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Ambienti confinati: i limiti del DPR 177/2011
Modena, 7 Nov â Il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 che prevede un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nellâambito degli ambienti confinati e sospetti di inquinamento è entrato in vigore il 23 novembre 2011. Tuttavia secondo alcuni, al di lĂ del contesto dal quale ha avuto origine il DPR 177/2011, il decreto presenta diverse difficoltĂ interpretative e si adatta poco allo specifico contesto operativo tipico di questa tipologia di attivitĂ .
Questa, ad esempio, è lâopinione espressa dal Dott. Ing. Adriano Paolo Bacchetta in un intervento ospitato sul Bollettino n. 4 del 25 giugno 2012 âSpeciale ambienti confinatiâ realizzato dalla Commissione di certificazione del Centro Studi Internazionali e Comparati Marco Biagi dellâ UniversitĂ di Modena e Reggio Emilia.
In âIl D.P.R. 177/2011: dubbi interpretativi e criticitĂ applicative a sei mesi dalla sua entrata in vigoreâ Adriano Paolo Bacchetta (Studio Consulenze Industriali, Professore a.c. Politecnico di Milano - FacoltĂ Ingegneria Processi Industriali - Laurea Specialistica in Ingegneria della Sicurezza - Direttore Area Health&Safety A.A.R.B.A.) ricorda che gli incidenti relativi agli Ambienti Sospetti di Inquinamento o Confinati (ASIC) hanno sempre evidenziato âgravi carenze strutturali e/o organizzative e, soprattutto, la mancanza di un adeguato programma dâinformazione/formazione e addestramentoâ. Ă necessaria la predisposizione di una corretta pianificazione di tutte le fasi operative, con particolare riferimento agli interventi in caso di emergenza, la garanzia di unâadeguata attivitĂ dâinformazione e formazione di tutto il personale, dellâuso di DPI, strumentazione e attrezzature di lavoro adeguati alla prevenzione dei rischi propri delle attivitĂ lavorative in ambienti sospetti dâinquinamento o confinati.
In questa situazione il DPR 177/2011, malgrado i giusti obiettivi di prevenzione, presenta alcune criticitĂ .
Intanto sarebbe probabilmente âstato meglio creare, anche in analogia con quanto predisposto in altri ambiti internazionali, uno specifico ordinamento che tenesse conto che le attivitĂ nei confined spaces sono di notevole complessitĂ e particolari, quindi come tali dovrebbero essere trattateâ. Infatti il primo problema del DPR 177/2011 si riscontra a cominciare dalla definizione stessa di ASIC.
Ad esempio nella normativa statunitense, che è certamente una tra le piĂš complete, sono presenti cinque definizioni diverse di confined spaces, secondo lâambito in cui ci si trova a operare e anche le norme NFPA (National Fire Protection Association) riportano due diverse definizioni. Al di lĂ della descrizione piĂš generale dellâambiente confinato, le norme internazionali âpongono particolare enfasi non solo (e non tanto) alla semplice caratterizzazione geometrico/spaziale dellâambiente, ma si riferiscono esplicitamente alla possibile esistenza o possibile generazione nellâASIC di una situazione immediately dangerous to life or health (IDLH), in altre parole qualsiasi condizione che espone il lavoratore a una minaccia immediata per la sua vita o salute, o che può causare effetti negativi irreversibili sulla salute, o che potrebbe interferire con la capacitĂ di un individuo di fuggire in modo autonomo da uno spazio confinato soggetto a permesso dâingresso (anche la norma UNI 529:2006 fa riferimento allâIDLH nellâappendice B, quando tratta degli spazi limitati)â.
E secondo la classificazione attribuibile al confined space (in funzione della presenza o meno di una condizione IDLH), âsono previste una serie di prescrizioni (dal permesso di accesso obbligatorio, alla ventilazione, al monitoraggio preliminare e/o continuo, ecc.), con lâunica nota che quandâanche a un confined space sia stata preventivamente attribuita una certa classe, è sempre possibile (anzi è previsto che sia fatto) eseguire la sua riclassificazione in funzione dellâevoluzione delle lavorazioni e/o delle variazioni nelle condizioni di sicurezza che originariamente erano state verificate per definire lâiniziale classificazione dellâambienteâ.
