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Sulle responsabilità per la mancanza di formazione e di vie di fuga

Sulle responsabilità per la mancanza di formazione e di vie di fuga
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

06/09/2024

Un lavoratore caricato e ucciso da un toro e la responsabilità del datore di lavoro per non avere individuato le necessarie vie di fuga e per la mancata formazione. La sentenza della Cassazione Penale n. 29746 del 22 luglio 2024.

Sulle responsabilità per la mancanza di formazione e di vie di fuga

Un lavoratore caricato e ucciso da un toro e la responsabilità del datore di lavoro per non avere individuato le necessarie vie di fuga e per la mancata formazione. La sentenza della Cassazione Penale n. 29746 del 22 luglio 2024.

La sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, n. 29746 del 22 luglio 2024, riguarda un tragico incidente sul lavoro in cui un lavoratore è stato caricato e ucciso da un toro. La Corte ha confermato la condanna per omicidio colposo del datore di lavoro, evidenziando la mancanza di formazione adeguata e l’assenza di vie di fuga nella stalla come cause determinati dell’evento, ed entrambe imputabili al datore di lavoro.

 

Fatto

Con sentenza del 20 ottobre 2023, la Corte di Appello di Milano aveva ridotto la pena per A.A. a otto mesi di reclusione per omicidio colposo. Il lavoratore, a detta del ricorrente esperto e con una preparazione decennale, è stato caricato da un toro in una stalla senza vie di fuga e con il pavimento scivoloso a causa del letame. Nonostante la sua esperienza, il lavoratore non aveva ricevuto una formazione specifica per la gestione di situazioni di emergenza con animali pericolosi.

 

Diritto

La Cassazione ha dichiarato inammissibili le doglianze dell’imputato, rilevando che:

  • La mancanza di formazione e di misure di sicurezza adeguate ha contribuito in maniera determinante alla tragedia.
  • La formazione è obbligatoria anche per lavoratori esperti, come ribadito in precedenti sentenze della Cassazione (Sez. 4, n. 8163 del 13/2/2020, Lena e Sez. 4, n. 49593 del 14/6/2018, T.).
  • La responsabilità del datore di lavoro non può essere esclusa dalla presunta esperienza del lavoratore. La formazione ha un carattere obbligatorio per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro esperienza.

 

In tal senso vanno ricordati almeno questi precedenti:

  1. Cass. Pen., Sez. 4, n. 8163 del 13/2/2020, Lena: La sentenza stabilisce che il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio se non ha adempiuto agli obblighi di formazione e informazione, anche se il lavoratore è esperto.
  2. Cass. Pen., Sez. 4, n. 49593 del 14/6/2018, T.: Questa sentenza afferma che la formazione non può essere sostituita dall’esperienza operativa del lavoratore. Il datore di lavoro deve garantire un adeguato apporto conoscitivo per tutti i lavoratori.

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La Cassazione ha sottolineato l’importanza della formazione e delle misure di sicurezza specifiche per prevenire incidenti sul lavoro. La mancata formazione del lavoratore è stata considerata una delle principali cause dell’incidente. La sentenza di merito aveva evidenziato la mancanza di vie di fuga nella stalla, come viceversa previsto nel documento di valutazione dei rischi (DVR), e l’assenza di dispositivi di protezione individuale (DPI).

 

La Suprema Corte ha sottolineato che il datore di lavoro è responsabile per non aver fornito una formazione adeguata e per non aver attuato le misure di sicurezza necessarie. Anche se il lavoratore era esperto, la formazione specifica è fondamentale per garantire la sicurezza sul lavoro. La mancanza di vie di fuga e la presenza di letame sul pavimento hanno reso impossibile al lavoratore sfuggire dall’attacco del toro.

 

La Cassazione ha respinto l’argomentazione dell’imputato secondo cui l’attacco del toro non era prevedibile e che il lavoratore avrebbe potuto scavalcare la recinzione per mettersi in salvo. La mancanza di vie di fuga e le condizioni del pavimento hanno impedito al lavoratore di sfuggire all’attacco. La Corte ha anche sottolineato che l’ assenza di formazione ha reso il lavoratore incapace di gestire la situazione di emergenza.

 

La testimonianza del veterinario presente ha confermato che il toro era molto irrequieto e che aveva consigliato di non entrare nel box con l’animale. L’imputato aveva ignorato queste indicazioni, entrando nel recinto e causando indirettamente la morte del lavoratore.

 

La Cassazione ha respinto la richiesta dell’imputato di riconoscere l’attenuante del risarcimento del danno, rilevando l’assenza di prove documentali che dimostrassero il pagamento di una somma congrua agli eredi del lavoratore. La revoca della costituzione di parte civile non poteva essere considerata una prova di per sé sufficiente del risarcimento.

 

La Corte ha confermato la pena inflitta, ritenendo che la riduzione della pena operata dalla Corte di Appello fosse adeguata e ha respinto l’argomentazione dell’imputato secondo cui la pena non aveva tenuto conto del concorso di colpa della persona offesa, rilevando che le sentenze di merito non avevano riscontrato tale concorso.

 

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando per l’effetto il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.

 

La sentenza ribadisce principi fondamentali in materia di sicurezza sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro, sottolineando l'importanza decisiva della formazione e delle misure di sicurezza specifiche.

 

 

Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista

 

 

NB: Per il dettaglio della pronuncia della Corte di Cassazione si rimanda al testo integrale della sentenza inserita in Banca Dati.

 

 

 

Scarica la sentenza di riferimento:

Cassazione Sezione III penale – Sentenza n. 29746 del 22 luglio 2024 - Lavoratore caricato e ucciso da un toro. Assenza di vie di fuga e mancata formazione.

 


Creative Commons License Licenza Creative Commons


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Rispondi Autore: Giuliano Palotto immagine like - likes: 0
06/09/2024 (13:10:17)
Fino a quando continueremo a disquisire sulla forma dell'attestato, sui requisiti dell'enete di formazione, su quanto deve essere confortevole l'aula, ecc. ci saranno persone che escono di casa la mattina per andare al lavoro e non fanno ritorno.
Iniziamo a parlare di competenze e di come un datore di lavoro non può e non deve assegnare mansioni a lavoratori che non possano dimostrare adeguate competenze per svolgere il lavoro in sicurezza.
Rispondi Autore: raffaele scalese immagine like - likes: 0
08/09/2024 (09:59:43)
Anche se tardivo mi fa piacere aggiungere un mio commento (che però è un mio cruccio negli ultimi 40 anni)
L'articolo 41 della Costituzione
"
Articolo 41
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali [cfr. art. 43]."

Non viene letti per intero trascurando il secondo capoverso.

La cosa fa il paio con il 2087 del Codice Civile.

Ma sicuramente ove si valutasse opportunamente il terzo capoverso (sempre art 41 Costituzione) qualcosa si potrebbe fare.
(infatti c'è il richiamo ai Controlli ma non è menzionata esplicitamente la formazione)

La mia domanda:
E' possibile che per intraprendere una qualsiasi attività NON ci sia un OBBLIGO SPECIFICO di conoscere e dimostrare di conoscere i fondamenti della Sicurezza. ?
se non altro perla responsabilità verso gli altri che tale intrapresa comprende ?



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