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Nessuna sanzione senza “Paritetici e Bilaterali”

Nessuna sanzione senza “Paritetici e Bilaterali”

La circolare del Ministero del Lavoro che conferma il divieto di sanzioni nella formazione dei lavoratori senza la “collaborazione” degli enti e l’obbligo della loro rappresentatività sul piano nazionale. A cura di Rocco Vitale.


Circolare del Ministero del Lavoro sui enti bilaterali ed organismi paritetici. Significa che il problema degli enti fasulli e semifasulli nonché una serie di abusi sono sempre presenti e deve essere alzata la guardia per vigilare con serietà e chiarezza.
 
Prima di entrare nel merito vale la pena inquadrare la circolare nel suo contesto attuale in quanto essa è, di fatto, un chiaro indirizzo per le ispezioni, la vigilanza e l’applicazione delle sanzioni. È pur vero che il Ministero indirizza la circolare alle proprie strutture, ma non vi è dubbio che essa abbia un valore indicativo per tutti. Non si vede come un organo ispettivo di una delle centinaia di ASL possa agire in maniera completamente difforme (non mi dilungo sulla tiritera dell’autonomia delle ASL e degli UPG precisando solamente che autonomia non significa anarchia, laddove ognuno va a ruota libera con personali interpretazioni giuridico-normative).
 
Vale la pena sottolineare, sempre in un quadro di contesto, come qualche giorno dopo la pubblicazione della circolare il Governo abbia approvato, in esame preliminare, un Decreto Legislativo recante disposizioni per la realizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. Il decreto legislativo prevede, al fine di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva, l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Probabilmente norme e circolari di questo genere saranno emesse dall’Ispettorato nazionale del Lavoro che, piaccia o non piaccia, costituirà sicuramente un elemento di riferimento e di applicazione della norma sia da parte dei soggetti formatori e dei datori di lavoro nonché degli organi ispettivi a qualsiasi livello ed in tutto il paese.
 


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Entrando nel merito della circolare n. 37 dell’8 giugno 2015, emessa dalla Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, il riferimento è alla “formazione dei lavoratori” ed agli obblighi di cui all’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 nonché al comma 12 che riguarda la cosiddetta “collaborazione” con gli enti bilaterali e gli organismi paritetici.
 
Come prima cosa viene chiarito, ancora una volta, poiché il bisogno di chiarezza è sempre fondamentale in un quadro di illegalità diffusa dove operano organismi, che in precedenti circolari lo stesso ministero ha definito “fasulli” o “semi fasulli”, che:
 
A) Gli “organismi” devono essere costituiti da due entità: associazioni di datori di lavoro e associazioni di lavoratori. Se manca una delle due l’ente non è bilaterale!
Viene ribadito che tali associazioni devono essere comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Pertanto qualora “si riscontri la carenza dei requisiti previsti dalla citata norma di rappresentatività sul piano nazionale per una o entrambe le associazioni stipulanti, si deve disconoscere la sua qualità di “Organismo paritetico”;
 
B) Viene precisato che le associazioni datoriali e quelle dei lavoratori che hanno costituito l’organismo devono essere firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Questo contratto deve essere applicato dall’azienda che richiede la collaborazione ed allo stesso tempo l’organismo deve essere presente nel territorio in cui svolge l’attività il datore di lavoro.
Si tratta di un chiarimento utile che cerca di arginare la confusione creata dagli stessi organismi: la collaborazione deve essere richiesta al bilaterale costituito dalle associazioni sindacali il cui CCNL viene applicato dall’azienda.
Esempio: se una azienda artigiana applica ai suoi dipendenti il “contratto del commercio” dovrà chiedere la collaborazione all’organismo costituito dalle associazioni firmatarie del CCNL del commercio. Non potrà chiederlo ad un organismo paritetico costituito da altre associazioni di artigiani o piccole imprese.
Viene inoltre chiarito che l’organismo deve avere sede dove si svolge l’attività lavorativa il che significa l’applicazione del principio territoriale (Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2012).
Vi sono “fasulli” organismi che affidano ad un professionista o uno studio a livello locale l’incarico di svolgere i corsi e poi rilasciano un attestato.
 
C) La collaborazione non significa formazione. Viene ricordato l’Accordo del 25 luglio 2012 che specifica come “tale collaborazione non impone necessariamente al datore di lavoro di effettuare la formazione con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa” trasmettendone la relativa richiesta.
Questa “richiesta” che sarebbe assai semplice da inviare agli organismi (che abbiano le caratteristiche di cui sopra e “che entrambe le parti siano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”) è spesso strumento di veri e propri atteggiamenti semifraudolenti. Si va dalla richiesta di tutti i dati possibili, che andranno poi a costituire una bella banca dati dell’organismo che così potrà utilizzarla per promuovere la propria formazione a pagamento, alla richiesta di 20-30 euro per ogni attestato, all’indicazione dei docenti e via di questo passo.
Il vero problema è che gli organismi bilaterali non rappresentano quella terzietà che sarebbe necessaria, ma, in molti casi, sono soggetti concorrenti sul mercato che si avvalgono di posizione dominante.
Gli stessi organismi paritetici sono in palese conflitto di interesse allorquando in base all’art. 48, c. 6 del D. Lgs. 81/2008 comunicano alle aziende interessate (comma 3) il nominativo del RLST (peraltro da essi formato) ed il medesimo RLST accede ai luoghi di lavoro (comma 4) e, nel caso ravveda la necessità di azioni formative, indirizzerà il datore di lavoro a fruire della formazione presso il medesimo organismo paritetico che lo ha nominato (sic!)
 
