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SPECIALE SCUOLA: ''L'Art. 7 del DLgs. 626/94 e la sua applicazione al mondo della scuola''

Rocco Vitale

Autore: Rocco Vitale

Categoria: Istruzione

20/04/2001

Articolo a cura del dott. Rocco Vitale, sociologo del lavoro. ''Un semplice articolo inserito nel complesso legislativo del D. Lgs. 626/94 precisa...''

Un semplice articolo inserito nel complesso legislativo del D. Lgs. 626/94 precisa in modo chiaro e netto le regole per gli appalti e subappalti con riferimento alla sicurezza sul lavoro.

Infatti l'art. 7 prevede sia gli obblighi del Datore di lavoro che appalta specifici lavori all'interno del proprio ambiente di lavoro sia del Datore di Lavoro dell'impresa che deve eseguire i lavori al di fuori della propria sede.

Questa importante azione di collaborazione tra i due datori di lavoro trova scarsa applicazione. Nella migliore delle ipotesi si assiste allo scambio dei Documenti di Valutazione dei Rischi, redatti ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 626/94, tra i due datori di lavoro.

Questa prassi non significa applicazione dell'art. 7 ma solo un passaggio burocratico di carte e fotocopie che nulla hanno a che vedere con la sicurezza e che, anche sul piano penale, non sono di giustificazione alcuna anche se qualcuno pensa di aver fatto il minimo richiesto dalla legge.

Nella scuola la prassi per l'applicazione dell'art. 7 risulta ancora più complessa e la sua complessità ne inficia quasi qualsiasi applicazione.
Spesso le imprese appaltatrici dei lavori ricevono l'incarico da parte del Comune, proprietario della struttura, e ad esso fanno riferimento. Il Comune non essendo nella fattispecie Datore di Lavoro di quella specifica scuola non ne ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi, compito assolto, invece dal preside.

Prassi vorrebbe che il Comune richieda al preside copia del Documento di valutazione dei rischi ed assieme al preside ne venga redatta una 'specifica' sui rischi derivanti per i lavori dati in appalto.

A questo punto essendoci un unico documento di rilevazione dei rischi specifici sia il Comune sia il Preside possono trasmettere tale documento alla ditta appaltatrice che a sua volta dovrà prenderne atto ed elaborare il proprio documento per il lavoro in sicurezza del proprio personale.
Questa ipotesi non è prevista nel dettaglio da leggi o circolari ma, nello spirito della 626 può essere indicata nel Documento di Valutazione dei rischi come procedura da seguire nei casi di appalti all'interno dell'edificio.
Si tratta, ancora una volta, di non aspettare sempre e comunque soluzioni dettate da circolari ministeriali o deliberazioni comunali. Il Documento dei rischi è un atto redatto dal Datore di lavoro in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza.

Le indicazioni delle procedure e delle misure da adottarsi costituiscono il modo migliore per applicare la legge ed attuare una vera e propria sicurezza nell'ambiente scolastico.

Articolo a cura del dott. Rocco Vitale, sociologo del lavoro ed autore del libro ''Scuola in sicurezza''.


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