Quali corsi su sicurezza sul lavoro possono essere svolti in e-learning?
Brescia, 6 Ott – Se la formazione alla sicurezza sul lavoro è la “chiave di volta” di ogni strategia di prevenzione e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in ogni ambiente di lavoro, in realtà solo una formazione che sia rigorosa ed efficace può incidere realmente sui comportamenti dei lavoratori.
E questo vale anche per la formazione in modalità e-learning che, come messo in luce da diversi articoli di PuntoSicuro sulla qualità della formazione, non sempre viene proposta con il rigore necessario o in modo conforme a quanto richiesto dalla normativa.
Per questo motivo torniamo oggi a parlare di formazione alla sicurezza cercando di soffermarci sulla formazione e-learning, sulle indicazioni normative partendo da un seminario che si è tenuto il 13 settembre 2017 durante la manifestazione modenese “ Ambiente Lavoro Convention” e che è stato organizzato dall’azienda Mega Italia Media srl in collaborazione proprio con il nostro giornale e con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulla qualità della formazione.
Il seminario “ Il rigore didattico nella formazione obbligatoria in modalità e-learning su salute e sicurezza”, che ha visto una buona partecipazione di pubblico e una ricca interazione con i relatori, si è soffermato sulla normativa, sulle esperienze positive e sul rigore didattico necessario per erogare una formazione e-learning che possa essere in grado di incidere sui comportamenti dei lavoratori.
Per comprendere, a livello normativo, quali siano i limiti e i destinatari della formazione e-learning in Italia ci soffermiamo oggi su una relazione, a cura di Luigi Meroni ( Mega Italia Media srl), che ha presentato un utilissimo resoconto dell’evoluzione normativa su questa innovativa modalità formativa.
In “La formazione in e-learning in materia di salute e sicurezza” si ricorda, innanzitutto, che il Decreto Legislativo 81/2008 disciplina la formazione per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rimandando la definizione di durata, contenuti minimi e modalità formative a successivi Decreti e Accordi Stato-Regioni.
E vengono citati nella relazione in particolare:
- i due Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che definiscono la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti e datori di lavoro RSPP;
- l’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (sostituisce un precedente Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006) che definisce la formazione di Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e protezione e che, come vedremo, apporta sensibili cambiamenti anche ai due Accordi del 2011, ad esempio riguardo all’utilizzo della modalità e-learning.
Partendo da un breve excursus storico sull’e-learning in materia di sicurezza si segnala che la modalità "FAD" (formazione a distanza) era già prevista nel 2006 per i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP.
Ricordiamo, a questo proposito, che la “ formazione in e-learning”, un modello formativo interattivo attuato attraverso una piattaforma informatica online, si differenzia dalla “formazione a distanza” che avviene passivamente senza l'appoggio di tutor/mentor, con ridotti o inesistenti sistemi di tracciamento della formazione e senza interazioni fra allievo e tutor.
Veniamo poi agli Accordi Stato-Regioni del 2011 dove la “modalità e-learning” viene prevista per:
- la formazione generale per i Lavoratori;
- la formazione dei Preposti (punti da 1 a 5 di 8 complessivi del corso);
- la formazione dei Dirigenti;
- la formazione dei Datori di lavoro (modulo 1 e 2 di 4 previsti);
- i corsi di aggiornamento (tutte le figure);
- progetti formativi sperimentali regionali (formazione specifica dei Lavoratori e dei Preposti).
Arriviamo infine, in questo breve riassunto dell’evoluzione normativa, all’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 che amplia i corsi ammessi in e-learning. I corsi ammessi diventano:
- i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP;
- la formazione di base per RSPP e ASPP (Modulo A dei 3 previsti: A, B, C);
- la formazione generale per i Lavoratori;
- la formazione specifica per i Lavoratori (in attività a basso rischio);
- la formazione dei Preposti (punti da 1 a 5 di 8 complessivi del corso);
- la formazione dei Dirigenti;
- la formazione dei Datori di lavoro (modulo 1 e 2 di 4 previsti);
- i corsi di aggiornamento (tutte le figure);
- progetti formativi sperimentali regionali (formazione specifica dei Lavoratori e dei Preposti).
