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Individuare i preposti nella scuola: compiti e ambienti di lavoro

Individuare i preposti nella scuola: compiti e ambienti di lavoro
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Istruzione

31/03/2014

Un approfondimento sulla formazione dei preposti nella scuola si sofferma su obblighi, normativa e sanzioni. Le varie tipologie di preposti che possono essere individuati negli ambienti di lavoro: uffici, laboratori, cantieri, palestre e atelier.

 
Mantova, 31 Mar – Più volte abbiamo affrontato il tema della sicurezza nella scuola sottolineando come molti dei particolari rischi correlati a questo ambiente di lavoro e studio possano essere eliminati, o almeno ridotti, organizzando un efficace sistema di gestione della sicurezza e erogando  idonei percorsi formativi.
 
In merito alla formazione dei preposti nella scuola è presente sul sito di  A.I.S.A.M. (Associazione delle Istituzioni Scolastiche Autonome Mantovane) - un’associazione nata con lo scopo di dare attuazione alla piena autonomia delle scuole - un documento dal titolo “Corso di formazione per i Preposti (ai sensi degli Accordi Stato/Regioni Art. 37 – Comma 2 del D. Lgs. 81/08- Testo Unico)”, a cura del Per. Ind. Giuliano Bisi.

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Il documento ricorda che il preposto, secondo il D.Lgs. 81/08, è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
 
Dopo essersi soffermato ampiamente sugli obblighi del preposto, sulla formazione e l’aggiornamento che deve ricevere dal datore di lavoro e le varie sanzioni a cui è soggetto, il documento riporta un commento giurisprudenziale con riferimento ad alcune sentenze della Corte di Cassazione.
Si indica che è “opinione diffusa che il preposto non sia destinatario di una delega, con la quale in genere vengono trasferiti degli obblighi”, infatti è “già destinatario per ‘iure proprio’ (dettato della legge) di alcuni obblighi che gli derivano dall’Articolo 19 dello stesso Testo Unico, dal quale si desume che questi è una persona che, a diretto contatto con i lavoratori, è deputata a sorvegliare e controllare l’operato degli altri lavoratori, a verificare che gli stessi osservino gli obblighi di legge e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, a verificare che utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, nonché a svolgere tutti quegli altri compiti esplicitamente indicati nell’Articolo 19 medesimo. Il preposto è quindi un responsabile di terzo livello nell’ambito della organizzazione dell’azienda ed è (in genere) una persona diversa dal Dirigente e dal Datore di lavoro tanto che al punto f) del citato Art. 19 fra i suoi obblighi è indicato che deve segnalare tempestivamente al Datore di lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”.
 
Veniamo ai vari ambienti lavorativi e alle tipologie di preposti che possono essere individuati.
 
Riguardo all’ ambiente “ufficio” è possibile individuare un capoufficio, segretario che eserciti il ruolo di preposto sui “sottoposti e utenti che frequentano gli uffici” e i cui compiti possono essere:
- “addestrare i dipendenti all'uso di attrezzature e/o macchine da ufficio complesse;
- sviluppare nei sottoposti comportamenti di autotutela della salute;
- promuovere la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- informare i sottoposti sugli obblighi che la legge prescrive per la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- segnalare (al Datore di lavoro) eventuali anomalie;
- curare l'ordinaria manutenzione e la riparazione di macchine, apparecchiature ed attrezzature in dotazione all’ufficio”.
 
Veniamo ad un altro ambiente: il laboratorio.
In questo caso possono essere individuati due tipologie di preposto:
- insegnanti tecnico pratici e docenti teorici di discipline tecniche o tecnico scientifiche in laboratorio: il ruolo di preposto è esercitato sugli studenti che frequentano i laboratori;
- tecnico di laboratorio: il ruolo di preposto è esercitato su altro personale docente e non docente che frequenta il laboratorio.
Nel primo caso i compiti degli insegnanti possono essere:
- “addestrare gli allievi all'uso di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione;
- sviluppare negli allievi comportamenti di autotutela della salute;
- promuovere la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili;
- informare gli studenti sugli obblighi che la legge prescrive per la sicurezza nei laboratori;
- segnalare (al Datore di lavoro) eventuali anomalie all'interno dei laboratori;
- effettuare la conduzione, l'ordinaria manutenzione e la riparazione di macchine, apparecchiature ed attrezzature in dotazione dei laboratori (collaboratori tecnici)”.
 
