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Quando entrano in vigore gli accordi Stato Regioni?

Gli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2012, relativi alla formazione sulla sicurezza, entrano in vigore il 26 gennaio 2012. Di Rolando Dubini.

 
Aggiornamento del 18.08.2012
Pubblicate le Linee Guida Applicative degli accordi stato Regioni del 21.12.2011 che che chiariscono definitivamente che è stata decisa un'impostazione giuridica diversa per questo caso e che la data di entrata in vigore è: 11 gennaio 2012
 
"Quanto agli accordi in oggetto, si ritiene opportuno puntualizzare che essi si sono perfezionati con l’approvazione in Conferenza Stato-Regioni, avvenuta in data 21 dicembre 2011. Tanto premesso, in considerazione della circostanza che in diversi punti degli accordi in questione si prevedono taluni termini avendo riguardo o alla “pubblicazione” o alla “entrata in vigore” degli accordi medesimi, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano convengono che tali termini si debbano in ogni caso identificare sempre nella data dell’11 gennaio 2012, data di pubblicazione degli accordi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."
 
 
 
Di Rolando Dubini, avvocato del foro di Milano
 
La Conferenza Stato Regioni ha approvato il 21 dicembre 2011 l'“Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome per la Formazione dei Lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni” e in pari data l'altro “Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
 
Tali accordi sulla formazione seguono il precedente accordo: CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006 “Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro” già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14/2/2006.
1. Entrata in vigore
I nuovi accordi del 2011 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 8 del 11 gennaio 2012.
Per quel che riguarda la data di entrata in vigore di detti decreti, è del tutto evidente che tutti e tre sono entrati in vigore allo stesso modo, senza alcuna differenziazione tra loro. Possiamo perciò utilizzare il primo accordo, quello del 2006, per individuare il momento esatto dell'entrata in vigore delle citate disposizioni in materia di formazione per i vari soggetti aziendali e/o della prevenzione.
 
In esso si afferma chiaramente l'esistenza di una disciplina transitoria:
 
“1.1. Termine per l’ attivazione dei corsi formativi
Il termine per l’attivazione dei percorsi formativi, considerata la necessità di mettere a punto gli aspetti organizzativi per l’avvio del nuovo sistema, è di un anno, a partire dalla data di pubblicazione del presente accordo sulla Gazzetta Ufficiale, ferma restando, sino all’attivazione dei corsi stessi, la disciplina transitoria di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 195 del 2003”.
 
Il punto rilevante e dirimente è la data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a partire dal quale l'accordo Stato Regioni per la formazione RSPP aveva individuato un periodo transitorio di messa a punto.


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I recenti accordi del dicembre 2011 ugualmente prevedono un termine dilatorio. Ad esempio l'accordo per la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti, dopo aver in premessa fatto riferimento alla pubblicazione per la vigenza del provvedimento, così recita:
 
“10. … In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi”.
 
Dunque anche per i recenti accordi l'entrata in vigore è correlata alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (11 gennaio 2012).
 
L'accordo sulla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti è previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che così recita:
 
“Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
 
Dunque l'Accordo è un atto avente forza normativa in quanto è parte integrante dell'articolo 37 D.Lgs. n 81/2008, un articolo sanzionato penalmente, e non può quindi non rientrare, per quanto attiene validità ed efficacia nei criteri di entrata in vigore validi per il Decreto Legislativo n. 81/2008 di cui è parte integrante e complementare, elemento costitutivo del precetto obbligo penalmente sanzionato.
 
Il codice penale prevede che all'art. 1 (Reati e pene: disposizione espressa di legge) che “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”, e l'art. 2 (Successione di leggi penali) “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”.
 
Il Codice civile all'art. 10 regola “Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti”
e prevede che “le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto”.
 
