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Prevenzione incendi: procedure operative e piani di emergenza

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

21/10/2010

I piani di emergenza e le procedure operative da attuare in caso di incendio. Come scrivere un piano di emergenza, gli obblighi, le procedure di emergenza, le esercitazioni, la formazione e le procedure di esodo.

Prevenzione incendi: procedure operative e piani di emergenza

I piani di emergenza e le procedure operative da attuare in caso di incendio. Come scrivere un piano di emergenza, gli obblighi, le procedure di emergenza, le esercitazioni, la formazione e le procedure di esodo.


In questi mesi PuntoSicuro presenta una panoramica generale sulla prevenzione incendi e sulle normative vigenti, con particolare riferimento al decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998 e in attesa dei futuri decreti attuativi del Decreto legislativo 81/2008 relativi alla prevenzione incendi.
 
Dopo aver parlato di protezioni di tipo attivo e passivo, di sistemi antincendio e di vie di fuga, ci occupiamo – sempre con l’aiuto di un manuale Ispesl dal titolo “ Formazione antincendio” – delle procedure operative da adottare in caso di emergenza. 


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Il manuale sulla formazione antincendio ricorda che uno dei compiti del datore di lavoro (in collaborazione con tutti gli attori della sicurezza individuati dal Testo Unico sulla sicurezza) è quello di “individuare tutte le possibili situazioni che possono dar luogo ad una emergenza e predisporre opportune procedure operative che consentano alle persone presenti nell’azienda di agire con criterio” applicando un piano di emergenza, dove l’emergenza è definibile come “il verificarsi di una situazione anomala” (terremoto, inondazione, esplosione, rilascio di una sostanza pericolosa, incendio, …).
Se le emergenze possono essere imprevedibili o prevedibili, il piano si occuperà solo delle emergenze prevedibili e sarà obbligatorio per tutte le aziende ad eccezione di quelle di cui all’art. 3, comma 2 del DM 10/3/98, relativo ai “luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, a rischio d’incendio basso o medio, ferme restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da adottare in caso di incendio (art. 5 del DM 10/3/98)”.
 
Il piano di emergenza può essere:
- esterno (PPE): “tratta situazioni di pericolo che possono presentarsi all’esterno dei luogo di lavoro di una azienda, inteso come uno stabilimento industriale, un deposito di materiali infiammabili, una cartiera ecc., e che può dar luogo a gravi sinistri, che potrebbero coinvolgere vaste aree geografiche, coinvolgendo anche insediamenti abitativi”;
- interno (PPI): “tratta situazioni di pericolo che possono accadere all’interno di un luogo di lavoro di una azienda, inteso come stabilimento industriale, settore, reparto, edificio ecc.”.
Si ricorda che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005 sono state approvate le Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna, predisposte dal Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi dell’art. 20 comma 4 del D.Lgs. 334/1999.
 
Lo scopo del piano di emergenza interno, a cui fa riferimento questo articolo, è quello di “consentire ai lavoratori la migliore gestione possibile in una situazione di pericolo, indicando loro le azioni ritenute più idonee per affrontare tale circostanza”.
Infatti questo piano consiste in un insieme di misure tecnico-operative, predisposte per fronteggiare una emergenza sul luogo di lavoro.
Redatto in conseguenza della individuazione e della valutazione dei rischi, il piano di emergenza può essere costituito:
- “per luoghi di lavoro di piccole dimensioni, con rischio di incendio basso o medio, anche da poche pagine comprendenti: la descrizione dei luoghi di lavoro e dell’attività svolta, del numero dei lavoratori presenti ed una serie di istruzioni comportamentali per il personale in genere e per quello incaricato della gestione delle emergenze in particolare;
- per luoghi di lavoro di grandi dimensioni, con rischio di incendio elevato, anche da un intero fascicolo comprendente, oltre alle voci riportate al punto precedente, la descrizione dei rischi potenziali propri dell’attività (deposito, impianto ecc.); rischi che possono interessare non solo le persone che si trovano all’interno dell’area aziendale, ma anche quelle che si trovano all’esterno di questa”.
 
In particolare il piano è costituito generalmente da due parti:
- la prima parte di carattere generale con la descrizione dei luoghi di lavoro (caratteristiche dei luoghi di lavoro, tipo di attività svolta, numero massimo delle persone presenti, lavoratori esposti a rischi particolari, addetti all’attuazione e al controllo del piano e all’assistenza per l’esodo, raccomandazioni per ambienti con rischi particolari, piante e planimetrie, …);
- la seconda parte con la descrizione delle procedure da porre in essere al verificarsi dell’ emergenza (rilievo di una emergenza, modalità d’allarme, primo intervento da attuare mediante i dispositivi e le attrezzature di lotta agli incendi, esodo di tutti i presenti dal luogo di lavoro, distacco delle alimentazioni e delle utenze, messa in sicurezza degli impianti e delle macchine,  richiesta di intervento agli Enti preposti alle gestione delle emergenze, assistenza alle persone con disabilità, …).
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, il piano di emergenza deve comprendere anche opportune planimetrie con:
- “le caratteristiche distributive dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle aree a rischio specifico d’ incendio, come ad esempio un deposito di materiali infiammabili o combustibili;
- le vie di esodo;
- le compartimentazioni antincendio;
- il tipo, il numero e l’ubicazione delle attrezzature, i dispositivi e gli impianti di estinzione degli incendi,
- il tipo dei dispositivi di allarme e l’ubicazione delle centrali di controllo”.
 