Invece la rigiditĂ dellâattuale testo normativo può facilmente portare a âgeneralizzare lâapplicazione delle previsioni del DPR 177/2011 a prescindere dallâeffettivo livello di rischio e condurre le aziende a predisporre misure di prevenzione eccessivamente rigorose, anche a fronte di rischi di lieve entitĂ â. Lâeccessiva generalizzazione nella definizione di ambiente confinato, basata unicamente sulla sua configurazione geometrica, âpotrebbe anche influire sulla necessaria fase di valutazione dei pericoli (presenti o potenziali) che potrebbero condurre alla generazione di una condizione IDLH nellâASICâ.
Vi rimandiamo alla lettura dellâintervento e degli esempi riportati a riprova delle criticitĂ rilevate.
Il documento si sofferma poi sui problemi relativi al recupero di un eventuale lavoratore privo di sensi da parte dellâoperatore rimasto allâesterno, con riferimento alle linee guida/indirizzo elaborate dagli Enti di vigilanza e controllo che âsollecitano le aziende affinchĂŠ si dotino di attrezzature per il sollevamento (imbrachi, tripode, ecc.) ovvero di idonei dispositivi di protezione individuale collegati a un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto allâesterno dal personale addetto alla sorveglianzaâ. Tra lâaltro âla possibilitĂ di poter eseguire dallâesterno una manovra di recupero di un eventuale operatore privo di sensi è, di fatto, quasi irrealizzabileâ. Infatti le variabili in gioco sono molte âe il cosiddetto Non-Entry Rescue è specificatamente trattato allâestero: sono infatti espressamente indicate le situazioni nelle quali è certamente vietato e quelle dove è possibile effettuare un tentativo (con estrema cautela). Tentativo che deve però cedere il passo a un vero e proprio intervento di salvataggio in caso anche del minimo intoppoâ.
Un altro esempio dei problemi applicativi del DPR 177/2011, che coinvolge non solo diverse aziende ma gli stessi organi di controllo, è rappresentato dalla âverifica interna degli apparecchi a pressione (con particolare riferimento ai generatori di vapore a tubi di fumo)â, prevista dal DM 329/2004 âRegolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui allâarticolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93â. Problemi relativi ad esempio ai compiti di verifica di riqualificazione periodica. âCome devono essere considerati i servizi ASL e quali sono gli obblighi dellâazienda (di cui al DPR 177/2011) per garantire la sicurezza dellâoperatore che si introduce nellâapparecchio per compiere il controlloâ?
Lâautore ricorda che riguardo agli ambienti confinati, agli ASIC, âbisognerebbe innanzi tutto chiedersi se sia proprio necessario entrareâ. Lo stesso DM 329/2004 precisa âeventuali condizioni che escludono lâeffettuazione della visita interna, peraltro limitando a specifiche condizioni lâapplicabilitĂ di tale esclusioneâ. Si tratta di capire in questo caso âse lâispezione visiva interna del mantello, in presenza di una corretta gestione dellâapparecchiatura e in particolare del trattamento dellâacqua di caldaia (testimoniabile dalle analisi periodiche effettuate dai conduttori) non possa essere sostituita dalla prova in pressione (associata eventualmente a una videoispezione) senza quindi prevedere lâingresso del funzionarioâ.
Ricordando che lâintervento affronta anche altre criticitĂ del decreto (ad esempio in relazione al divieto di ricorso a subappalti se non autorizzati), ci soffermiamo sullâorganizzazione lavorativa e sulla nuova figura introdotta dal DPR 177/2011 â âgenerando diversi problemi e criticitĂ â â relativa al ârappresentante del datore di lavoro committenteâ (art.3, c. 2, DPR 177/2011).
Dal decreto si ricava âche si tratta di un soggetto qualificato, con specifiche competenze nel campo della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, che è chiamato a vigilare in funzione dâindirizzo e coordinamento delle attivitĂ che dovranno essere eseguiteâ.
