Interpello: è sanzionabile il datore se usa un’attrezzatura senza formazione?
Roma, 4 Feb – Sono tanti i dubbi interpretativi che hanno riguardato in questi anni il tema dell’uso delle attrezzature di lavoro con riferimento specialmente agli obblighi dei datori di lavoro e al tema dei controlli e delle verifiche periodiche. Dubbi che spesso sono stati affrontati e risolti attraverso la pubblicazione di numerose circolari del Ministero del Lavoro.
Anche il dubbio interpretativo che affrontiamo oggi riguarda l’uso delle attrezzature, ma si sofferma sul tema delle sanzioni per il datore di lavoro nel caso non formi adeguatamente un lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro. Cosa succede quando questo lavoratore non formato è il datore di lavoro stesso? Si applicano in questo caso le sanzioni previste dall’articolo 87 del Testo Unico?
A questo quesito risponde il primo interpello del 2020, l’Interpello n. 1/2020 approvato nella seduta della Commissione Interpelli del 23 gennaio 2020 (pubblicato il 28 gennaio) avente per oggetto “l’applicazione della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08”.
Come vedremo e con riferimento al cosiddetto “principio di tipicità” del sistema penale - cioè, semplificando il più possibile, il principio per cui il giudice sanziona un fatto che è correlato strettamente alla previsione, alla fattispecie indicata dalla norma – la Commissione esclude in questo caso l'applicazione delle sanzioni per la violazione dell’obbligo formativo di cui all’articolo 71.
Nell’articolo ci soffermiamo su:
- I quesiti dell’interpello sulle sanzioni per il datore di lavoro
- Le premesse della Commissione Interpelli
- La risposta della Commissione Interpelli
I quesiti dell’interpello sulle sanzioni per il datore di lavoro
L’Interpello n. 1/2020 risponde ad una istanza di interpello della Regione Friuli-Venezia- Giulia.
Con tale istanza la Regione vuole conoscere il parere della Commissione, in merito a tale problematica:
- l'art. 69, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/2008 ‘definisce operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso’
- Inoltre l’art. 71, co. 7, lettera a) sempre del Testo Unico “sancisce che ‘qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati’”.
E tale formazione – continua l’istanza – “in relazione a quanto disposto dall’art. 73, comma 4, per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ha caratteristiche ‘tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone”.
E dunque in relazione al già citato art. 69, co. 1, lett. e), “anche il datore di lavoro che utilizza le attrezzature di cui al comma 4 dell’art. 73 è considerato operatore e in quanto tale deve essere formato e abilitato al loro utilizzo”.
In relazione a queste premesse della Regione Friuli-Venezia-Giulia si chiede se “in virtù di tale parificazione di fatto al lavoratore” e in caso di “omessa abilitazione del datore di lavoro all’utilizzo di attrezzature di cui all’art. 73 co. 4 debba essere ascritta allo stesso la sanzione prevista dall’art. 87 - comma 2, lettera c), del D. Lgs. 81/08, in riferimento alla violazione di cui all’art. 71, comma 7, lettera a), del medesimo Decreto in relazione ai rischi che come un qualsiasi altro lavoratore potrebbe indurre ai terzi”.
Le premesse della Commissione Interpelli
Per fornire il parere la Commissione Interpelli presenta alcune premesse normative con riferimento anche a quanto già indicato nella domanda:
- “l’articolo 69 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato ‘Definizioni’, al comma 1, lettera e), definisce come operatore ‘il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso’;
- l’articolo 71 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato ‘Obblighi del datore di lavoro’, al comma 7, lettera a), sancisce che qualora le attrezzature richiedano, per il loro impiego, conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro deve prendere le misure appropriate affinché ‘l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati’;
- l’articolo 73 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato ‘Informazione, formazione e addestramento’, al comma 4, impone al datore di lavoro di provvedere ‘affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone’;
- il medesimo articolo 73, al comma 5, stabilisce che ‘in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione’;
- l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2012 - n. 53/CSR concerne ‘l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni’;
- l’articolo 87 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato ‘Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso’, al comma 2, lettera c) stabilisce che il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8”.
La risposta della Commissione Interpelli
Fatte queste premesse la Commissione Interpelli rileva poi che il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ha “modificato il precitato articolo 69, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, inserendo nella definizione di ‘operatore’ anche il datore di lavoro che precedentemente ne era escluso, ma non è intervenuto sui successivi articoli 71, comma 7, lettera a) e 87, comma 2, lettera c), del medesimo decreto”.
Dunque è solo dall’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015 che anche il datore di lavoro che usa un’attrezzatura di lavoro è considerabile operatore.
Inoltre – continua la Commissione - dal combinato disposto delle norme indicate “si evince la previsione di sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente unicamente nel caso in cui gli stessi abbiano incaricato all’uso di attrezzature di lavoro, che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari, ‘lavoratori’ che non abbiano ricevuto ‘una informazione, formazione ed addestramento adeguati’”. E dunque non si fa, ad esempio, espresso riferimento a ‘datori di lavoro’.
La Commissione ritiene che “a far data dall’entrata in vigore del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 sia vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale è prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi ‘operatore’, compreso il datore di lavoro che ne sia privo”.
