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Scuole: una o due prove di evacuazione all’anno?
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[In riferimento all’articolo apparso sul numero del 25 novembre 2004 relativamente all'iniziativa "Imparare sicuri...si può", un lettore ha sollevato obiezioni riguardo all'esattezza della seguente informazione sulla periodicità delle prove di evacuazione nelle scuole: "In alcuni istituti - si leggeva nell'articolo - verrà offerta l’opportunità, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile, di effettuare le prove di evacuazione. Prove che, per legge, dovrebbero essere effettuate all’interno di ogni edificio scolastico ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO."
Questa informazione, secondo il lettore, non è corretta in quanto “l'art. 12 (Norme di esercizio) del D.M. 26/8/1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica) prevede, invece, che siano effettuate prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico".
Abbiamo quindi chiesto il parere di un esperto per fare chiarezza sulla questione.]
Le prove di esodo nella scuola
Articolo a cura di Rocco Vitale.
La legislazione si occupa in due casi dell’obbligo di effettuare le prove di evacuazione.
Vi è una norma precisa per le scuola. Infatti il D.M. del 26 agosto 1992 “norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” prevede al punto 12 le norme di esercizio e tra queste l’obbligo di predisporre un piano di emergenza e, conseguentemente “devono essere fatte prove di evacuazione almeno due volte nel corso dell’anno scolastico”.
Successivamente è stato approvato il D.Lgs. 626/94 che ha introdotto all’art. 13 criteri specifici sulla prevenzione antincendio. Questo articolo che detta solo i principi quadro è stato oggetto di un preciso atto legislativo quale il D.M. 10 marzo 1998 che disciplina con un articolato e 10 corposi allegati “i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
Nello specifico l’allegato 7 sull’informazione e la formazione al punto 7.4. determina le esercitazioni antincendio con l’obbligo dei lavoratori a “partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta all’anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento”.
Purtroppo, come spesso avviene nella nostra legislazione questi provvedimenti non hanno abolito la legislazione precedente e da qui una serie di equivoci e di interpretazioni che, di fatto, portano spesso – avocando a giustificazione – a non fare nessuna prova. Con il bel risultato che, nella disputa interpretativa, le prove di esodo non si fanno poiché non è chiaro se fare una o due.
La prassi però vede nella lettura del D.Lgs. 626/94 e del successivo DM 10.3.98 un modo più completo di attuare e organizzare la politica della salute e della sicurezza sul lavoro.
Infatti le scuole sono considerate a tutti gli effetti ambienti di lavoro e pertanto tenuti all’osservanza delle nuova normativa derivante dal recepimento delle direttive europee.
Personalmente credo sia utile, anche alla luce della prima lettura della bozza del nuovo testo unico della sicurezza, che l’effettuazione delle prove di esodo nella scuola siano una cosa seria e deve essere inserito nel documento della valutazione dei rischi. La necessità e la responsabilità di queste prove, misura idonea a prevenire i rischi, devono essere quindi demandate al datore di lavoro, dirigente scolastico, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ovvero a tutte le figure sensibili che in modo serio e motivato prevedano l’effettuazione di tali esercitazioni di evacuazione.
Richiamarsi alla difficoltà interpretativa della norma, poi, non assolve il dirigente scolastico in quanto –come precisato in altre circolari ministeriali e in sentenze giurisprudenziali – ad esso spessa l’assolvimento sostanziale e non formale della legge.
Va bene discutere ma facciamo almeno una prova di evacuazione all’anno, se poi se ne fanno due (una in inverno ed una in primavera) è meglio.
[In riferimento all’articolo apparso sul numero del 25 novembre 2004 relativamente all'iniziativa "Imparare sicuri...si può", un lettore ha sollevato obiezioni riguardo all'esattezza della seguente informazione sulla periodicità delle prove di evacuazione nelle scuole: "In alcuni istituti - si leggeva nell'articolo - verrà offerta l’opportunità, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile, di effettuare le prove di evacuazione. Prove che, per legge, dovrebbero essere effettuate all’interno di ogni edificio scolastico ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO."
Questa informazione, secondo il lettore, non è corretta in quanto “l'art. 12 (Norme di esercizio) del D.M. 26/8/1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica) prevede, invece, che siano effettuate prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico".
Abbiamo quindi chiesto il parere di un esperto per fare chiarezza sulla questione.]
Le prove di esodo nella scuola
Articolo a cura di Rocco Vitale.
La legislazione si occupa in due casi dell’obbligo di effettuare le prove di evacuazione.
Vi è una norma precisa per le scuola. Infatti il D.M. del 26 agosto 1992 “norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” prevede al punto 12 le norme di esercizio e tra queste l’obbligo di predisporre un piano di emergenza e, conseguentemente “devono essere fatte prove di evacuazione almeno due volte nel corso dell’anno scolastico”.
Successivamente è stato approvato il D.Lgs. 626/94 che ha introdotto all’art. 13 criteri specifici sulla prevenzione antincendio. Questo articolo che detta solo i principi quadro è stato oggetto di un preciso atto legislativo quale il D.M. 10 marzo 1998 che disciplina con un articolato e 10 corposi allegati “i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
Nello specifico l’allegato 7 sull’informazione e la formazione al punto 7.4. determina le esercitazioni antincendio con l’obbligo dei lavoratori a “partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta all’anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento”.
Purtroppo, come spesso avviene nella nostra legislazione questi provvedimenti non hanno abolito la legislazione precedente e da qui una serie di equivoci e di interpretazioni che, di fatto, portano spesso – avocando a giustificazione – a non fare nessuna prova. Con il bel risultato che, nella disputa interpretativa, le prove di esodo non si fanno poiché non è chiaro se fare una o due.
La prassi però vede nella lettura del D.Lgs. 626/94 e del successivo DM 10.3.98 un modo più completo di attuare e organizzare la politica della salute e della sicurezza sul lavoro.
Infatti le scuole sono considerate a tutti gli effetti ambienti di lavoro e pertanto tenuti all’osservanza delle nuova normativa derivante dal recepimento delle direttive europee.
Personalmente credo sia utile, anche alla luce della prima lettura della bozza del nuovo testo unico della sicurezza, che l’effettuazione delle prove di esodo nella scuola siano una cosa seria e deve essere inserito nel documento della valutazione dei rischi. La necessità e la responsabilità di queste prove, misura idonea a prevenire i rischi, devono essere quindi demandate al datore di lavoro, dirigente scolastico, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ovvero a tutte le figure sensibili che in modo serio e motivato prevedano l’effettuazione di tali esercitazioni di evacuazione.
Richiamarsi alla difficoltà interpretativa della norma, poi, non assolve il dirigente scolastico in quanto –come precisato in altre circolari ministeriali e in sentenze giurisprudenziali – ad esso spessa l’assolvimento sostanziale e non formale della legge.
Va bene discutere ma facciamo almeno una prova di evacuazione all’anno, se poi se ne fanno due (una in inverno ed una in primavera) è meglio.
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