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Rischio macchina: idoneità, formazione, informazione e addestramento

Rischio macchina: idoneità, formazione, informazione e addestramento
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

06/12/2021

Una guida si sofferma sull’utilizzo in sicurezza delle macchine e riporta utili indicazioni sull’idoneità dei lavoratori e sulla loro formazione, informazione e addestramento. I suggerimenti della guida e le indicazioni normative.

Rischio macchina: idoneità, formazione, informazione e addestramento

Una guida si sofferma sull’utilizzo in sicurezza delle macchine e riporta utili indicazioni sull’idoneità dei lavoratori e sulla loro formazione, informazione e addestramento. I suggerimenti della guida e le indicazioni normative.

Monza, 6 dic – Nei luoghi di lavoro per poter arrivare ad un uso sicuro delle macchine presenti è necessario “impostare un processo che integri la messa a disposizione di un’attrezzatura con caratteristiche tecniche conformi al dettato legislativo (cioè ‘macchine a norma’) con ambienti e modi operativi adeguati, all’interno di un’organizzazione lavorativa in cui solo un lavoratore adeguatamente informato, formato e addestrato possa utilizzarla, sotto lo sguardo vigile di un preposto”.

A sottolineare in questi termini l’importanza della formazione e a offrire molti spunti per migliorare la sicurezza delle macchine è il documento “ Utilizzo in sicurezza delle macchine. Guida per le imprese” prodotto dall’ ATS Brianza ed elaborato attraverso il lavoro del gruppo “Sicurezza macchine” costituito nell’ambito del Comitato di Coordinamento Provinciale di Monza e Lecco ex art.7 D.Lgs. 81/08.

 

Il documento, che affronta anche la gestione della sicurezza delle macchine nel tempo, con una interessante disamina sulla manutenzione preventiva, riporta indicazioni normative e non sull’idoneità e sulla formazione/informazione e addestramento dei lavoratori.

 

L’articolo si sofferma, in particolare, sui seguenti argomenti:

  • Idoneità e dispositivi di protezione dei lavoratori
  • La formazione dei lavoratori e i comportamenti sicuri
  • Trasferire le conoscenze con l’informazione e l’addestramento
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Formazione sui rischi specifici degli operatori che utilizzano macchine utensili e carrelli elevatori (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

 

Idoneità e dispositivi di protezione dei lavoratori

Gli autori accennano innanzitutto all’idoneità dei lavoratori e affrontano il tema della fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

 

A questo proposito si indica che, con riferimento al D.Lgs. 81/2008 (TU), il datore di lavoro, nell’affidare i compiti ai lavoratori, “deve tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza e deve fornire i necessari e idonei DPI per la riduzione dei rischi residui indicati nel manuale d’uso o derivanti dall’esito della valutazione dei rischi”.

 E qualora sia necessaria la sorveglianza sanitaria, “il lavoratore deve essere sottoposto a visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Successivamente è fatto obbligo al datore di lavoro d’ inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria”.

 

La formazione dei lavoratori e i comportamenti sicuri

Si sottolinea poi che la formazione dei lavoratori, sempre con riferimento al TU, “rappresenta una parte fondamentale del cammino educativo indirizzato a conseguire ‘competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi’”.

 

La formazione “costituisce per ciascun lavoratore un’insostituibile occasione di acquisizione di consapevolezza, volta a comprendere quanta importanza riveste, per la salute e sicurezza propria e degli altri, l’adozione di comportamenti lavorativi corretti. Il rischio, infatti, inteso come probabilità di accadimento di un evento dannoso, è strettamente correlato a scelte organizzative e a comportamenti lavorativi impropri, scorretti o sbagliati”.

La formazione è, dunque, “il processo attraverso il quale sono quindi trasferite conoscenze e competenze, con l’obiettivo di insegnare al lavoratore in particolare come identificare, ridurre e gestire i rischi”. E la sua efficacia “deve dunque essere adeguatamente verificata, allo scopo di indurre e garantire comportamenti lavorativi corretti”.

 

Si segnala che è importante nei percorsi formativi:

  • “adattare il più possibile forme e contenuti delle attività di apprendimento ai differenti operatori presenti in azienda”;
  • “utilizzare un linguaggio semplice e diretto, ma non riduttivo”;
  • “sottolineare gli aspetti essenziali legati ai comportamenti inerenti alla prevenzione dei rischi, evitando una mera trasmissione nozionistica degli aspetti normativi”.