D) La circolare ministeriale indica come sia “fatto obbligo al datore di lavoro verificare il possesso dei requisiti, previsti dal D. Lgs. 81/2008, da parte dell’Organismo paritetico”
Si tratta di un formulazione giuridicamente corretta, ma difficilmente applicabile in quanto, spesso, il datore di lavoro non possiede gli elementi ai fini di tale verifica. (Non per niente sono spuntati come funghi organismi non legittimati). Non esistono elenchi o enti terzi cui rivolgersi. Le stesse organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale hanno costituito decine di organismi di cui si fatica a comprendere nomi, sedi e ruoli. Senza contare poi che in numerosi settori di attività non è stato mai costituito alcun Organismo bilaterale.
 
E) La circolare ministeriale precisa, come del resto già dice la legge, che non è prevista nessuna sanzione per la mancata osservanza del comma 12 dell’art. 37.
Si osserva, ancora una volta, come la giurisprudenza ha sempre dato rilievo all’effettività della formazione e pertanto è sanzionato il mancato svolgimento della formazione, ma non la mancata collaborazione con l’organismo bilaterale.
 
F) Su questo aspetto la circolare entra nel merito di alcuni “Uffici” che “applicano all’ipotesi di formazione impartita dal datore di lavoro senza la collaborazione di un organismo paritetico la sanzione per violazione dell’art. 37, c. 1 del D. Lgs. 81/2008 ritenendo la formazione non sufficiente ed adeguata”.
La circolare conclude questa aspetto ritenendo “che i termini di adeguatezza e sufficienza della formazione non debbano tanto accertarsi in base all’attuazione e/o alle modalità del rapporto collaborativo con gli organismi paritetici, ove presenti, quanto piuttosto in relazione al rispetto di quanto previsto nell’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e di conseguenza, laddove un datore di lavoro eroghi una formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato, anche per i principi di legalità, tassatività e ragionevolezza, in base al combinato disposto dei commi 1 e 12 del citato art. 37, ritenendo che la formazione sia non sufficiente ed adeguata”
La risposta che offre la circolare tende a rafforzare il sistema dell’effettività della formazione e non della cultura della sanzione.
 
Una considerazione finale
In questo periodo è all’esame delle parti sociali la revisione dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 relativo agli RSPP e ASPP. Si tratta di una buona occasione per fare il punto definitivo sulla controversa questione degli organismi paritetici e degli enti bilaterali facendo tesoro di molte delle indicazioni contenute nella circolare del Ministero del Lavoro.
Sarebbe utile partire dall’inizio e definire con chiarezza le caratteristiche che devono avere le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori affinché solo queste possano costituire gli enti.
 
Un altro chiarimento riguarda gli Organismi paritetici e gli enti bilaterali, differenti per scopi e per legge ma, ai fini dell’applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 unificandone le prassi.
Definire che per sede territoriale un Organismo paritetico deve essere realmente costituito ed operante su un determinato territorio riducendo le possibilità di organismi nazionali che operano su tutto il territorio appaltando, di fatto, il proprio ruolo a singoli formatori o aziende che operano “sotto la copertura formale” di tali Organismi.
Del resto il fatto stesso che a proposito degli Organismi paritetici siano state emesse tre circolari ministeriali e se ne siano occupati, per pezzi, diversi Accordi Stato-Regioni significa che il problema degli organismi “fasulli e semifasulli” esiste e deve essere risolto una volta per tutte.
 
In quanto alla “collaborazione” tutti riconoscono che non funziona, per il semplice motivo che non funzionano gli Organismi, ed il problema si risolve modificando il comma 12 dell’art. 37 del Testo Unico. Dato che gli Accordi non possono modificare la legge la soluzione proposta, anche nella circolare, è l’unica possibile senza enfatizzare tale norma ma, come ormai risulta di fatto, mettendola in sonno.
 
