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No alle scuole vicine ai tralicci dell'alta tensione

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Istruzione

14/03/2001

Il Tar del Veneto accoglie il ricorso, presentato dai genitori contro il trasferimento dell'istituto scolastico, frequentato dai figli, in una sede vicina ad un elettrodotto.

Con la sentenza 236/2001, il Tar del Veneto ha accolto il ricorso, presentato dai genitori degli alunni della scuola elementare F. Petrarca di Mirano (VE), contro il Comune di Mirano, il provveditorato agli studi di Venezia e la direzione Didattica, per l'annullamento del provvedimento che trasferiva la scuola in un nuovo edificio sito a ridosso di un elettrodotto ad alta tensione
a partire dall'1 settembre 1999.

Una vicenda, quella della scuola di Mirano, che nei mesi scorsi ha dato spunto per un monitoraggio, a livello nazionale, degli edifici scolastici a rischio elettrosmog ( si veda il numero 182).

Il Comune, prima di procedere alla costruzione del nuovo edificio non aveva tenuto conto della vicinanza della linea di alta tensione.
I controlli in seguito effettuati da una ditta, per conto dell'amministrazione comunale, avevano dato risultati contrastanti; ma cio' non aveva impedito all'amministrazione di disporre il trasferimento della scuola nel nuovo edificio.

I genitori degli alunni, organizzatisi in un comitato, hanno cosi' presentato, nel 1999, ricorso al Tar.
La seconda sezione del tribunale Regionale, accogliendo il ricorso, ha disposto l'annullamento del trasferimento; nella sentenza si legge: ''… la Sezione ritiene che trattandosi di trasferire una scuola elementare (ossia una popolazione di soggetti particolarmente esposti al tipo di patologia maggiormente temuta e scientificamente correlata al rischio di emissioni elettromagnetiche) creando di fatto un nuovo insediamento, il principio di precauzione correttamente inteso avrebbe imposto di considerare l'opzione del trasferimento da sede a sede solo avendo presente il limite di sicurezza più rigoroso, vale a dire quello di 0,2 microtesla, previsto per i nuovi insediamenti ed in particolare per gli edifici e gli spazi dedicati all'infanzia, quali scuole, asili nido e parchi gioco.
Né ritiene la Sezione che l'amministrazione fosse costretta ad accettare un limite diverso e meno rigoroso perché il trasloco era assolutamente necessitato.''
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