Questa nuova figura deve attendere a due compiti:
- âvigilare con funzione di indirizzo e coordinamento le attivitĂ svolte dai lavoratori impiegati dallâimpresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi;
- limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committenteâ.
Al di lĂ di chiedersi âche cosa si possa intendere con vigilanzaâ, si tratta di capire âverso quali soggetti il rappresentante del datore di lavoro committente esercita tale azione. La lettura del testo legislativo gli attribuisce lâonere di vigilare direttamente sulle attivitĂ svolte dai lavoratori dellâimpresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi. Quindi, come si relaziona questo nuovo soggetto con gli altri destinatari di specifici obblighi ai fini della sicurezza? Quali le sue modalitĂ di azione in caso riscontri situazioni anomale durante lâesecuzione delle attivitĂ da parte dei lavoratori? Lâindirizzo e il coordinamento potrebbero tramutarsi in interferenza, con lâassunzione di responsabilitĂ riguardo alla salute e sicurezza dei lavoratori dellâappaltatore o dei lavoratori autonomi? Lâindicazione della nomina del Rappresentante del datore di lavoro committente, quindi, cosĂŹ come formulata non è chiara e identifica una nuova figura non prevista in ambito del Testo unico. Se si ritiene che debba svolgere un ruolo equivalente al Preposto, allora non sarebbe meglio utilizzare questa definizioneâ?
Lâintervento si conclude indicando che âappare necessario e urgente sia rivedere il quadro normativo di riferimento al fine di dirimere i vari problemi interpretativi del Decreto, a cominciare dallâapplicabilitĂ dello stesso ai committenti in genere e non solo ai datori di lavoro committenti, sia ricondurre la discussione sul tema su un piano prettamente tecnico, nellâambito del quale poter elaborare una specifica norma di riferimento da sviluppare sulla base di linee guida, norme e/o standard e best practices presenti a livello nazionale e internazionaleâ. Inoltre è necessario âattuare interventi che tendano a neutralizzare o ridurre al minimo il verificarsi di comportamenti caratterizzati da inosservanza di norme operative o regolamentariâ. Ă importante spostare lâattenzione di tutta lâorganizzazione âverso la condivisione diffusa dei âvaloriâ della sicurezza intesi come specifici comportamenti verbali tra lavoratori e verso lâattivazione di âcomportamentiâ di sicurezza misurati su parametri oggettivi come frequenza, latenza, durata, intensitĂ , ampiezza e completezza delle azioni dei singoliâ.
â Il D.P.R. 177/2011: dubbi interpretativi e criticitĂ applicative a sei mesi dalla sua entrata in vigoreâ, a cura del Dott. Ing. Adriano Paolo Bacchetta (Studio Consulenze Industriali, Professore a.c. Politecnico di Milano - FacoltĂ Ingegneria Processi Industriali - Laurea Specialistica in Ingegneria della Sicurezza - Direttore Area Health&Safety A.A.R.B.A. â coordinatore www.spazioconfinato.it), intervento tratto dal Bollettino Commissione di Certificazione n. 4 del 25 giugno 2012 âSpeciale ambienti confinatiâ (formato PDF, 217 kB).
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| Rispondi Autore: GiCo | 07/11/2012 (08:50:00) |
| Non si apre il file collegato | |
| Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini | 10/11/2012 (16:28:29) |
| Il Decreto 177/2001 individua una figura di coordinamento delle attivitĂ negli ambienti confinati o sospetti d'inquinamento: âcsi tratta di un soggetto qualificato, con specifiche competenze nel campo della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, che è chiamato a vigilare in funzione dâindirizzo e coordinamento delle attivitĂ che dovranno essere eseguiteâ. Questa nuova figura deve attendere a due compiti: - âvigilare con funzione di indirizzo e coordinamento le attivitĂ svolte dai lavoratori impiegati dallâimpresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi; - limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committenteâ. Si tratta di una figura del tutto analoga a quella del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione in sicurezza nei cantieri mobili e temporanei (CSP e CSE), il cui inquadramento concettuale risulta perciò piuttosto agevole. E in non pochi casi, quando ne ricorrono le condizioni, l'incarico viene attribuito in modo cumulativo al CSP e al CSE. | |
