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Interpello: la formazione RSPP e i nuovi codici Ateco
Roma, 5 Nov – Per sottolineare una volta di più la carenza di chiarezza e la necessità di aggiornamento e adeguamento della nostra normativa in materia di salute e sicurezza, è sufficiente fare riferimento all’Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Stiamo parlando dell’Accordo approvato il 26 gennaio 2006 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome, l’accordo che regola la formazione di RSPP e ASPP e che ormai da molto, troppo tempo, attende una revisione. Una revisione normativa che tenga conto anche della necessità di riallineare – come raccontava ai nostri microfoni Donato Lombardi del gruppo di lavoro che ha lavorato a questa revisione - l’Accordo 2006 con i successivi accordi e decreti in materia di formazione.
E che di questa revisione ci sia necessità si può arguire anche da alcune questioni che sono relative al riferimento dell’Accordo del 2006 ai Codici Ateco del 2002 e alla successiva nuova codifica avvenuta con i Codici Ateco del 2007.
Su questo tema è intervenuto un recentissimo interpello, l’Interpello n. 6/2015 del 2 novembre 2015 che ha infatti per oggetto la “risposta al quesito relativo i codici Ateco e formazione RSPP”.
Prima di entrare nel merito dell’Interpello, del quesito e del parere fornito dalla Commissione, riprendiamo brevemente il contenuto dell’Allegato A2 dell’Accordo del 26 gennaio 2006 che fa riferimento diretto ai codici Ateco:
ALLEGATO A2 Il MODULO B di specializzazione, è relativo al corso di formazione che tratta la natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, correlati alle specifiche attività lavorative. La sua durata varia da 12-68 ore, a seconda del macrosettore di riferimento. Come il modulo A, anche il modulo B è comune alle due figure professionali di Responsabile SPP e di Addetto SPP. Questo modulo si articola in macrosettori, costruiti tenendo conto dell'analogia dei rischi presenti nei vari comparti in base alla classificazione dei settori ATECO. Nel sistema ATECO sono rappresentate tutte le tipologie lavorative, mediante una classificazione ad albero che consente di andare a ricercare la propria attività lavorativa nel raggruppamento di riferimento indicato nel prospetto con una o due lettere. Nei prospetti 1 e 2 sono riportati i contenuti e i tempi complessivi che devono essere applicati per la formazione tecnica specifica del macro-settore corrispondente. Lo schema di rappresentazione degli argomenti di cui ai prospetti 1 e 2 (...), è indicativo e, dunque, non esaustivo. La definizione quantitativa dei singoli argomenti da trattare all'interno del macrosettore, pertanto, é lasciata ai soggetti formatori, nel rispetto dei minimi indicati per ciascun tipo di macrosettore, livello di rischio e tipo di produzione e fermo restando che l'articolazione dei contenuti del modulo dovrà essere coerente con le indicazioni di cui al presente accordo e con gli eventuali ulteriori indirizzi regionali, per i soggetti di cui al punto 4.2. I Responsabili SPP e l'Addetto SPP che sono stati formati per un macrosettore possono esercitare le rispettive funzioni solo all'interno di detto macrosettore. In caso di nomina in azienda di macrosettore diverso da quello di formazione, dovrà essere effettuata la formazione specifica. (...) |
Con l’interpello 6/2015 la Commissione per gli interpelli, prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro, risponde ad un quesito della Federazione Anie.
La Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche ha infatti avanzato “istanza di interpello in merito all'applicazione dell'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 in relazione alla nuova classificazione delle attività economiche (Ateco 2007)”. In particolare si chiede di sapere “quale sia il macrosettore di riferimento indicato dall'Accordo in parola per un'azienda che nel 2006, in base ai codici Ateco 2002 era identificata nella sezione DK. ed adesso, con la nuova codifica, rientra nella Sezione C dell'Ateco 2007”.
Al riguardo si premette che l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 prevede che ‘(...) Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione [...]. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni’.
E, come abbiamo visto, tale Accordo “disciplina i corsi di formazione per lo svolgimento delle funzioni di responsabile e addetto del servizio di prevenzione e protezione”.
Fatte queste premesse la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
Si sottolinea che “l'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 struttura i percorsi di formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e degli Addetti del servizio di prevenzione e protezione (ASPP) in tre moduli (A B e C)”. E in particolare “il modulo B di specializzazione è strutturato in relazione alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative la cui durata varia a seconda del macrosettore di riferimento”.
E tali macrosettori “sono stati costruiti tenendo conto dell'analogia dei rischi presenti nei vari comparti in base alla classificazione dei settori Ateco 2002”.
Tuttavia a partire dal primo gennaio 2008 “l'Istat ha predisposto una nuova classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) da adottare nelle rilevazioni statistiche correnti in sostituzione della precedente (Ateco 2002)”. E dunque “ai fini della formazione di RSPP e ASPP è necessario verificare la corrispondenza tra la versione attuale dei codici Ateco (Ateco 2007) e quella precedente. Si evidenzia che le corrispondenze complete tra Ateco 2007 e Ateco 2002 e viceversa sono disponibili sul sito web Istat.
Ne consegue in definitiva “che un'azienda, individuata da un determinato codice Ateco 2007, per poter valutare il macrosettore di riferimento ai fini della determinazione del Modulo B dell'Accordo in parola, dovrà consultare le tavole di raccordo tra Ateco 2007 e Ateco 2002”.
Tavole di raccordo che, come PuntoSicuro, alleghiamo all’articolo per favorire nei nostri lettori la corretta scelta del macrosettore di riferimento.
Tavola di raccordo tra Ateco 2007 e Ateco 2002 (formato PDF, 265 kB).
RTM
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: maurizio cappai rspp - likes: 0 | 05/11/2015 (19:05:15) |
Sto attendendo dal Governo una Legge di Semplificazione per dirimere "anche" questa questione.... magari con aggiunta di un Decreto Milleproroghe a fine anno. |
Rispondi Autore: Ing Giampaolo Ceci - likes: 0 | 07/11/2015 (11:41:17) |
La questione dell'aggiornamento dei RSPP è alquanto delicata e piena di dubbi e incongruenze. Bisogna fare dei corsi da 40 o 60 ore o si possono fare anche dei cosi spezzettati in tanti interventi singoli? Quale il numero massimo di partecipanti? Gli attestati rilasciati in seminari di una mezza giornata, sono "validi" quali aggiornato per i RSPP? In questo caso come faccio ad attribuire l'aggiornamento al gruppo delle 60 ore o a quello delle 30? Se sono abilitato come RSPP al solo macrogruppo B3 (che richiede aggiornanti di 60 ore), chi mi impedisce di usare come aggiornamento gli attesti a corsi di altro settore per cui non sono abilitato ma che anche essi rientrano nell'obbligo delle 60 ore? (un edile può aggiornarsi inserendo tra gli attestati quelli di un corso che tratta dei rischi nelle raffinerie? Gli attesti di aggiornamento devono riportare i macrosettori per cui sono validi come aggiornamento? se così non fosse basterebbe frequentare azioni formative per complessive 60 ore e ritrovarsi anche gli attestati delle 40 ore. Lasciamo chi debba essere abilitato al rilascio di questi inutili "pezzi carta" o peggio sui contenuti di questi "aggiornamenti". |