Senza dimenticare, continua il relatore, che “la formazione specifica in e-learning per le attività a basso rischio può essere erogata anche a lavoratori di aziende classificate a rischio medio o alto che non operino neanche saltuariamente nei reparti produttivi. E rimane la possibilità di attivare progetti formativi sperimentali regionali (nelle regioni dove sono attivabili) per la formazione specifica dei Lavoratori, anche per lavoratori di aziende classificate a rischio medio o alto, e dei Preposti (quindi anche i punti da 6 a 8 del programma)”.
Nella relazione si fa ad esempio riferimento alla Regione Lombardia e al Decreto della Direzione generale Salute del 6 novembre 2013 n. 10087 che prevede il "Riconoscimento della formazione specifica in modalità e-learning dei lavoratori in sanità".
Viene poi indicato che, sempre in relazione a quanto stabilito dall’Accordo del 2016, i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP hanno validità anche come aggiornamento per:
- Docenti-formatori per la sicurezza;
- Coordinatori per la Sicurezza.
E con riferimento a quanto contenuto in altre normative vigenti, ricordiamo che è prevista la modalità e-learning “anche per la formazione di operatori addetti all'utilizzo di attrezzature, quali le piattaforme elevabili, i carrelli elevatori, ecc. (solo i moduli normativo e tecnico, esclusi i moduli pratici)”. Senza dimenticare poi l’utilizzo dell’e-learning per la formazione ECM (Educazione Continua in Medicina) per il settore sanitario.
La relazione si sofferma poi su alcuni limiti.
Innanzitutto la modalità e-learning per i corsi in materia di salute e sicurezza “è da ritenersi valida solo se:
- “espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva;
- nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II dell'Accordo del 7 luglio 2016.
Infine nella relazione si segnala che a seguito dei limiti previsti dall'Accordo 2016, come riportati anche nell’allegato V dell’Accordo, riguardo all’utilizzo della modalità e-learning è “in via di definizione l'erogabilità e le modalità della formazione di:
- RLS (deve essere definita dalla Contrattazione collettiva, alcuni contratti già la prevedono);
- Addetti antincendio e al Primo Soccorso (deve essere definita da specifici Decreti ancora da emanare)”.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
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Rispondi Autore: Silvia Guberti - likes: 0 | 06/10/2017 (09:26:56) |
Nei corsi ammessi viene indicato: "i corsi di aggiornamento (tutte le figure)" si intende quindi anche Addetti Antincendio e Primo Soccorso oppure si intende per tutte le figure elencate nelle righe precedenti? |
Rispondi Autore: laura bressi - likes: 0 | 06/10/2017 (09:56:00) |
Spero vivamente che per antincendio e primo soccorso non si arrivi ad ammettere la formazione in modalità l'e-learning. |
Autore: EMANUELE BRIVIO | 06/10/2017 (17:16:56) |
X i corsi antincendio - pronto soccorso e carrellista / mulettista la modalità e-learning offre solo il materiale didattico x diciamo così dire la parte conoscitiva/teorica della figura da ricoprire. (cosiddetta "formazione partecipata"). Ma poi tali corsi dovranno essere integrati obbligatoriamente con il modulo pratico da seguire in presenza di un medico x il corso di pronto soccorso e x gli altri con una figura specializzata. Solo dopo aver completato l’intero iter formativo si avrà adempiuto l’obbligo di formazione. |
Rispondi Autore: Graziano Frigeri - likes: 0 | 25/10/2017 (20:31:12) |
L'articolo (e presumibilmente il relatore) sembra non precisare che la modalità "videoconferenza" non è considerata e-learning, ma equiparata alla presenza in aula, come stabilito dall'accordo Stato Regioni del 25 Luglio 2012 (presente nei link in calce all'articolo), (ribadito dall'interpello n. 12 del 2014) accordo non abrogato ne' modificato dall'accordo SR del 7 Luglio 2016. |
Rispondi Autore: Giu - likes: 0 | 21/09/2020 (02:03:49) |
Ma quindi un corso di Formatori delle Sicurezza? Può essere svolto online? |