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Nei lavori in quota sono obbligatorie le misure di protezione collettiva?

Nei lavori in quota sono obbligatorie le misure di protezione collettiva?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Interviste e inchieste

11/10/2019

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito in relazione ai lavori in quota. Il datore di lavoro deve sempre predisporre misure di protezione collettiva o ha la facoltà di valutare quali misure adottare? L’interpello e il commento di Fabrizio Lovato.

Roma, 11 Ott – In merito ai lavori in quota come interpretare l’obbligo di cui all’art. 148 c. 1 del D.Lgs. 81/2008 in relazione a quanto indicato nell’art. 111 c. 1 let. a) del D.Lgs. 81/2008? Il datore di lavoro nei lavori in quota deve predisporre sempre le misure di protezione collettiva?

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

 



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DPI di Terza Categoria per lavori in quota
Formazione specifica sui D.P.I. (D. Lgs. n.81, 9 aprile 2008, Art. 66 D.P.R. 177/2011)

 

La domanda alla Commissione Interpelli

A porsi, in questi termini, la domanda e a richiedere (nel 2015!) un parere della Commissione per gli interpelli - prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico) – è la Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza secondo cui l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva “risulta in contrasto con quanto indicato nell’art. 111 c. 1 let. a) del D.Lgs. 81/2008 smi per il quale il datore di lavoro, in caso di lavori in quota, deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ma non l’obbligo di predisporle sempre”.

 

Nella domanda della Federazione, che trovate in allegato corredata di un esempio pratico, si indica che ‘ci sono attività da eseguirsi in quota per le quali risulta difficile predisporre misure di protezione collettiva efficaci, vedi la mancanza di spazio o la durata effettiva della lavorazione. In questi casi, la valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro porta a prediligere l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, che garantiscono comunque l’incolumità del lavoratore e gli consentono di operare in sicurezza, rispetto una misura di protezione collettiva, forse più sicura, ma che espone i lavoratori ad ulteriori possibili rischi durante le fasi montaggio/smontaggio e installazione. Come dunque bisogna operare in questi casi per rispondere ai requisiti della norma?’. In definitiva il datore di lavoro ‘deve sempre predisporre obbligatoriamente misure di protezione collettiva, ai sensi dell’art. 148 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e smi, ovvero ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare’?

 

La risposta della Commissione Interpelli

Veniamo alla risposta contenuta nel recente - almeno come pubblicazione - Interpello n. 6/2019 che ha come oggetto i “chiarimenti in merito l’obbligo di cui art. 148 comma 1 del D.Lgs. 81/2008”.

 

Come sempre alla domanda dell’interpellante seguono alcune premesse della Commissione.

 

In particolare si premette che:

  • “l’articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato ‘Misure generali di tutela’, al comma 1, lettera i), prevede ‘la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale’;
  • l’articolo 75 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato ‘Obbligo di uso’, stabilisce che ‘I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro’;
  • l’articolo 111 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato ‘Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota’, al comma 1, lettera a), statuisce la ‘priorità’ delle ‘misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale’ ed al comma 6, prevede che ‘Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci […]. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati’;
  • l’articolo 148 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato ‘lavori speciali’, al comma 1, stabilisce che ‘Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego’ ed al comma 2 prevede che: ‘Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta”.

 

Sulla base di tali elementi la Commissione Interpelli ritiene, in definitiva, che, “da un’attenta analisi del quadro normativo, non sussiste alcun ‘contrasto’ tra gli articoli 148 e 111 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008”. E si indica, in particolare, che il citato articolo 148, riguardante i lavori speciali, “sancisce l’obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore e qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l’incolumità delle persone addette”. La norma di cui si parla è, dunque, “una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all’articolo 111 del menzionato decreto legislativo che disciplina i lavori in quota e come tale prevalente rispetto ad essa nell’ambito delle fattispecie espressamente previste”.

