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Interpello: l'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore

Interpello: l'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Interpelli

05/01/2016

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito sui componenti della commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore. Quali sono i titoli di studio richiesti per essere nominato esperto in materia?

 
Roma, 5 Gen – Sull'attività di conduzione di generatori di vapore ed il rilascio delle relative abilitazioni è già intervenuto recentemente, con l’obiettivo di colmare un vuoto normativo, il  Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. Decreto legislativo che ha introdotto il nuovo articolo 73-bis (Abilitazione  alla  conduzione  dei  generatori  di vapore) nel Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale) del D.Lgs. 81/2008.

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Su questo tema interviene anche il recente Interpello n. 11/2015 del 29 dicembre 2015 che ha per oggetto la “risposta al quesito in merito alla composizione della commissione d'esame relativa all'abilitazione dei generatori di vapore”.
 
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha infatti avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli - prevista dall’art.12, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 - in merito ai requisiti dei componenti della commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore.
Il CNI chiede in particolare di sapere “quali siano i titoli di studio richiesti per poter essere nominato quale ‘esperto in materia di impianti di generazione di vapore’, ai sensi dell'art. 29, comma 1, punto 3), del Regio Decreto n. 824/1927'.
 
A questo proposito l’Interpello riporta il testo dell’articolo 29 del Regio Decreto n. 824/1927 – che disciplina la commissione d'esame per il rilascio del certificato di abilitazione (come modificato dal DPR 1530/1955): ‘il certificato di abilitazione è rilasciato dagli uffici dell'Ispettorato del lavoro, in base ai risultati di esami sostenuti dinanzi ad apposita Commissione, nominata dal Ministro per il lavoro e composta:
1) da un ispettore del lavoro, laureato in ingegneria, di grado non inferiore all'ottavo, appartenente all'ufficio dello Ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione si svolge la sessione di esami, con funzioni di presidente;
2) dal direttore della sezione dell'Associazione nazionale controllo della combustione, competente per territorio, o da un funzionario della sezione stessa laureato in ingegneria da lui delegata;
3) da un esperto in materia di impianti di generazione di vapore’.
 
La Commissione evidenzia poi che la riforma sanitaria operata dalla legge n. 833/1978 ha determinato la soppressione dell’Associazione nazionale controllo della combustione (A.N.C.C.) e “il trasferimento delle relative competenze agli organi del servizio sanitario preposto alla tutela dei lavoratori in materia di salute e sicurezza e all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro istituito con D.P.R. 31/07/1980, n. 619 (ora confluito in Inail)”.
E si ricorda che il Ministero del Lavoro con Circolare n. 39 del 29 marzo 1983 ha fornito indicazioni sulla composizione delle commissioni di esami ed in particolare ha precisato che che il ‘direttore della sezione dell'Associazione nazionale controllo della combustione, competente per territorio’... ‘deve ritenersi automaticamente sostituito, dal 1° gennaio 1983, da un funzionario, laureato in ingegneria, della U.S.L. territorialmente competente a effettuare i compiti già svolti dall'A.N.C.C., designato dalla US.L. medesima’.
 
Con queste premesse la Commissione Interpelli, in risposta all’istanza di interpello del CNI, fornisce le seguenti indicazioni.
 
Il rilascio del certificato alla conduzione dei generatori di vapore è “subordinato alla valutazione della commissione al fine di verificare una formazione professionale da parte del candidato idonea a prevenire e, comunque, a gestire nel migliore dei modi gli effetti pregiudizievoli per l'ambiente e la salute che potrebbero derivare sia da errore umano sia da guasto tecnico sia da una non corretta conduzione dell'impianto. Gli esami di abilitazione consistono in prove teorico- pratiche in relazione al grado di abilitazione da conseguire; il legislatore ha ritenuto pertanto che nella commissione, oltre a due componenti laureati in ingegneria, vi fosse un esperto in materia di impianti di generazione di vapore del quale però non ha ritenuto dover precisare il titolo di studio”.
 
Se tuttavia la norma “non prevede espressamente un titolo di studio di cui deve essere in possesso il ‘membro esperto’, la sua individuazione rientra nella valutazione discrezionale dell'Amministrazione deputata al rilascio del certificato di abilitazione. L'individuazione tiene conto della professionalità tecnica del componente in linea con le specifiche competenze nel settore oggetto di esame ed in via preferenziale l'esperto è scelto nell'ambito delle amministrazioni o degli enti con competenza in materia di salute e sicurezza”.
 
Per offrire un quadro più completo delle novità in materia di conduzione di generatori di vapore, riportiamo in conclusione il testo del nuovo articolo 73-bis aggiunto dal D.Lgs. 151/2015 al D.Lgs. 81/2008:
 
Articolo 73-bis - Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore
1. All’Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l’ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto è, altresì, determinata l’equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente.
3. Fino all’emanazione del predetto decreto, resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1974, n. 99, così come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 febbraio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1979, n. 74.
 
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
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