Nel caso poi in cui in un luogo di lavoro si verifichi una emergenza incendio, “è necessario che tutte le persone presenti, conoscano ed applichino le procedure riportate nel piano di emergenza dell’azienda e che devono essere state oggetto di opportune esercitazioni da effettuarsi almeno una volta all’anno (punto 7.4 dell’Allegato VII al DM 10/3/98)”.
Le procedure da attuare in caso di incendio previste nel piano di emergenza (e provate nelle esercitazioni) possono comprendere:
- “l’accertamento dell’entità dell’incendio (o di altra emergenza);
- la segnalazione a tutto il personale del verificarsi di un incendio (o di altra emergenza)”, ad esempio mediante l’attivazione manuale (pulsanti) collegati ai sistemi di allarme acustico e/o ottico installati presso i luoghi di lavoro;
- “un primo intervento sulle fiamme, mediante l’utilizzo dei dispositivi di lotta agli incendi, se le condizioni del rogo lo consentono;
- la richiesta di intervento degli Enti preposti alla gestione delle emergenze (VV.F, CRI, Protezione Civile, Polizia ecc.);
- l’esclusione delle alimentazioni e delle utenze, quali l’energia elettrica, il gas ecc., e la messa in sicurezza di macchine ed impianti (quando possibile);
- il coordinamento del personale nelle fasi di esodo dai luoghi di lavoro, ponendo particolare attenzione se nell’area è presente pubblico occasionale ovvero persone che non hanno familiarità con i luoghi di lavoro e con le relative vie di uscita di emergenza;
- l’assistenza alle persone con mobilità, vista ed udito menomato o limitato, alle persone anziane, alle donne in stato di gravidanza ed ai bambini;
- il controllo dell’avvenuto abbandono di tutte le persone presenti nel luogo di lavoro (quando possibile) e successivamente verificando, una volta fuori dall’area interessata dall’incendio (ovvero dall’emergenza), le persone presenti, tramite l’ausilio di idonei elenchi del personale ecc”.
 
Il documento Ispesl ricorda poi che le procedure di esodo da un qualsiasi luogo di lavoro sono “sempre estremamente delicate, in quanto vengono effettuate dai presenti, con stati d’animo in crescente agitazione”.
Tuttavia divengono particolarmente problematiche quando le strutture edilizie, in cui si sviluppa una emergenza incendio, risultano avere:
- “un elevato grado di affollamento e dove i soggetti presenti non hanno familiarità con le vie di uscita, come grandi magazzini, discoteche, alberghi, supermercati, ipermercati ecc.;
- un significativo grado di affollamento e dove i soggetti presenti non sono in grado di provvedere, senza aiuto esterno, alla propria incolumità, come ospedali, case di cura, case di riposo per anziani ecc.;
- un alto grado di affollamento e dove i soggetti presenti possono essere facilmente preda del panico, come negli istituti scolastici;
- un notevole numero di piani in elevazione o in sotterraneo” (ad esempio autosilos), “dove alle persone presenti dovrà essere impedito l’utilizzo degli ascensori”.
 
Il manuale conclude la trattazione delle procedure di emergenze sottolineando che tali procedure, benché previste dal piano di emergenza, potranno essere adeguatamente espletate solo se verrà effettuata idonea formazione e addestramento delle persone incaricate dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi.
 
 
NB: Il documento presentato è precedente all’entrata in vigore del Decreto legislativo 81/2008, ma - come indicato al comma 4 dell’articolo 46 del Testo Unico - fino all’adozione dei decreti attuativi relativi alla prevenzione incendi continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza e di gestione delle emergenze indicati nel decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.
 
 
Ispesl,  ‘ Formazione antincendio”, redatto dal Dr. arch. Marcello Tambone e a cura del Servizio Prevenzione Protezione (formato PDF, 2.10 MB).
 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: MASSIMO ZUCCHIATTI immagine like - likes: 0
29/10/2010 (10:35:56)
Grande lavoro...ma troppo teorico !
Si deve capire che per una buona formazione e per buoni manuali servono immagini immagini ed ancora immagini dove la gente (che non è lo specialista o l'esperto...) deve immedesimarsi capire guardare ricordarsi di aver visto certe cose (una porta tagliafuoco, l'elettromagnete, il rilevatore, le zeppe di legno per tenere ferma una porta tagliafuoco ecc....) basta scrivere scrivere e ancora scrivere...stiamo demolendo foreste per non farci capire alla fine...con il DLSG 626 e il DLGS 81 sono stati scritti fogli per tonnellate e tonnellate di carta..e credo di non sbagliare dicendo che più del 90 % di quello che è stato scritto non viene letto ma solo acquistato, venduto, e...tenuto nel cassetto o nella libreria. Sono progettista antincendio, sicurezza , consulente e formatore nelle stesse materie.
Basta con i piani di emergenza evacuazione da 50 pagine !!! togliamo per legge tutte le pagine che copiano gli articoli di legge !! Scriviamo solo l'indispensabile senza creare coordinatori di coordinatori sorvegliati da supervisori con i loro vice e sotto-vice...nel negozietto del barbiere con un apprendista !!
Grazie
Rispondi Autore: Massimo Peca immagine like - likes: 0
12/07/2013 (12:14:43)
Caro omonimo,
hai ragione da vendere.Io faccio molta fatica ad ottenere adempimenti concreti e realistici. Smbro un marziano.

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