Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Interpello: è obbligatorio accettare la delega di funzioni?
Roma, 6 Nov – La delega di funzioni è l’atto organizzativo con il quale un datore di lavoro delegante, laddove vi siano specifici requisiti, trasferisce ad un altro soggetto poteri e doveri che originariamente gravano su di lui. Un atto che ha trovato espresso riconoscimento normativo nell’articolo 16 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che è stato poi modificato – a dimostrazione della delicatezza e importanza del tema – dal D.Lgs. 106/2009.
Un tema delicato anche perché - come ricorda l’avvocato Rolando Dubini in uno dei suoi tanti articoli sulla delega di funzioni - questo atto “permette una deresponsabilizzazione dei soggetti obbligatiex lege, qualora conferiscano poteri effettivi al delegato e vigilino sull'adempimento degli obblighi di cui in delega”. Con il D. Lgs. n. 81/2008 si è trovato “il ‘giusto mezzo’ tra la necessità del datore di lavoro di delegare compiti particolarmente onerosi (specie nelle realtà aziendali più ampie e /o complesse) e l’esigenza di porre un freno al ricorso smodato e elusivo all’istituto”.
Che riguardo a questa forma di delega rimangono ancora alcuni aspetti da chiarire, lo si era già compreso con l’intervento della Commissione per gli interpelli, prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro, in risposta ad un interpello del 2014 - Interpello n. 11/2014 con risposta dell’11 luglio 2014 – sui limiti di applicazione dell'istituto della delega di funzioni.
Tuttavia un altro chiarimento è stato fornito, con un recente interpello, su un aspetto particolare e specifico della delega: l’accettazione da parte del delegato. La persona che il datore di lavoro designa come delegato può rifiutare la delega?
Stiamo parlando dell’Interpello n. 7/2015 del 2 novembre 2015 che ha per oggetto la “risposta al quesito sull'istituto della delega di funzioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008” e che nasce da un quesito, un’istanza di interpello avanzata dall' Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco.
L’Unione Sindacale di Base ha chiesto il parere della Commissione per sapere “se esiste l'obbligo di accettazione della delega da parte del soggetto delegato individuato dal Datore di lavoro e se il soggetto delegato può rifiutare tale delega”.
Al riguardo la Commissione premette che l'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che ‘la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa’ è ammessa con specifici limiti e condizioni.
Riportiamo l’intero articolo 16, come modificato dal D.Lgs. 106/2009 (modifica del comma 3 e aggiunta del comma 3-bis):
Articolo 16 - Delega di funzioni 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4. 3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate. |
Veniamo alle indicazioni e risposte della Commissione Interpelli.
La Commissione segnala innanzitutto che l'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008 “prevede, per il datore di lavoro, la possibilità di delegare i propri obblighi, ad eccezione della valutazione dei rischi e relativo documento e la designazione del RSPP, ad altro soggetto dotato dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate”.
Tuttavia perché la delega sia efficace “è necessario che abbia tutte le caratteristiche previste dal citato articolo 16, quali la forma scritta, la certezza della data, il possesso da parte del delegato di tutti i gli elementi di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni delegate ed infine la possibilità da parte dello stesso delegato di disporre di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate”.
E tra le caratteristiche indicate nell'art. 16, comma 1, il legislatore “ha espressamente previsto, alla lettera e) del decreto in parola, che la delega ‘sia accettata dal delegato per iscritto’, elemento che la distingue dal conferimento di incarico, il che implica la possibilità di una non accettazione della stessa”.
Dunque, in conclusione, la Commissione indica che non c’è l'obbligo di accettazione della delega di funzioni da parte del soggetto delegato individuato dal Datore di lavoro: il soggetto delegato può rifiutare la delega.
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: Davide - likes: 0 | 06/11/2015 (14:26:56) |
Ma che interpello e' questo ? Mi sembra ovvio che dovendo accettare la delega il delegato la può rifiutare !!! |
Rispondi Autore: Alessandro Cipollini - likes: 0 | 06/11/2015 (15:01:24) |
Un interpello profondamente stupido. Una perdita di tempo che dimostra come in Italia la sicurezza si faccia troppo spesso senza mettere il cervello in posizione ON. |
Rispondi Autore: Massimo 'Podrini - likes: 0 | 07/11/2015 (11:23:22) |
Ormai chiunque può dichiararsi esperto di sicurezza e salute. Basta ascoltare molti "colleghi" per renderci conto di come ci sia tanta approssimazione in questo serissimo tema. |
Rispondi Autore: Giampaolo Ceci - likes: 0 | 07/11/2015 (12:13:34) |
La questione della delega non é così scontata. In realtà a me risulta che un datore di lavoro possa individuare all'interno della sua organizzazione dei soggetti a cui conferire incarichi per la sicurezza (Addetto primo soccorso, antincendio ecc). Il conferimento di incarico non può essere rifiutato dal lavoratore in quanto vige per il lavoratore dipendente l'obbligo di subordinazione. Se si rifiuta può essere licenziato. Il lavoratore può solo dichiarare la sua incompetenza a ricoprire il ruolo. E' per questo che i lavoratori chiamati ad assumerli devono essere formati a spese del datore di lavoro. Se anche dopo il corso uno non se la sente, (pur non avendo responsabilità dirette) a me risulta che possa essere licenziato per giusta causa. A pensarci bene é la stessa cosa che accadrebbe se il datore di lavoro avesse bisogno di un autista e chiedesse di farlo ad un suo dipendente privo di patente. Cosa diversa é la delega di funzioni, che solitamente riguarda funzioni afferenti direttamente al Datore di lavoro. E'il caso dei dirigenti, ad esempio, che sono chiamati ad espletare funzioni che la legge attribuisce al datore di lavoro. La legge disciplina i limiti di validità della delega e l'articolo bene li descrive. In questo caso la delega, che implica specifiche nuove responsabilità (anche penali) rispetto al ruolo ricoperto, può essere rifiutata oppure, le funzioni delegate possono esser contrattate "a parte" rispetto alla normale remunerazione in quanto aggiuntive rispetto al contratto. |
Rispondi Autore: Adamo - likes: 0 | 27/01/2021 (11:18:57) |
Quindi scusatemi, faccio per capire, essendouna situazione che mi preme parecchio da preposto. la domanda e' la seguente, se io tempo fa' ho accettato l'incarico, e pero' ora sono sopraggiunti "fattori" quali anche la malafede in rapporto ad altri soggetti similari a questa funzione, posso rifiutarmi e tornare a fare l'operaio, oppure rischioun licenziamente per giusta causa? Grazie |