Ora per alcuni adempimenti è previsto un termine diverso e dilatorio, che si applica a partire dalla data della pubblicazione, mentre per tutti gli obblighi per i quali non è previsto un termine diverso, vale la regola generale, ovvero dell'entrata in vigore nel quindicesimo giorno successivo, avente l'accordo natura di atto normativo, integrativo dell'articolo 37 comma 1 D.Lgs. n. 81/2008 (per quel che riguarda la formazione dei lavoratori) che ha natura penale, e che quindi non può non soggiacere alle medesime regole di qualunque provvedimento normativo integrativo o modificativo del Testo Unico di sicurezza e igiene del lavoro.
 
2. Conclusioni
Conclusivamente può dirsi che, salvo laddove non sia stabilito un termine diverso, cosa che non si verifica nell'accordo, gli accordi entrano in vigore il giorno 15 dalla pubblicazione, ovvero entrano in vigore il 26 gennaio 2012, ed è da tale data, 26 gennaio 2012 che si calcolano i 12 mesi per i corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell'accordo per lavoratori, dirigenti e preposti, o 18 mesi dall'entrata in vigore per avviare alla formazione detti soggetti secondo le nuove disposizioni dell'accordo a partire dal 26 gennaio 2012, e perciò chi prima del 26 gennaio 2012 ha, con documento scritto avente data certa, programmato la conclusione di corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti entro il 26 gennaio 2013 può predisporre la formazione in modo non necessariamente e strettamente rispettoso di tutti i dettagli dell'accordo del 21 dicembre 2011, purché appunto completi il percorso formativo entro il 26 gennaio 2013.
Chi invece non si è avvalso di tale facoltà derogatoria, oppure dovrà formare neoassunti, avrà tempo fino al 26 luglio 2013 per completare il monte ore previsto dall'accordo 2011 per i diversi soggetti aziendali.
 
 
 
 
 
 


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Rispondi Autore: roberto febbo - likes: 0
13/01/2012 (08:38:19)
Avv. Dubini sempre chiaro e utilissimo per capire questo nuovo accordo stato-regioni sulla formazione.

Ma del conflitto di interessi delle associazioni datoriali e sindacali che contribuiscono a decidere le politiche della formazione e sono poi fortemente impegnati nel business a questa legata non dice nulla nessuno?
Rispondi Autore: Simona Consonni - likes: 0
13/01/2012 (09:45:51)
Buongiorno, non trovo corrispondenza tra quanto contenuto nel punto 2 "conclusioni" dell'articolo dell'avv. Dubini e il punto 10 "diposizioni transitorie" dell'Accordo. In particolare in quest'ultimo punto (primo paragrafo) si parla di 18 mesi ma riferiti solo alla formazione per dirigenti e preposti non anche per i lavoratori e che per i nuovi assunti il percorso formativo deve essere completato entro 60 gg dall'assunzione, non entro il 26 luglio 2013...Potreste chiarire meglio tale argomentazione? grazie
Rispondi Autore: Marco Colombo - likes: 0
13/01/2012 (10:49:46)
Non sarò politicamente corretto...ma giudico l'accordo pessimo. 1) 16 ore di formazione per i lavoratori sono tante, se si trattano gli argomenti con precisione ed efficacia, è sufficiente la metà del monte ore. 2) quante aziende saranno in grado di rispettare l'accordo? la mia percezione e i miei riscontri come consulente è che pochi datori di lavoro accetteranno di far "perdere" 2 giorni di lavoro per singolo lavoratore
Rispondi Autore: Andrea Perego - likes: 0
14/01/2012 (00:04:37)
Completamente d'accordo con Colombo.Mi trovo in una situazione paradossale:da una parte faccio il consulente per cui spiego gli accordi ai nostri clienti in materia di sicurezza, dall'altro faccio anche servizi per cui ho contestualmente ritirato da un corso preposti un collaboratore per evidenti motivi di costi e di operatività. Lunga vita al business della formazione che affosserà l'ennesimo afflato di sensibilità verso i temi della sicurezza e della salute dei lavoratori, siamo proprio italiani.
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
14/01/2012 (02:37:32)
Simona Consonni ha ragione, nell'articolo ci sono due refusi. i 12 mesi e i 18 mesi ovviamente riguardano solo dirigenti e preposti.
Ecco l'articolo corretto:
Gli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2012, entrano in vigore il 26 gennaio 2012
di Rolando Dubini
avvocato del foro di Milano