Tuttavia – la Commissione conclude – “fatta salva l’applicazione alle singole fattispecie concrete di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente” e sulla base del “principio di tipicità” del sistema penale - che “l’ambito di operatività del sopra citato articolo 87, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 81/2008 debba essere circoscritto alle fattispecie in esso previste, pertanto le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro”.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
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Rispondi Autore: Andrea Saccardo - likes: 1 | 04/02/2020 (08:46:36) |
...si parla tanto di prevenzione e poi i cavilli!!!....cmq bastava che la commissione interpelli valutasse l'obbligo per il datore di lavoro che l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati....." mi chiedo: un datore di lavoro non adeguatamente formato e addestrato assolve all'obbligo indicato? |
Rispondi Autore: mario palumbo - likes: 1 | 04/02/2020 (13:37:14) |
ma un esempio pratico che riguardi il caso del datore di lavoro che utilizza una attrezzatura in situazione di rischio per fare capire meglio di cosa si stia parlando invece di tutti questi seppur nobili riferimenti giuridici? |
Rispondi Autore: Francesco B. - likes: 0 | 05/02/2020 (16:35:06) |
Ma per una volta fare una legge con pochi concetti chiari e distinti no eh...! |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 06/02/2020 (19:19:32) |
Il datore di lavoro è obbligato ad affidare le attrezzature il cui impiego richiede conoscenze o responsabilità particolari a lavoratori "allo scopo incaricati che abbiamo ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati, come previsto dall'articolo 71 comma 7 lettera del D.Lgs. n. 81/2008. Il datore di lavoro che viola questo obbligo è punito ai sensi dell'articolo 87 comma 2 lettera c) con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda. L'articolo viene violato se l'attrezzatura viene affidata: 1) ad un lavoratore non formato/addestrato; 2) ad uno che passa lì per caso non formato/ non addestrato; 3) ad un datore di lavoro non formato/non addestrato; 4) ad un bambino non formato/ non addestrato Ancora una volta la commissione interpelli ha fornito al riguardo una risposta totalmente sbagliata, sottolineando non solo che è scarsamente utile, ma a volte decisamente fuorviante. |
Rispondi Autore: Robert Bregant - likes: 0 | 10/02/2020 (14:59:37) |
Concordo in parte con quanto dice l'avv. Rubini. E' vero che affidando un macchinario ad altra persona, compreso altro datore di lavoro, questi può essere qualificato "lavoratore" e quindi scattano le sanzioni, ma se il macchinario è usato dal datore stesso sono sicuro che un penalista riuscirebbe ad evitargli la sanzione in quanto non può considerarsi "lavoratore" in senso stretto. |
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 10/02/2020 (18:30:29) |
Il datore di lavoro non formato che utilizza attrezzature che richiedono speciali conoscenze è sanzionato a titolo di contravvenzione, nonostante la commissione interpelli dica improvvisamente il contrario. Vediamo se riesco a spiegarmi meglio. Il datore di lavoro è obbligato ad affidare le attrezzature il cui impiego richiede conoscenze o responsabilità particolari a lavoratori "allo scopo incaricati che abbiamo ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati, come previsto dall'articolo 71 comma 7 lettera del D.Lgs. n. 81/2008. Il datore di lavoro che viola questo obbligo è punito ai sensi dell'articolo 87 comma 2 lettera c) con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda. L'articolo viene violato se l'attrezzatura viene affidata: 1) ad un lavoratore non formato/addestrato; 2) ad uno che passa lì per caso non formato/ non addestrato; 3) ad un datore di lavoro non formato/non addestrato; 4) ad un bambino non formato/ non addestrato. E chi ha affidato illecitamente l'attrezzatura verrà sanzionato se datore di lavoro o dirigente. Ovvero la norma viene violata ogni qualvolta l'attrezzatura viene affidata a chi non è un lavoratore formato all'uso dell'attrezzatura che richiede speciali conoscenze. Il datore di lavoro non formato che affida ASE stesso l'attrezzatura sta violando la legge perché la legge lo obbliga ad affidare l'attrezzatura ad un formato. Lui non è formato. L'elemento decisivo della sanzione è l'utilizzo da parte di chi non è formato. Il penalista, d io lo sono , non può fare nulla perché il verbale di contravvenzione e prescrizione della ATS non è soggetto a impugnazione. L'unica cosa che si può fare è non adempiere alla prescrizione e prendersi una condanna con decreto penale. Cosa che sconsiglio decisamente. Anche perché difendersi con l'interpello è una non difesa, trattandosi di documento amministrativo del tutto privo di valenza penale. Ancora una volta la commissione interpelli ha fornito al riguardo una risposta totalmente sbagliata, sottolineando non solo che è scarsamente utile, ma a volte decisamente fuorviante. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 11/02/2020 (10:59:41) |
Il datore di lavoro non abilitato non può usare una attrezzature che la legge preve sua affidata ESCLUSIVAMENTE a lavoratori abilitati. Non può usarla lui. Possono usarla solo un lavoratore abilitato o un lavoratore autonomo ex art. 21 dlgs 81/2008 abilitato. La legge prevede con molta chiarezza che è lecito solo l'affidamento a chi è abilitato. Non solo il dipendente, anche l'autonomo ex art. 21. Il datore di lavoro verrà sanzionato non perché è un datore di lavoro ma perché non è un lavoratore (anche autonomo o di impresa familiare) abilitato. Spero sia chiaro. Esempi? Il trattore, il carrello elevatore, la gru ... |