Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Quale formazione nel Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro – Parte II
Pubblicità
Riprendiamo ad analizzare il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro convinti, come già indicato nel nostro primo articolo, che sono diversi i passi in avanti verso una formazione più efficace e funzionale alle novità del mondo lavorativo.
Nella prima parte di questa breve analisi abbiamo raccolto le definizioni significative del nuovo decreto, ragionato sul concetto di “processo educativo” e affrontato i cambiamenti per i preposti e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----
Riguardo alla formazione dei lavoratori il Testo Unico non indica durata, contenuti minimi e modalità e rimanda ad una decisione che sarà presa in sede di “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo».
Comunque per tutti i lavoratori si fa riferimento a una formazione innovativa: meno statica e più elastica, con contenuti e competenze che meglio si adattano alle attività da svolgere e ai rischi che si corrono.
La specificità della formazione si può ravvisare già nel comma 3 dove si indica che “il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto successivi al I”.
Dunque una formazione che non comprenda solo conoscenze generali, ma conoscenze concrete sui fattori di rischio del proprio ruolo.
In questo senso in una stessa impresa non è sufficiente una formazione uguale per lavoratori con ruoli diversi.
Rispetto all’originale comma 5 del D.Lgs. 626/94, che parlava di un’adeguata formazione per i lavoratori impegnati nelle attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori, il comma 9, sempre dell’articolo 37 del Testo Unico, è ora più puntuale e preciso e si arricchisce di un necessario “aggiornamento periodico”.
Il comma 9 infatti indica che “i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al DM 10 marzo 1998 attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626”.
Un altra importante novità porta il Testo Unico ad integrarsi con una nuova realtà lavorativa che registra l’inserimento dei lavoratori stranieri ed è teatro di una babele di linguaggi che si incrociano e rischiano di non comprendersi.
Lavoratori che, spesso, sono proprio a contatto con i lavori più usuranti e più rischiosi e che necessitano, perciò, di una formazione chiara ed esauriente.
Riguardo alla chiarezza il comma 11 dice che “il contenuto deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. Comprensibilità che, seppur non chiaramente definita, deve guidare la stesura dei futuri progetti formativi adeguati.
E riguardo alle diverse lingue?
Continua sempre il comma 11: “Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo”.
Un passo in avanti per prevenire il gran numero di incidenti tra i lavoratori immigrati in Italia.
Al comma 14 si precisa poi che “le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni”.
Per cui ogni momento di formazione verrà necessariamente registrato diventando parte della vita lavorativa di ogni individuo.
Ricordiamo a questo proposito che nel decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro”, per libretto formativo del cittadino si intende un “libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate”.
Tiziano Menduto
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.