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"Infortuni in itinere" non riconosciuti agli studenti
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Nello svolgimento di particolari attività gli studenti sono assimilati ai lavoratori in riferimento all’assicurazione contro gli infortuni; l’assicurazione Inail non risarcisce tuttavia gli infortuni occorsi agli studenti nel percorso casa-scuola.
Lo ha stabilito con una sentenza il Tribunale di Vicenza – Sezione lavoro (Sentenza 2 gennaio 2004 n.328).
Il caso preso in esame riguardava la risarcibilità di un infortunio in itinere occorso ad uno studente mentre si recava a scuola a bordo della sua bicicletta.
L’Inail ha così sintetizzato, sul suo sito web, le motivazioni della sentenza.
“La tutela assicurativa per gli infortuni sul lavoro nei confronti degli alunni delle scuole di istruzione di ogni ordine e grado che attendano ad esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro non può essere estesa all’infortunio "in itinere" - previsto dall’’art.12 del D.Lgs. n.38/2000 - occorso allo studente nel percorso da casa a scuola e viceversa; in quanto la lettera e la ratio della norma (art. 1 n. 28 e 4 n. 5 del T.U. DPR n.1124 del 1965) è quella di tutelare singole situazioni specifiche e per specifici rischi analiticamente descritti, in ragione del rischio connesso ad esercitazioni tecnico - scientifiche, pratiche, di lavoro svolte nel contesto scolastico. Si tratta di norma speciale per rischi specifici, e non di norma generale, a differenza di quanto avviene per il lavoratore dipendente relativamente alla quale la protezione assicurativa è generale e generalizzata ad ogni rischio esistente nell’ambiente lavorativo, così che essa può sostanzialmente farsi coincidere con lo “status” di lavoratore.”
La posizione dell’Inail riguardo al trattamento degli infortuni occorsi a studenti nel percorso casa-lavoro era già stata precisata nella Circolare n.28 del 23 aprile 2003 sui criteri per la trattazione dei casi di infortunio agli insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private.
In tale documento l’Inail precisava infatti che “a differenza degli insegnanti, gli studenti sono una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro di cui alla specifica disposizione del Testo Unico [ndr. punto 28 dell'art. 1 del T.U], con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l'obbligo di legge.”
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Nello svolgimento di particolari attività gli studenti sono assimilati ai lavoratori in riferimento all’assicurazione contro gli infortuni; l’assicurazione Inail non risarcisce tuttavia gli infortuni occorsi agli studenti nel percorso casa-scuola.
Lo ha stabilito con una sentenza il Tribunale di Vicenza – Sezione lavoro (Sentenza 2 gennaio 2004 n.328).
Il caso preso in esame riguardava la risarcibilità di un infortunio in itinere occorso ad uno studente mentre si recava a scuola a bordo della sua bicicletta.
L’Inail ha così sintetizzato, sul suo sito web, le motivazioni della sentenza.
“La tutela assicurativa per gli infortuni sul lavoro nei confronti degli alunni delle scuole di istruzione di ogni ordine e grado che attendano ad esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro non può essere estesa all’infortunio "in itinere" - previsto dall’’art.12 del D.Lgs. n.38/2000 - occorso allo studente nel percorso da casa a scuola e viceversa; in quanto la lettera e la ratio della norma (art. 1 n. 28 e 4 n. 5 del T.U. DPR n.1124 del 1965) è quella di tutelare singole situazioni specifiche e per specifici rischi analiticamente descritti, in ragione del rischio connesso ad esercitazioni tecnico - scientifiche, pratiche, di lavoro svolte nel contesto scolastico. Si tratta di norma speciale per rischi specifici, e non di norma generale, a differenza di quanto avviene per il lavoratore dipendente relativamente alla quale la protezione assicurativa è generale e generalizzata ad ogni rischio esistente nell’ambiente lavorativo, così che essa può sostanzialmente farsi coincidere con lo “status” di lavoratore.”
La posizione dell’Inail riguardo al trattamento degli infortuni occorsi a studenti nel percorso casa-lavoro era già stata precisata nella Circolare n.28 del 23 aprile 2003 sui criteri per la trattazione dei casi di infortunio agli insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private.
In tale documento l’Inail precisava infatti che “a differenza degli insegnanti, gli studenti sono una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro di cui alla specifica disposizione del Testo Unico [ndr. punto 28 dell'art. 1 del T.U], con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l'obbligo di legge.”
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