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Il registro dei controlli antincendio e la normativa vigente

Milano, 13 Nov – Il tema del registro antincendio, dei soggetti obbligati ad averlo e compilarlo ha sempre suscitato da parte dei nostri lettori molto interesse. Ed è per questo motivo che - con riferimento anche alla recente bozza del futuro Testo Unico sulla Prevenzione Incendi, che ha tra i suoi obiettivi anche la semplificazione e riduzione degli oneri di prevenzione incendi - PuntoSicuro ha pubblicato in questi mesi diverse interviste di approfondimento. La prima a Dario Domenighini, amministratore della CMA Sistemi Antincendio; e la seconda a Calogero Turturici, Comandante dei Vigili del Fuoco di Asti, che sul tema sul tema del registro dei controlli/registro antincendio è intervenuto più marginalmente. Nel frattempo abbiamo anche posto alcune domande sul registro e sugli obblighi derivanti all’Ing. Claudio Giacalone, Dirigente addetto del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano, di cui riportiamo brevemente la risposta.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Secondo la previgente normativa del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 [1],tutte le attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del fuoco avevano l’obbligo di tenere il registro dei controlli antincendio.
Il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 [2] ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
Pertanto la tenuta del registro dei controlli antincendio, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, è oggi regolamentata dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in maniera diversa rispetto a quanto precedentemente stabilito dal D.P.R. 37/08.
Secondo l’art. 6 del D.P.R. 151/11, gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del fuoco, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, hanno l'obbligo di annotare in un apposito registro i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti e attrezzature antincendio, nonché l'informazione ai lavoratori.
Si evince pertanto che l’obbligo di adottare il registro dei controlli antincendio è solo a carico dei titolari di attività che non rappresentano luoghi di lavoro quali, ad esempio, edifici civili, autorimesse, impianti per la produzione di calore condominiali.
Invece, per i luoghi di lavoro, soggetti all’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non è necessario adottare il registro dei controlli, in quanto la disciplina dei controlli è già regolamentata dallo stesso D.Lgs. 81/08.
Si riporta di seguito il testo dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151:
Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (...) Art. 6 Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività 1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. 2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando. (...) |
Ing. Claudio Giacalone
Dirigente addetto del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano
[1] Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59
[2] Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

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Rispondi Autore: andrea Bagnariol ![]() | 13/11/2014 (08:58:31) |
buongiorno e bene ricordare, per quanto concerne gli estintori, la norma UNI 9994 - 1 / 2013 punto 8.3 ..."la persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro, firmato dalla stessa persona responsabile..........." cordiali saluti Andrea Bagnariol |
Rispondi Autore: Emiliano ![]() | 13/11/2014 (09:14:45) |
In soldoni: NON C'E' L'OBBLIGO DEL REGISTRO CONTROLLI ANTINCENDIO per "tutte le attività non soggette ai controlli da parte dei Vigili del fuoco" e non "soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L' 1% di tutte le attività in Italia. Per il 99% delle attività in Italia vige l'obbligo del Registro dei Controlli Antincendio E' così Ing. Giacalone? |
Rispondi Autore: Felice ![]() | 13/11/2014 (09:23:43) |
Emiliano se leggi bene l'articolo vedi che è proprio il contrario nel senso che l'obbligo vige per le attività non soggette alla disciplIna del TU |
Rispondi Autore: Carmelo Giannì ![]() | 13/11/2014 (10:35:42) |
Nelle aziende che seguo come RSPP ho attivato un registro delle manutenzioni sul quale riportare TUTTE le attività di manutenzione effettuate in azienda da quelle elettriche, compresa la MAT a quelle strutturali ed in particolare quelle riferite a impianti, mezzi e attrezzature antincendio. In questo modo si ha uno storico e si può monitorare la situazione specie per gli interventi programmati. |