 

La risposta dell’Interpello che sostiene l’assenza di un conflitto tra i due articoli, potrebbe tuttavia avere inaspettate conseguenze. Ad esempio se esiste l’obbligo nei lavori in quota di predisporre misure di protezione collettiva come interpretare l’ulteriore obbligo, in diverse Regioni, di utilizzo sulle coperture di linee vita e punti di ancoraggio fissi?

 

Per cercare di capirci qualcosa in più, abbiamo chiesto un commento all’Interpello n. 6/2019 proprio a Fabrizio Lovato, il presidente della Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza. Poche e semplici le domande a cui rispondere:

  • Vi ha soddisfatto la risposta fornita dalla Commissione?
  • Che implicazioni e conseguenze può avere?

 

Il commento della Federazione dei tecnici e coordinatori della sicurezza

Questo il commento di Fabrizio Lovato alle risposte della Commissione.

 

Fabrizio Lovato: “Se sono rimasto soddisfatto delle risposte? Sì e no, del resto è sempre così quando si chiede qualcosa. Parto dall’aspetto negativo perché più semplice: il nostro quesito del 2015 era diverso, e per essere più precisi lo avevamo accompagnato anche con delle immagini, inoltre la risposta introduce un argomento, il comma 6 dell’articolo 111 che non era – e secondo chi scrive – non è stato messo in discussione.

Siamo invece soddisfatti dalla risposta perché con il contributo della commissione interpelli siamo riusciti a far emergere il problema, ed è certo che di problema si tratta visto che ci sono voluti quattro anni per la risposta.

 

La commissione, che ringrazio, non poteva esprimersi diversamente e il tenore della norma che abbiamo messo in discussione è chiaro, sono le implicazioni che genera ad essere devastanti.

 

Per più di 50 anni noi abbiamo letto quest’articolo:

 

Articolo 70 - Lavori Speciali (DPR 7 gennaio 1956, n.164)

1. Prima di procedere all’esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali d’impiego.

2. Nel caso in cui sia dubbia la resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza.

 

Così è rimasto anche con la pubblicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro’ (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)

 

Art. 148. Lavori speciali

1. Prima di procedere all’esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali d’impiego.

2. Nel caso in cui sia dubbia la resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza.

 

È solo con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 180 del 5 agosto 2009), che la situazione cambia radicalmente con l’introduzione di un semplice ‘inciso tra due virgole – ‘fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva’.

 

Art. 148. Lavori speciali

1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.

2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.

 

Quindi si può ben capire perché sia stata prestata poca attenzione a questa modifica, anche perché di pari passo abbiamo avuto molte Regioni che hanno imposto (correttamente) l’uso sulle coperture delle linee vita e punti di ancoraggio fissi, che però non sono un dispositivo di protezione collettiva.

 

Il problema della modifica all’articolo 148, a cui nessuno ha prestato attenzione a parte qualche Giudice e Ufficiale di Polizia Giudiziaria nell’adempimento dei propri compiti, è semplice: per lavorare sui lucernari, tetti, coperture e simili è obbligatorio predisporre misure di protezione collettiva (come indicato, ad esempio, nel decreto n. 119 del 14 gennaio 2009 della Regione Lombardia).

 

Ma a questo punto qualcuno deve spiegare ai cittadini per quale ragione sono stati fatti posizionare punti d’ancoraggio e linee vita quando l’articolo 148 di fatto li rende ‘inutili’ anche per la manutenzione dell’antenna, perché per l’esecuzione di tali lavori impone l’obbligo di predisporre un dispositivo di protezione collettiva.

 

Qualcuno sta già criticando la Federazione per aver sollevato il problema, personalmente rispondo a queste critiche evidenziando che non esiste nulla di peggio per un uomo di credere di aver rispettato la legge, ad esempio per aver fatto predisporre i necessari punti d’ancoraggio, e poi di essere condannato in caso d’infortunio perché aveva l’obbligo far predisporre dei ponteggi”.

