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RSPP: la decorrenza dell’aggiornamento e la scadenza del 15 maggio 2018

RSPP: la decorrenza dell’aggiornamento e la scadenza del 15 maggio 2018

Indicazioni sull’aggiornamento per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione. Cosa richiede la normativa vigente?  Da quando decorre l’obbligo di aggiornamento quinquennale?

Brescia, 3 Mag – Sicuramente uno degli aspetti positivi dell’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016  - accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP/ASPP) - è stato quello di ridefinire la formazione di RSPP/ASPP chiarendo anche alcuni elementi che nel precedente Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 erano rimasti un po’ in ombra.

 

Stiamo parlando, ad esempio, del tema dell’aggiornamento di RSPP/ASPP a cui l’Accordo del 2016 dedica molto spazio (punto 9 e punto 10), spazio che si riduceva, invece, a poche righe nell’Accordo del 2006.


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Quali sono i contenuti e quante sono le ore di aggiornamento previste? Da quando decorre l’obbligo di aggiornamento quinquennale? Ci sono RSPP che dovrebbero completare l’aggiornamento entro il 15 maggio 2018?

 

Per rispondere ricordiamo quanto dice l’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 in tema di aggiornamento per RSPP/ASPP.

 

L’obbligo e i contenuti dell’aggiornamento per RSPP e ASPP

L’accordo ricorda innanzitutto che l'obbligo dell'aggiornamento “si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell'arco della vita lavorativa”. E, riguardo ai contenuti, l’aggiornamento “non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore”.

 

Vengono anche specificate le tematiche da trattare:

  • “aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
  • sistemi di gestione e processi organizzativi;
  • fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
  • tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

 

Ore e modalità di aggiornamento RSPP/ASPP

Le ore minime complessive, come era anche nell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, variano in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:

  • ASPP: 20 ore nel quinquennio
  • RSPP: 40 ore nel quinquennio

Si sottolinea poi che è “preferibile”, ma non obbligatorio, che il monte ore complessivo di aggiornamento “sia distribuito nell'arco temporale del quinquennio”.

 

Inoltre l’aggiornamento, che può essere ottemperato, secondo le condizioni indicate nell’accordo, anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, “è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo i criteri previsti nell'allegato II” (“Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning”).

 

Rimandiamo, anche in questo caso, alla lettura integrale dell’Accordo che riporta ulteriori indicazioni sulle modalità di aggiornamento della formazione dei responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione.

 

Scadenze e decorrenza dell'aggiornamento

Veniamo finalmente al nocciolo della questione, le scadenze e la decorrenza dell’aggiornamento.

 

Premettiamo che, per quanto riguarda questo aspetto (trattato al punto 10 dell’Accordo), non è in realtà tutto chiaro. E rimandiamo alla lettura dell’articolo “ Come si calcola il quinquennio di aggiornamento?” che riporta diverse interpretazioni testuali in merito alla determinazione del quinquennio di aggiornamento di RSPP/ASPP auspicando anche future circolari o note di chiarimento.

 

Riprendiamo ora quello che dice l’ Accordo del 7 luglio 2016 in materia di decorrenza dell’aggiornamento.

 

Si indica che fermo restando quanto previsto dallo stesso accordo al punto 8 (riconoscimento formazione pregressa), l’aggiornamento “ha decorrenza quinquennale e parte dalla conclusione del Modulo B comune”.

 

Tuttavia per i “soggetti esonerati, ai sensi dell’art. 32, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e punto 1, allegato A, del presente accordo, l’obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:

  • dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
  • dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008”.

 

Ricordiamo il contenuto del citato comma 5 dell’articolo 32 del Testo Unico:

 

Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

(…)

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

E il primo allegato dell’ Accordo del 7 luglio 2016 riporta, nel dettaglio, l’elenco delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008.

 

Alla luce di quanto indicato nella normativa, possiamo dunque parlare di scadenza del 15 maggio 2018 (il giorno da cui partirebbe teoricamente il secondo quinquennio di aggiornamento), non per tutte le categorie di RSPP, ma solo per i soggetti esonerati, alla data di entrata in vigore del decreto 81/2008, dalla formazione di base perché avevano una laurea considerata idonea, con riferimento alle lauree riportate all’articolo 32 o all’Allegato dell’Accordo.

Tuttavia è bene tenere presente che dal 2008 ad oggi, un singolo RSPP potrebbe aver svolto corsi di formazione che hanno variato l'originale scadenza del quinquennio (l'aggiornamento ha decorrenza quinquennale e “parte dalla conclusione del Modulo B comune”) e quindi, in questo caso, la scadenza del 15 maggio 2018 non sarebbe più un riferimento.

 

In definitiva la scadenza del 15 maggio 2018 - entro il 14 maggio RSPP e ASPP dovrebbero aver maturato il credito formativo richiesto dalla normativa – varrebbe solo per RSPP e ASPP che hanno fatto un corso di aggiornamento, per tutto il monte ore previsto, vicino alla prima scadenza del 15 maggio 2013.