E se l’ambiente è un cantiere, come preposti potremo avere insegnanti e docenti teorici di discipline tecniche:
- “informare gli allievi sulla tipologia di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione;
- sviluppare negli allievi comportamenti di autotutela della salute;
- promuovere la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (specifica normativa cantieri);
- informare gli studenti sugli obblighi che la legge prescrive per i luoghi esterni alla scuola;
- informare il R-SPP della visita (per la Valutazione dei Rischi e tipi di DPI);
- segnalare (al Datore di lavoro) eventuali anomalie”.
 
Nel documento vengono poi individuate tipologie di preposti, con annessi i compiti, anche per ambienti come atelier e palestre.
 
Il documento si conclude con una rassegna di indicazioni per la sicurezza in relazione alle palestre, ai cantieri e ai laboratori di chimica, di fisica, di lingue e multimediali.
 
Concludiamo riportando, a livello esemplificativo, un esempio di regolamento per un laboratorio di chimica (o biologia):
- “il laboratorio deve essere tenuto sempre pulito e in ordine;
- dopo le esercitazioni riporre le apparecchiature e la vetreria negli armadi e successivamente chiudere a chiave;
- danni alle apparecchiature e asportazione di materiale devono essere segnalati al Ddl;
- la cura del materiale di laboratorio è affidata anche all’attenzione degli allievi;
- tutti i prodotti chimici sono potenzialmente pericolosi, gli apparecchi devono essere utilizzati seguendo le indicazioni degli insegnanti e, per l’incolumità personale e di chi ti sta accanto è necessario rispettare le regole di comportamento elencate”;
- “i docenti e gli alunni devono entrare in laboratorio con indumenti e attrezzature idonee alla protezione della persona;
- per eseguire un esperimento leggere attentamente e completamente la descrizione, accertarsi di avere a disposizione tutto il materiale, seguire tutte le istruzioni indicate e non eseguire esperimenti non autorizzati;
- evitare il contatto diretto con sostanze e preparati”.
Sempre in relazione a questa tipologia di laboratori sono riportate anche specifiche regole relative alle verifiche periodiche della cappa.
 
 
Associazione delle Istituzioni Scolastiche Autonome Mantovane, “ Corso di formazione per i Preposti (ai sensi degli Accordi Stato/Regioni Art. 37 – Comma 2 del D. Lgs. 81/08- Testo Unico)”, a cura del Per. Ind. Giuliano Bisi, Docente esperto sicurezza nei luoghi di lavoro, corso edizione Aprile – Giugno 2013 (formato PDF, 13.53 MB).
 