 

In particolare il D.Lgs. 81/2008, prevede che (art.37): ‘la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose’.

 

Nel documento si rimanda, per ulteriori approfondimenti, a precedenti guide e piani mirati di prevenzione.

 

Trasferire le conoscenze con l’informazione e l’addestramento

Si ricorda poi che la formazione non deve essere confusa con altri due importanti momenti di conoscenza e consapevolezza dei rischi: l’informazione e l’addestramento, “che in base al D.Lgs.  81/2008, costituiscono altrettanti obblighi per il datore di lavoro”.

 

Si indica che l’informazione è “un trasferimento più ‘immediato’ di conoscenze che servono il medesimo fine: identificare, ridurre e gestire i rischi”. Un trasferimento che può avvenire “attraverso diversi strumenti, quali opuscoli, materiale cartaceo, ma anche informazioni in loco, cartellonistica di sicurezza, ecc”.

 

Per addestramento s’intende, invece, “quel complesso di attività, gestite da personale esperto, dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro. Obiettivo dell’addestramento non è trasferire conoscenze o competenze teoriche, bensì quello di ‘fare apprendere l’uso corretto’, quindi insegnare ad operare, ad utilizzare, a manovrare, ecc”.

 

In particolare l’addestramento è “l’attività che più si concentra sul comportamento del lavoratore durante il lavoro, quando si trova di fronte ad attrezzature, macchine, impianti sostanze, DPI, ecc”. E deve essere effettuato “da persona esperta con alto grado di conoscenza specifica della macchina (ad esempio: un preposto), sul luogo di lavoro in particolare sulle corrette procedure (istruzione operative)”.

 

La guida consiglia, “per un addestramento efficace e rispondente all’obbligo normativo, di organizzare l’addestramento affinché sia:

  • pratico, operativo e realistico: deve svolgersi in affiancamento e utilizzando le macchine, le attrezzature, i DPI, ecc. riferiti alla prestazione da svolgere;
  • specifico: in grado di trasferire in modo esaustivo tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie affinché l’utilizzo della macchina sia sicuro; l’operatore dovrà conoscere gli aspetti specifici di sicurezza delle attività che deve svolgere sulla macchina, i DPI che deve utilizzare ecc.;
  • documentale: deve fornire e illustrare a chi viene addestrato gli strumenti informativi utili al raggiungimento dell’obiettivo (manuali d’uso e manutenzione, schede di sicurezza, documentazione a supporto dei DPI, ecc.);
  • adeguato: in termini di durata e ripetuto, a seconda dell’obiettivo, adeguato in termini linguistici, rispetto al destinatario; ad esempio può essere una buona prassi estendere l’addestramento del personale neoassunto a tutto il periodo di prova, generalmente corrispondente a 3 mesi;
  • verificato: deve avere una fase di verifica di efficacia, in cui il docente (o tutor) verifica l’avvenuto apprendimento; - documentato: spesso si dimentica, ma è fondamentale avere la possibilità di dare evidenza dell’attività di addestramento svolta, documentandola in forma scritta” (si fa riferimento ad un allegato della guida contenete la “scheda addestramento sul campo/verifica efficacia”).

 

Si segnala, infine, che è opportuno “verificare periodicamente l’efficacia dell’addestramento, ad esempio tramite l’attività di vigilanza dei preposti, di audit del SPP, di analisi degli eventi che accadono ( infortuni e near miss)”.

 

Ricordiamo, in conclusione, che la guida riporta anche utili riferimenti o spunti per la progettazione delle iniziative di formazione con riferimento alle dinamiche d’infortunio realmente accaduti in contesti simili e riportate, ad esempio, nel sito correlato alla Campagna informativa " Impariamo dagli errori".

 

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

ATS Brianza, “Utilizzo in sicurezza delle macchine. Guida per le imprese”, documento elaborato dal gruppo “Sicurezza macchine” costituito nell’ambito del Comitato di Coordinamento Provinciale di Monza e Lecco ex art.7 D.Lgs. 81/08, Rev.25a del 19 giugno 2020.

 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.


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