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Interpello: procedure standardizzate e rischi chimici e biologici

 Interpello: procedure standardizzate e rischi chimici e biologici
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Interpelli

08/11/2013

La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro risponde in merito all’uso delle procedure standardizzate nelle aziende fino a 50 lavoratori dove non ci siano o ci siano esposizioni lavorative, anche se basse, a rischi chimici e biologici.

 
Roma, 8 Nov – Non è la prima volta che la Commissione per gli interpelli - prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs 81/2008 e istituita con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 – risponde a quesiti sull’utilizzo delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi. Sia per la novità di questo strumento, utilizzabile dal primo giugno 2013, sia perché nella normativa probabilmente esistono ancora elementi da chiarire.
Ricordiamo a questo proposito che in relazione alle procedure standardizzate il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Inail hanno predisposto una serie di risposte ai quesiti più frequenti.
 
Ci soffermiamo oggi sull’Interpello n. 14/2013 con risposta del 24 ottobre 2013 relativa ad un quesito sui “Limiti di utilizzo delle procedure standardizzate” sottoposto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
 
Presentiamo innanzitutto il quesito.
 
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito al possibile “utilizzo delle procedure standardizzate per le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui rischio chimico sia risultato ‘basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori’ e il cui rischio biologico sia risultato ‘non evidenzia rischi per la salute dei lavoratori’.
Inoltre si chiede se tutte le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui rischio chimico sia risultato ‘non basso per la sicurezza e/o non irrilevante per la salute dei lavoratori’ e il cui rischio biologico ‘evidenzia rischi per la salute dei lavoratori’ non debbano utilizzare le procedure standardizzate oppure se vi siano esclusioni per alcune attività lavorative, ad esempio istituti di istruzione, uffici in genere, ecc., per le quali sia comunque consentita la valutazione dei rischi utilizzando le procedure standardizzate”.
 
 


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A questo proposito si ricorda quanto indicato dalla normativa.
 
Ad esempio l'articolo 29, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). E il successivo comma 7, lett. b), specifica inoltre che le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto.
 
Inoltre, sempre con riferimento al D.Lgs. 81/2008, l'articolo 223, comma 1, impone al datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'art. 28, del citato decreto, di determinare preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e di valutare anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti.
 
Si cita poi l’articolo 271, comma 1, sempre del D.Lgs. n. 81/2008, che indica che il datore di lavoro nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1 (obblighi del datore di lavoro non delegabili) tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative.
 
Dopo aver premesso tutto ciò, la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
 
L'articolo 224, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni “prevede che se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi é solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230” (art. 225: Misure specifiche di protezione e prevenzione; art. 226: Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze; art. 229: Sorveglianza sanitaria; art. 230: Cartelle sanitarie e di rischio).
 
Dunque quando a seguito della valutazione appena riportata “risulta che in azienda non si svolgono attività che espongono i lavoratori al rischio chimico (vedi art. 29, comma 7, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008), il datore di lavoro di un'impresa che occupa fino a 50 lavoratori può adottare le procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8, lett. f., del D.Lgs. n. 81/2008”.
 
La considerazione, in relazione all'analogia delle disposizioni di riferimento (vedi art. 271, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008), vale anche per il rischio biologico.
 
Ed è chiaro che, “qualora dall'esito della valutazione dei rischi non ricorrano le condizioni di mancata esposizione appena richiamate, non sarà possibile utilizzare le procedure standardizzate”.
 
 
 
 
 
 
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Rispondi Autore: MB - likes: 0
08/11/2013 (08:55:28)
a questo punto però il legislatore dovrebbe spiegare perchè nel modello delle PS i rischi chimico, cancerogeno, biologico CI SONO nelle tabelle dell'individuazione dei pericoli... li hanno inseriti con l'obbligo di corcettare il No??

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