Rispondi Autore: Bruno Pullin ![]() | 13/11/2014 (13:31:59) |
" ... per i luoghi di lavoro, soggetti all’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non è necessario adottare il registro dei controlli, in quanto la disciplina dei controlli è già regolamentata dallo stesso D.Lgs. 81/08 ..." Ora, chi è meno miope di me, mi dice quale è il punto del d. lgs. 81 in cui si parla del registro? Certo si dice della disciplina dei controlli. Ad esempio: Allegato IV - 4.1.3. devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto; ma del Registro? |
Rispondi Autore: SF ![]() | 13/11/2014 (15:09:51) |
DM 10 marzo 1998 Art. 4 - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio 1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore. UNI 9994-1:2013 (estintori) 8.3 la persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro, firmato dalla stessa persona responsabile [Già fatto notare da Andrea Bagnariol prima di me, con l'aggiunta del riferimento al DM (allegato all' 81/08).] Io capisco che qualsiasi ditta che abbia almeno un estintore deve tenere il registro. Anzi, un paragrafo simile l'ho letto |
Rispondi Autore: SF ![]() | 13/11/2014 (15:11:51) |
segue dal precedente: ...più o meno in tutte le norme tecniche che trattano di attrezzature e impianti antincendio, quindi il registro dovrebbe contenere indicazioni su estintori, manichette, sprinkler, porte REI ecc... |
Rispondi Autore: Davide ![]() | 13/11/2014 (17:18:35) |
Poichè nessuna norma specifica come deve essere il registro, specialmente per le attività non soggette al controllo dei VVF se metto insieme in un unico raccoglitore i verbalini di controllo dell'azienda che fa manutenzione ho fatto il mio registro a costo zero !!! sfido qualsiasi organo di vigilanza a contestarmi la validità del mio registro . |
Rispondi Autore: Luciano Bombarda ![]() | 15/11/2014 (08:50:08) |
W la semplicità: tutti coloro che hanno almeno un estintore compilano un registro mensile per la "sorveglianza" dei presidi antincendio come previsto da uni 9994-13. Chi è soggetto anche ai VV.FF - scia da dpr 151- è sufficiente prosegua la compilazione del registro che è sempre esistito ricordando però della sorveglianza mensile. Saluti e W l'Italia! |
Rispondi Autore: Piermassimo ![]() | 27/11/2014 (22:46:07) |
Tutte le volte che si parla di procedure di prevenzione incendi c'è sempre una stramaledetta CONFUSIONE. Perché? Semplice: secondo l’art. 6 del D.P.R. 151/11, gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del fuoco, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, hanno l'obbligo di annotare in un apposito registro i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti e attrezzature antincendio, nonché l'informazione ai lavoratori. MA ALLORA COME MAI LE ULTIME REGOLE TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI (Campeggi-Centri di demolizioni veicoli-Asili nido- ecc.) PRESCRIVONO L'OBBLIGO DEL REGISTRO DEI CONTROLLI? NON SONO QUESTI LUOGHI DI LAVORO SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL T.U.S. n. 81/2008? mahhhhhhh |
Rispondi Autore: Massimiliano Chiodi ![]() | 02/04/2015 (18:45:36) |
Orbene, si sta facendo un discorso di lana caprina. In sintesi da quello che nella mia ignoranza ho constatato è che l'istituzione di un "Registro di manutenzione" o "Registro Antincendio" ovvero "Registro/documento riportante le misure di prevenzione incendi con relative registrazioni di manutenzione dei presidi...", ecc.. deve essere comunque istituito in quanto è cardine di quella documentazione volta a dimostrare da parte del Datore di Lavoro (ovvero del titolare di un'attività soggetta ai controlli dei vigili del fuoco...) di aver attuato tutte le misure di prevenzione e protezione dal rischio incendio (sia per il DM sia per il Dlgs). Personalmente ritengo che un "Registro" ove annotare la manutenzione effettuata (anche dei presidi antincendio) nei locali / uffici / negozi / esercizi / ecc.. volta a dimostrare anche in sede di un possibile causa civile per il risarcimento dei danni causati da un incendio sviluppatosi a partire dai locali sotto la nostra responsabilità ... SIA COSA BUONA E GIUSTA. Poi... un registro costa 3/7€ e che c.... meglio ABBONDARE. |