 
RTM
 
 
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Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
31/03/2014 (06:33:40)
Nulla mi pare si dice sugli insegnanti, maestra d'infanzia o primaria o professore secondaria di primo grado...o professore alle "superiori" di italiano, matematica, religione, filosofia, storia...ecc.
Sono o non sono PREPOSTI ? ...Questo è il dilemma !
Secondo me una "maestra" di infanzia o primaria o prof. Delle "medie" non avendo davanti a sé alunni LAVORATORI....NON può essere un PREPOSTO semmai è e rimane un PRECETTORE (art. 2048 c.c.) con tutte le responsabilità inerenti ma diverse da quelle di un PREPOSTO !
Lo stesso dicasi per il prof. Di FILOSOFIA o di matematica alle superiori., anche se ogni tanto porta una classe in aula multimediale per vedere un film o per scrivere un tema al computer... (aula informatica frequentata oer 1 ora alla settimana. ..)
D'accordo sul prof in laboratorio di meccanica quando gli studenti ooerano sui macchinari, ma non sul prof. Che porta una classe in laboratorio di chimica e poi gli "esperimenti" li svolge il prof. E gli studenti SOLO GUARDANO !!
La kegge impone un ragionamento !
Qui in Friuli Venezia Giulia hanno istituito una PIATRAFORMA E-LEARNING PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA e tra i dicumenti forniti uno indica la DEFINIZIONE DI PREPOSTO:...omissis...TUTTO IL PERSONALE DOCENTE !! Poi andate a pag 32 del libri INAIL sulla Gestione sicurezza nella scuola edizione 2013 e vedete cosa dicono sul Preposto
Inoltre qualcuno ha definito Preposti i "fiduciari-respinsabili-coordinatori" di PLESSO o SEDE...ma siamo proprio sicuri che questi "sovraindendano- controllano-- il lavoro dei colleghi ?
Prima di definire "sparando all'impazzata" si dovrebbe...sedersi, leggere bene il dlgs 81, ragionare e decidere in più persone sopratutto in un ambito (quello scolastico) che mal si adatta al dlgs 81 nato per l'industria (non per niente avrebbero dovuto esserci dei decreti appositamente studiati per la sculla, i vvf , la polizia ecc.ecc.).
Una domandina a Puntosicuro e a chi legge: mi sembrava che nei primissimi articoli del dlgs 81 si dicesse cge se non venivano approvTi i decreti "ad hoc" IN TEMPO, il dlsg si applicava così com'è anche alla scuola ABROGANDO tutto ciò che era 626 e decreti relativi (292...382...mi pare)...MA allora chi ha definito ESATTAMENTE che il Dirigente scolastico è il Datore di lavoro NON avendo questi la CAPACITÀ REALE OGGETTIVA di decidere e...spendere ? Grazie e Mandi
Rispondi Autore: Graziano Frigeri - likes: 0
01/04/2014 (15:03:04)
L'art. 304 comma 3 del D.Lgs. 81/08 dispone che fino alla entrata in vigore dei decreti restano applicabili tutte le norme che rinviano al D.Lgs. 626/94 per le parti corrispondenti. Pertanto i DDMM 292 3 382 menzionati sono pienamente applicabili, inclusa la definizione del Dirigente Scolastico come Datore di Lavoro. Circa gli insegnanti. ha ragione la Regione Friuli: tutti i docenti sono preposti nel momento in cui gli allievi siano equiparabili ai lavoratori; su questo punto si veda l'interpello 1/14; chi vuole approfondire l'argomento, può partecipare al Web Forum libero sul tema specifico indetto da Assoprev per l'11/4/2014 alle ore 10.00. Per partecipare collegarsi al seguente link: https://anymeeting.com/013-993-844.
Rispondi Autore: Graziano Frigeri - likes: 0
01/04/2014 (15:05:16)
Errata corrige sull'orario del Web Forum: ore 15.00 (anziché ore 10.00). Il link è corretto: https://anymeeting.com/013-993-844
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
01/04/2014 (15:55:29)
Grazie...dimenticavo l'art.304 ...grazie.
Per quanto riguarda la definizione del PREPOSTO sono d'accordo con Lei ma non con chi dice "TUTTO IL PERSONALE DOCENTE..." senza poi precisare le Sue stesse parole : "... nel momento in cui gli allievi siano equiparabili ai lavoratori..." -----
su questo punto si veda l'interpello 1/14;

L'interpello prevede una domanda alla quale la commissione NON HA RISPOSTO :qUANDO UN ALLIEVO UTILIZZA AD ESEMPIO UNA LAVAGNA LUMINOSA O UN VIDEOPROIETTORE OD UN PORTATILE PORTATO DA CASA o il GESSO e CANCELLINO...è un lavoratore perchè sottoposto al "rischio chimico-biologico" della polvere di gesso ???
Questioni di "lana caprina" ma interessanti alle quali la COMMISSIONE INTERPELLI non ha risposto direttamente ma solo ripetendo e riscrivendo quanto il DLGS 81 scrive e...NON SPIEGA (altrimenti se spiegasse chiaramente nessuno farebbe dei quesiti/interpelli)

Quindi per concludere mi pare che anche Lei Frigeri è d'accordo che il bimbo di 4 anni alla scuola d'infanzia NON SIA UN LAVORATORE come pure il ragazzotto alto 1,95 studente di filosofia al Classico...o no ?

Mandi

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