 

 

Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 6/2019 del 15 luglio 2019, pubblicato il 01 ottobre 2019 con risposta al quesito della Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza – Prot. n. 18052 – oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni: “Chiarimenti in merito l’obbligo di cui art. 148 comma 1 del D.Lgs. 81/2008”. Seduta della Commissione del 15 luglio 2019.

 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ‘Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro’.

 

 

Scarica il documento di riferimento:

Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza, “ Chiarimenti in merito l’obbligo di cui art. 148 comma 1 del D.Lgs. 81/2008”, domanda inviata in data 24 settembre 2015 alla Commissione Interpelli (Formato PDF, 1,02 MB).



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Rispondi Autore: TIZIANO MORGANO - likes: 0
11/10/2019 (11:57:20)
A mio avviso la commissione sottolinea quella che è una espressione chiara del testo normativo: il problema è che il testo normativo presenta tal volta conflitti o non-sense difficilmente comprensibili in senso pratico.
Ad ogni modo, è bene ricordare che l'ambito di applicazione trattato considera il titolo IV dell' 81/08 e quindi le sole attività ad esso correlate.
Rispondi Autore: tazio brodolini - likes: 0
11/10/2019 (15:45:20)
No, si applica ad ogni attività lavorativa. Art.105, ultima frase.
Rispondi Autore: Luca Voch - likes: 0
12/10/2019 (09:23:37)
Concordo con la Commissione ma non sul fatto che la sicurezza dei lavoratori sia sempre e sottolineo "sempre", tutelata.
L'interpello mi sembra menzioni situazioni che capita non raramente di trovarsi di fronte. Da RLST, quando ho a che fare con lavori su coperture e nasce la discussione in oggetto faccio sempre presente al responsabile dell'impresa la prevalenza dei DPC sui DPI (art.148) ma poi cerco anche di ragionare sullo specifico caso e se comprendo che i rischi connessi al montaggio di un ponteggio tradizionale (che impone l'uso delle imbracature per un certo periodo di tempo) o di una serie di guardacorpo (che per il loro montaggio normalmente richiedono anch'essi l'uso delle imbracature ed anche di una PLE) sono nettamente superiori a quelli previsti per la sostituzione di alcune tegole o per altra breve lavorazione che potrebbe avvenire con DPI anticaduta....... Ci penso molto ma molto bene e dopo aver chiarito la situazione a tutti non mi impunto certo se l'impresa fa scelte "differenti". Semmai mi impegno a verificare il corretto sistema anticaduta, la formazione-addestramento degli addetti e presso per un controllo assiduo durante l'attività.
Comprendo di attirarmi le ire di chi è un cittadino rispettoso della legge a tutto tondo ma fino a quando qualcuno non mi farà capire dove sbaglio in questo ragionamento continuerò a credere nella mia idea perché convinto si fare il meglio per i miei rappresentati.
Tanti anni fa, ad un evento importante, un eminente giurista disse che la prima norma in assoluto è il buon senso. Sarà che si tratta di un concetto di facile comprensione ma l'ho sposato in pieno.
Rispondi Autore: AC - likes: 0
14/10/2019 (18:02:25)
Tutti cavilli formali che nessun valore aggiunto apportano alla sicurezza sul lavoro.
Mentre la commissione ha impiegato 4 anni a cercare di risolvere un problema a cui il buon senso avrebbe posto rimedio in 30 secondi, e mentre noi disquisiamo degli incisi e della terminologia, fuori continuano a farsi male.
Rispondi Autore: Giorgio Fulvio - likes: 0
21/04/2021 (07:35:28)
Ho sempre detto alla mia squadra di indossare un equipaggiamento protettivo adeguato. Oltre alla maschera, che ora è obbligatoria, ho detto che per la maggior parte dei lavori si devono usare anche occhiali protettivi. Se si guarda a quanti incidenti sul lavoro accadono ancora ogni anno, bisogna agire in qualche modo e rendere il lavoro in cantiere più sicuro.

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