 

Concludiamo segnalando, per gli eventuali RSPP e ASPP ritardatari che non riusciranno a raggiungere il monte ore richiesto, che l'Accordo segnala che “l'assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, qualora previsti, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata. In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto”.

 

 

RPS

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 7 luglio 2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

 

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Rispondi Autore: Dani Mass - likes: 0
03/05/2018 (08:11:19)
Ho una domanda :mi sono laureato nel 2008, ho iniziato a lavorare come rspp nel 2015 dopo aver terminato il modulo C, quante ore di aggiornamento dovrei fare secondo voi? Dall'ordine mi hanno detto che occorre solo un aggiornamento di 40 ore per il periodo precedente al 2015. Dal 2015 in poi garantire almeno otto crediti annuali, è corretto il ragionamento ?
Rispondi Autore: mf - likes: 0
03/05/2018 (08:32:20)
non ci capisco più niente. Scusate ma non bisogna dimostrare ogni giorno che nel quinquennio antecedente, si debba avere almeno 40 ore di aggiornamento?
Rispondi Autore: Marco Zanchin - likes: 0
03/05/2018 (09:03:54)
Premesso che un chiarimento sarebbe necessario (si aspetta ancora un aggiornamento dell' Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016) la mia opinione è che i 5 anni devono essere conteggiati dalla data di conclusione del Modulo B. Per coloro che non hanno mai frequentato il modulo B la data da cui conteggiare l'aggiornamento quinquennale è il 15 maggio 2008. Quanto scritto nell'Accordo del 2016 "dimostrare ogni giorno che nel quinquennio antecedente, si debba avere almeno 40 ore di aggiornamento" non sta in piedi tecnicamente, a meno che non si consideri che "antecedente" significa il quinquennio già scaduto.
Rispondi Autore: AC - likes: 0
03/05/2018 (09:05:58)
Questo argomento continua a suscitare, da anni e nonostante aggiornamenti, circolari, ecc.
Ad esempio, io faccio parte della categoria degli esonerati mod. A-B art. 32, ed ho conseguito la laurea L7 (nel dicembre 2007) e, due anni dopo, la 38/S (il 7 ottobre 2009).
Ora, essendo entrambe valide per l'esonero, da quale data calcolo il primo quinquennio (15 maggio 2008 oppure 7 ottobre 2009?)
Rispondi Autore: Francesco B. - likes: 0
03/05/2018 (10:27:35)
Sono un "vecchio" ing, sia per nascita (metà secolo scorso) che per corso di laurea (vecchio ordinamento), che per "anzianità" di servizio (da prima del primo accordo stato regioni). Ho fatto il primo ciclo di aggiornamento (104 ore di ore per tutti gli ateco) tra il 2007 e il 2012, 49 ore tra il marzo 2012 e il maggio 2017 e 20 ore nel 2018.
Scusate ma non ci capisco più nulla...
Rispondi Autore: Marco Zanchin - likes: 0
03/05/2018 (13:10:55)
Anch'io sono un "vecchio ingegnere" e ho calcolato su me stesso le date e decorrenze degli aggiornamenti; Egregio Francesco, io penso che lei è perfettamente in regola con gli aggiornamenti: se aveva incarichi di RSPP da prima del 2006 ha completato il primo ciclo di aggiornamenti (2007-2012) superando le 100 ore previste all'epoca (per chi esercitava in diversi macrosettori). Nel secondo ciclo (2012-2017) bastavano 40 ore (potenza dell'Accordo 7 luglio 2016) e quindi lei (con 49 ore) al momento è perfettamente in regola . Il terzo ciclo quinquennale le scadrà nel febbraio 2022....ha tutto il tempo ....saluti
Rispondi Autore: Dani Mass - likes: 0
03/05/2018 (13:37:34)
Quindi, chi ipoteticamente inizia a lavorare da oggi come RSPP (completando il modulo B) quante ore dovrebbe fare di aggiornamento? 80?140?Domanda retorica che cela un'assurdità di fondo, che senso ha fare un AGGIORNAMENTO per un periodo passato? E quelli che tra 10 anni faranno i rspp dovranno fare 160 ore?
Rispondi Autore: Oscar Michelini - likes: 0
03/05/2018 (21:41:15)
Buonasera a voi, sono un titolare di azienda che ha conseguito l'attestato di RSPP aziendale, in
quest'articolo non si menziona questa categoria come mai? Dovevo eseguire il monte ore per il rinnovo automatico? Da quanto posso dedurre il mio consulente ha fatto cilecca.
Rispondi Autore: Marco Zanchin - likes: 0
03/05/2018 (23:51:33)
Nel momento in cui uno frequenta e supera positivamente il modulo B (oggi chiamato Modulo B comune), azzera il suo passato relativamente all'aggiornamento; infatti la necessità di aggiornamento si configura sempre dalla conclusione del Modulo B. Quindi una persona che, magari RSPP da molti anni senza aver svolto aggiornamenti, completi un corso Modulo B , sarà tenuta a frequentare le 40 ore entro 5 anni e basta; nel momento che si regolarizza la posizione con il modulo B, si parte da zero.
La formazione e l'aggiornamento per i titolari (datori di lavoro) che svolgono la funzione di RSPP seguono regole diverse, definite dall'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011. Sono previsti corsi di durata inferiore e anche gli obblighi di aggiornamento sono limitati.
Rispondi Autore: KO Tecnico - likes: 0
07/05/2018 (18:57:35)
L'inciso "in ogni istante" al punto 10, quarto periodo, dell'Accordo CSR citato avrà un senso nella direzione che esclude rigidità al quinquennio? Ergo l'interpretazione qui riportata (le scadenze al 15 maggio 2018) a mio avviso è errata. Non aiuta l'accordo che è scritto davvero male in più punti, con contraddizioni anche con normative precedenti ancora in vigore.
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
07/05/2018 (20:31:17)
Attenzione, l'articolo non riporta che secondo l'ASR 07/07/2016 per l'RSPP vale il quinquennio dinamico. Ovvero il professionista deve dimostrare in ogni caso di possedere le 40 ore nei 5 anni precedenti e questo IN OGNI ISTANTE, cosa che fa decadere la questione del quinquennio rigido come sopra riportato.

