2 m?); cadute in basso (+ di 50 cm ,+di 1m? di 2 m?); a contatto con macchina (parti di) o di impianto in movimento; a contatto con organi lavoratori; da caustici; con scoppio, incendio; con mezzi di trasporto; con mezzi di sollevamento colpito da oggetti di peso>10k; colpito da oggetti in caduta da + di 0,5 m di peso >5Kg”.
Inoltre sono infortuni significativi quelli che “provocano lesioni significative: prognosi uguale o maggiore di 20 gg; fratture; amputazioni anche ‘lievi’; perdita conoscenza anche di breve durata; lesioni agli occhi”.
E significativi “sono anche quelli che si ripetono spesso (+ di 3v/anno) indipendentemente dalla dinamica e dalla prognosi (p.e. infortuni con rischio biologico da ago o taglienti in strutture sanitarie, ecc.)”.

Domanda: vorrei capire da cosa deriva la classificazione che viene data di infortuni significativi; si tratta di un suggerimento oppure esiste una norma che mette nero su bianco la definizione di incidenti "significativi"
Rispondi Autore: Gerry Di Masi - likes: 0
22/06/2011 (11:08:44)
Ritengo, modestamente, operando da molti anni nel campo della Prevenzione, con la maiuscola, trattandosi di Prevenzione vera, che è molto importante per attuare una vera Prevezione. l'analisi dei "quasi infortuni". Cioè accadimenti che, solo per circostanze fortunate non producono lesioni ad alcuno. Faccio un esempio pratico: la fune di un mezzo di sollevamento e trasporto che cede all'improvviso, con conseguente caduta del carico al suolo. il fatto non provoca lesioni ai lavoratori che prestano la loro attività nelle vicinanze. Dico nelle vicinanze in quanto, come sanno bene i colleghi, almeno quelli veri. Non è consentito lavorara al di sotto di un carico sospeso. Bene, se il fatto descritto viene portato a conoscenza dei responsabili, responsabile della manutenzione, R.S.P.P., RLS, e viene analizzato, si scoprirà, magari, la falla nel sistema di gestione della Sicurezza. Controllando la scheda della fune stessa, ammesso che ci sia, si potrà accertare se il previsto (ex lege) controllo trimestrale della fune era stato effettuato. Naturalmente per poter analizzare un quasi infortunio, come quello descritto, occorre avere certe conoscenze tecniche che non sono da tutti...

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