1. Entrata in vigore
La Conferenza Stato Regioni ha approvato il 21 dicembre 2011 l'“Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome per la Formazione dei Lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni” e in pari data l'altro “Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Tali accordi sulla formazione seguono il precedente accordo: CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006 “Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro” (Atto n. 2407) già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14/2/2006.
I nuovi accordi del 2011 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 8 del 11-1-2012. Per quel che riguarda la data di entrata in vigore di detti decreti, è del tutto evidente che tutti e tre sono entrati in vigore allo stesso modo, senza alcuna differenziazione tra loro.
Possiamo perciò utilizzare il primo accordo, quello del 2006, per individuare il momento esatto dell'entrata in vigore delle citate disposizioni in materia di formazione per i vari soggetti aziendali e/o della prevenzione.
In esso si afferma chiaramente l'esistenza di una disciplina transitoria:
“1.1. Termine per l’ attivazione dei corsi formativi
Il termine per l’attivazione dei percorsi formativi, considerata la necessità di mettere a punto gli aspetti organizzativi per l’avvio del nuovo sistema, è di un anno, a partire dalla data di pubblicazione del presente accordo sulla Gazzetta Ufficiale, ferma restando, sino all’attivazione dei corsi stessi, la disciplina transitoria di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 195 del 2003”.

Il punto rilevante e dirimente è la data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a partire dal quale l'accordo Stato Regioni per la formazione rspp aveva individuato un periodo transitorio di messa a punto.
I recenti accordi del dicembre 2011 ugualmente prevedono un termine dilatorio, ad esempio l'accordo per preposti e dirigenti, dopo aver in premessa fatto riferimento alla pubblicazione per la vigenza del provvedimento, così recita: “10. … In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalita' di svolgimento dei corsi”.
Dunque anche per i recenti accordi l'entrata in vigore è correlata alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (11 gennaio 2012).
L'accordo sulla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti è previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che così recita:
“Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Dunque l'Accordo è un atto avente forza normativa in quanto è parte integrante dell'articolo 37 D.Lgs. n 81/2008, un articolo sanzionato penalmente, e non può quindi non rientrare, per quanto attiene validità ed efficacia nei criteri di entrata in vigore validi per il Decreto Legislativo n. 81/2008 di cui è parte integrante e complementare, elemento costitutivo del precetto obbligo penalmente sanzionato.
Il codice penale prevede che all'art. 1 (Reati e pene: disposizione espressa di legge) che “
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”, e l'art. 2 (Successione di leggi penali) “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”.
Il Codice civile all'art. 10 regola “Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti”
e prevede che “le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto”.
Ora per alcuni adempimenti è previsto un termine diverso e dilatorio, che si applica a partire dalla data della pubblicazione, mentre per tutti gli obblighi per i quali non è previsto un termine diverso, vale la regola generale, ovvero dell'entrata in vigore nel quindicesimo giorno successivo, avente l'accordo natura di atto normativo, integrativo dell'articolo 37 comma 1 D.Lgs. n. 81/2008 (per quel che riguarda la formazione dei lavoratori) che ha natura penale, e che quindi non può non soggiacere alle medesime regole di qualunque provvedimento normativo integrativo o modificativo del Testo Unico di sicurezza e igiene del lavoro.
2. Conclusioni
Conclusivamente può dirsi che, salvo laddove non sia stabilito un termine diverso, cosa che non si verifica nell'accordo, gli accordi entrano in vigore il giorno 15 dalla pubblicazione, ovvero entrano in vigore il 26 gennaio 2012, ed è da tale data, 26 gennaio 2012 che si calcolano i 12 mesi per i corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell'accordo per dirigenti e preposti, o 18 mesi dall'entrata in vigore per avviare alla formazione detti soggetti secondo le nuove disposizioni dell'accordo a partire dal 26 gennaio 2012, e perciò chi prima del 26 gennaio 2012 ha con documento scritto avente data certa programmato la conclusione di corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti entro il 26 gennaio 2013 può predisporre la formazione in modo non necessariamente e strettamente rispettoso di tutti i dettagli dell'accordo del 21 dicembre 2011, purchè appunto completi il percorso formativo entro il 26 gennaio 2013. Chi invece non si è avvalso di tale facoltà derogatoria, oppure dovrà formare neoassunti, avrà tempo fino al 26 luglio 2013 per completare il monte ore previsto dall'accordo 2011 per i diversi soggetti aziendali.


Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
14/01/2012 (02:40:20)
Le conclusioni sono queste:
2. Conclusioni

Conclusivamente può dirsi che, salvo laddove non sia stabilito un termine diverso, cosa che non si verifica nell'accordo, gli accordi entrano in vigore il giorno 15 dalla pubblicazione, ovvero entrano in vigore il 26 gennaio 2012, ed è da tale data, 26 gennaio 2012 che si calcolano i 12 mesi per i corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell'accordo per dirigenti e preposti, o 18 mesi dall'entrata in vigore per avviare alla formazione detti soggetti secondo le nuove disposizioni dell'accordo a partire dal 26 gennaio 2012, e perciò chi prima del 26 gennaio 2012 ha con documento scritto avente data certa programmato la conclusione di corsi di formazione per dirigenti e preposti entro il 26 gennaio 2013 può predisporre la formazione in modo non necessariamente e strettamente rispettoso di tutti i dettagli dell'accordo del 21 dicembre 2011, purchè appunto completi il percorso formativo entro il 26 gennaio 2013. Chi invece non si è avvalso di tale facoltà derogatoria, oppure dovrà formare neoassunti, avrà tempo fino al 26 luglio 2013 per completare il monte ore previsto dall'accordo 2011 per i diversi soggetti aziendali.