Punto 10 dell'ASR 07/07/2016

"In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, IN OGNI ISTANTE, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto (40)"

Quindi, se si rispetta IN OGNI ISTANTE tale requisito (facendo l'integrale nel tempo per T che va dal momento della verifica ai 5 anni precedenti), risulta automaticamente assolto anche l'ipotetica scadenza del regime rigido, che pertanto, con tale disposizione, viene a cadere.

In più, per chi si aggiorna anche come CSP/CSE, in automatico riceve anche crediti per RSPP.

Saluti
GG
Rispondi Autore: TOMMASO CONTE - likes: 0
11/06/2018 (12:00:20)
IO HO UN ATTESTATO PER RSPP DEL 1997 E UN MODULO C AGGIORNAMENTO DEL 2008.
SONO DIPENDENTE CON DELEGA DI INCARICO. MI è SCADUTO TUTTO O POSSO FARE UN AGGIORNAMENTO E METTERE TUTTO IN PARI?
Rispondi Autore: Michele Truglio - likes: 0
30/07/2018 (10:01:10)
salve, ho conseguito il corso RSPP ateco 4 nell'agosto 2012, con scadenza nel 2017. L'anno scorso ad agosto, mi sono iscritto ad un corso di aggiornamento e-learning settore B3,B4,B5,B6,B7 di 60, che ho completato a febbraio di quest'anno. Chiedendo un chiarimento all'ente formatore circa la corrispondenza degli ateco sopraindicati con il vecchio ateco 4, mi sono sentito dire che il corso completato ad inizio anno non è più valido, poiché da settembre era entrato in vigore il nuovo accordo stato-regioni e pertanto non avrei potuto conseguirlo, ma per problemi della piattaforma web, ho completato il corso normalmente. Ora l'ente mi ripropone di rifare il corso da 40 che copre tutti gli ateco, ( o quasi tutti ) ai sensi del nuovo accordo stato regioni scontandomi l'importo già pagato. Mi chiedo a questo punto, è se è veramente così? il corso che ho conseguito a febbraio non ha più validità e devo ripetere un corso da 40h a fronte delle 60h già fatte? i contenuti sono così diversi ? Vi sarei grato di un riscontro sul tema.
grazie
MT
Rispondi Autore: alessandro malu - likes: 0
08/11/2019 (11:34:03)
Buongiorno, volevo porvi un quesito.
Sono un titolare artigiano che svolge attività di impianti elettrici, nel 2009 esattamente a giugno ho svolto il corso di rspp datore di lavoro presso la Cna.
Nel 2018 nel mese di dicembre ho svolto il corso di aggiornamento di 14 ore.
Ora per potermi notificare in un cantiere mi richiedono il corso di 48 h, additando il fatto che l’aggiornamento è stato fatto in ritardo.
Io sapevo che in caso di mancato aggiornamento veniva congelata la funzione di rspp sino a svolgimento del corso.
In attesa di determinazioni porgo distinti saluti
Alessandro
Rispondi Autore: Stefano A - likes: 0
14/11/2019 (17:43:16)
Ciao a tutti,
le 40 ore di formazione di aggiornamento sono da basarsi sul quinquennio successivo al primo corso giusto?
Se una risorsa esegue il corso da RSPP nel 2015 i 5 anni per eseguire 40 h saranno dal 2015 al 2020.
In attesa di vs indicazioni suggerimenti e/o conferme porgo cordiali saluti
Rispondi Autore: Franco - likes: 0
09/10/2020 (13:00:57)
Facciamola semplice, spesso sviscerando troppo un argomento ci si incarta...2008 ho la qualifica rspp mod A, B, C. esercito la professione per i 5 anni "coperti" dal corso. e dal 2014 fino al 2020 non esercito piu' ergo nonm mi sono mai aggiornato(mod B) ora devo riprendere, e faccio aggiornamento mod B 40 ore! e sono coperto per altri 5 anni! corretto? grazie

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