Rispondi Autore: SERGIO MORANDO - likes: 0
14/01/2012 (14:28:12)
Accordi..ora in vigore sulle sicurezze preposti D.Lgs 81/2008 ma non so se ci fanno caso anche gli Ispettori del Lavoro Ispettori ASL SPRESAL ISPESL INAIL Carabinie Vigili del Fuoco Ispettivi etc. " che" sulle varie emittenti televisive (Polizia non faccio..nomi di queste per non fare pubblicità gratuita ) su queste emittenti televisive sia Nazionali che Regionali faccio notare agli Ispettori in generale che senza dovere addentrarsi personalmente..con mandati ispettivi in multinazionali ditte etc. si vedono ogni qual'volta vi è un servizio televisivo di varia natura dentro alle aziende.. si vedono continuamente ripresi vari Lavoratori che adoperano macchinari pericolosi senza i D.P.I. di protezione..se notate..vi sono Operai senza guanti che adoperano flessibili (smerigliatrici) saldatori senza protezione del corpo..carrellisti senza uso di cinture etc. caschi quasi mai.. e neppure i proteggi timpani..etc.etc.etc. Questi filmati andrebbero inseriti a prove nei vari Tribunali ..e fare capire ancora amolti che fanno finta di sapere..o fare..che in realtà in Italia si continuano a violare le leggi articoli dell'Unione Europea ! D.Lgs 81/2008 e come sempre..le antecedenti 626. Spero che essendo scritto tutto in minuscolo..si capiscano gli intenti ugualmente in Italia serve prevenzione vera e reali ispezioni come appena accaduto ora nel Naufragio della Concordia..si sa che sui traghetti..navi da crociera etc. il Personale di Bordo Navigante NON è tutto assunto con i regolari libretti di navigazione internazionali con i relativi corsi obbligatori di validità internazionale del Ministero Della Navigazione e Dei Trasporti .. molto personale navigante che lavora sopra alle navi..con certi contratti NON ha nessun corso sicurezza ed evacuazione ed aiuto passeggeri! Non è a libretto navigazione ! Pertanto non possono come si deve aiutare altri in casi estremi ! Lavorando senza libretto navigazione ma a passaporto o con contratti di ditte di terra che come al solito non rispettano le leggi D.L.gs 81/2008
Morando Sergio
Rispondi Autore: Manuele Messineo - likes: 0
16/01/2012 (10:33:39)
Per un'azienda classe rischio A, è stato presentato un piano formativo a Dicembre 2011 che prevede 4 ore di formazione per ciascun lavoratore sugli argomenti sia relativi alla formazione generale sia a quella specifica.
La conclusione è prevista per gennaio 2013. Anche se di durata in ore minore, tale formazione è conforme al nuovo accordo rispetto ai contenuti. Ai sensi del nuovo accordo,sarà dunque riconosciuta valida l'attestazione conseguente? L'azienda potrà quindi ritenersi in obbligo solo di svolgere le successive ore di aggiornamento?
Rispondi Autore: andrea di gennaro - likes: 0
23/01/2012 (18:29:58)
Buongiorno a tutti.
Ma qualcuno mi spiega gli art. 10 e 11?
Se sono un preposto formato non oltre 5 anni fa posso fare il modulo per preposti entro 18 mesi? O sfruttare questo tempo per fare un corso che somiglia a questo dell'Accordo entro 12 mesi?
E un preposto che non fa corsi da più di 5 anni se la cava facendo solo l'aggiornamento entro 12 mesi?
Nel paragrafo dopo si dice (sic!), che la formazione specifica per i preposti va fatta "in ogni caso" entro 12 mesi?
Ma ho tempo 18 mesi o 12 mesi?
Se ho capito bene un preposto che ha formazione molto datata (+ di 5 anni) deve fare 8 ore + 6 (modulo preposti + aggiornamento) entro 12 mesi.
Mentre chi (preposto) ha fatto formazione più di recente (entro i 5 anni) ha 6 mesi in più ma solo se segue l'accordo (altrimenti ha 12 mesi e può seguire un programma simile). Farà in ogni caso l'aggiornamento tra circa 5-6 anni.
E' corretto?
Grazie
Andrea
Rispondi Autore: simona rossi - likes: 0
23/01/2012 (19:26:51)
Ho lo stessa domanda di Manuele Messineo. Lasciamo perdere preposti e dirigenti.
Se non ho neoassunti ma LAVORATORI già assunti e non ancora formati, posso portare avanti il discorso formazione con un piano che inizia a gennaio 2012 e finisce a dicembre 2012 uguale all'accordo tranne che nella durata in ore (nel mio caso, rischio basso, 2+2 invece di 4+4)?
E se sono stati formati da più di 5 anni invece dell'aggiornamento 6h posso rifare la formazione con lo schema 2+2?
Grazie avvocato|!
Rispondi Autore: anna iannelli - likes: 0
23/02/2012 (08:02:03)
Buongiorno! Chiedo cortesemente se il riferimento alla "data di pubblicazione" anzichè di "entrata in vigore" riportato in diversi punti dell'accordo (es. al punto 7 dell'accordo per DLSPP) sia corretto, ovvero se si debba sempre fare riferimento alla data di entrata in vigore.
Grazie infinite, cordiali saluti.
Rispondi Autore: Giuseppe Dignitoso - likes: 0
16/03/2012 (11:03:01)
E' necessario che l'accordo stato regioni sulla formazione dei lavoratori in tema di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro sia più ampiamente divulgato presso aziende private ed enti pubblici.
un saluto
perito ind.Giuseppe Dignitoso R.S.P.P. ASP di Vibo Valentia
Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0
19/01/2013 (09:44:43)
Nessuno o pochi parlano dell'Accordo sulla formazione dei datori di lavoro.
Spesso un "nuovo" datore di lavoro necessita urgentemente della formazione e dell'attestato: una volta si faceva un attestato e poi con calma si procedeva alla formazione anche andando presso l'azienda tre o quattro volte.
Oggi ciò non è più possibile !
Il datore di lavoro non può aspettare la programmazione di un corso che si terrà magari dopo uno, due o tre mesi.
Come fare ?

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