 
 
Rocco Vitale, Presidente dell’AiFOS



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Rispondi Autore: Temante pietro - likes: 0
23/06/2015 (09:53:18)
D'accordo in pieno. Le collaborazioni richieste dalla maggior parte dei professionisti di settore é verso OPT che non rispettano i requisiti delle circolari ministeriali ed anche delle passate sentenze di vari TAR. La stragrande maggioranza degli OPT nasce per business e non per svolgere le funzioni previste. D'accordo che la quasi totalità degli OPT idonei non funziona, non risponde alle richieste ( costringendo ai lunghissimi 15 gg di silenzio assenso, tempo non idoneo soprattutto per la formazione preventiva dei lavoratori) e non formula proposte o processi formativi integrativi.
Ma il punto principale é (qui Fantini ed il Ministero devono intervenire) che le ASL e le Direzioni Provinciali del Lavoro troppo spesso non contestano, nonostante le circolari ministeriali, attestati non idonei o palesamente falsi ideologici in atto pubblico. Mai o quasi mai viene fatta la sommaria informazione ai lavoratori pseudo formati. Così la missione del testo unico viene elusa a favore della doppia erronea percezione degli utenti: sicurezza sul lavoro inutile; sicurezza sul lavoro ulteriore costo / tassa indiretta di uno stato che ci tartassa. C'è bisogno Prof Rocco Vitale di un cambio di marcia che vada contro documenti standardizzati (visti come semplici check list con crocetta su rischio presente e non presente- vero schiaffo in faccia ai bravi professionisti e benzina che alimenta l'ingresso nel mercato di venditori/non professionisti che portano al ribasso il mercato) e corsi / attestati rilasciati ma mai o mal eseguiti

Cordialmente

Pietro temante

Esperto ed appassionato in materia di sicurezza sul lavoro
Rispondi Autore: Paolo Bulgarelli - likes: 0
23/06/2015 (10:42:16)
Giusto e sbagliato, come al solito. Giusto dove si chiede l'eliminazione degli Enti paritetici fasulli. Sbagliato dove non si vuole andare a fondo del problema "accreditamento" e del motivo (concreto) per cui sono nati. Dare per "automaticamente valida" la formazione di tante associazioni datoriali specializzate in finti attestati (presumo esista anche l'attestato da "pilota di Space Shuttle con esperienza" di ore 100 ma fatte in una serata... purché paghi) e lasciare fuori tanti, ottimi ma anche meno, professionisti è stato un errore. Un errore assoluto che non sia lo Stato stesso ad eseguire il controllo sull'organismo paritetico che, assurdo, poi chiede di eseguire al singolo Datore di Lavoro (un carrozziere che assume un ragazzo, difficilmente avrà tempo/mezzi/voglia per vagliare aspetti così tecnici). Gli organismi paritetici (veri e fasulli) quanti sono ? Entro due mesi inviano la loro documentazione allo Stato Italiano, entro un mese la documentazione viene esaminata e, ad ottobre, rimangono in piedi solo quelli "veri", con una "certificazione" dello Stato che ne illustra i limiti, anche territoriali. In un Paese di scarsa efficienza è possibile. In Italia, probabilmente, neppure in 20 anni. Sbagliato non poter fare corsi trasversali. Sostanzialmente giusto se devo formare 30 lavoratori di una stessa azienda. Se ho 30 piccole aziende che assumono 1 impiegato, poco importa la loro provenienza "commerciale" o "artigianale". Non posso neppure rincorrere 10 organismi paritetici per scoprire che, in 6 casi su 10, non ne troverei (e due su quattro vorrebbe una gestione "privatistica" a loro uso e consumo)
Rispondi Autore: Riccardo Borghetto - likes: 0
23/06/2015 (11:06:02)
L'unica modifica che si deve fare è semplificare l'art 37 (e tantissimi altri) eliminando del tutto il comma 12. Il datore di lavoro è responsabile delle sue scelte. Se desidera avvalersi di un ente bilaterale lo fa, senza che sia scritto nella legge.
Rispondi Autore: silvio angeletti - likes: 0
23/06/2015 (17:29:15)
La circolare è ottima perchè pone fine ad organismi paritetici fasulli, e bene anche alla mercificazione degli attestati, fatti da altri e poi firmati per 20-30 euro per ogni partecipante anche qui una tassa che molti organismi mettono, però sarebbe ora che si chiarisse meglio anche il ruolo, mi spiego, debbo mandare una richiesta di collaborazione ma chi la valuta? Cioè l'organismo potrebbe farmi un appunto sulla formazione che intendo svolgere a me RSPP da oltre 10 anni di una realtà aziendale e loro senza magari alzare il culo dalla sedia mi dicono "dovresti cambiare questo", cioè a me pare assurdo, e poi il curriculum di chi mi risponde? Lo dico perchè non sono pochi gli enti che fannno queste richieste alle mie aziende. Infine sto facendo un corso, suonano è il dipendente dell' Organismo paritetico lo devo fare entrare? E lui chi è per fare un controllo? Sono tutti dubbi o situazioni strane capitate e che al momento non sono regolamentate
Rispondi Autore: davide - likes: 0
24/06/2015 (07:20:12)
Leggendo i commenti agli articoli relativi agli organismi paritetici, dato ormai per certa l'esistenza di opt ed enti bilaterali "fasulli" che hanno lucrato sull'applicazione della Formazione Lavoratori e loro rappresentanti la domanda che mi pongo è la seguente :
Ma contro questi signori la Magistratura che fa ?
è mai possibile che si intervenga sempre e solo sulle aziende private e mai verso questi "furbetti de quartierino" ?
Se si accerta un falso, una truffa ai danni di terzi la legge non è uguale per tutti ?
Rispondi Autore: ALDO BELLI - likes: 0
24/06/2015 (10:15:15)
Giusta l’osservazione di Paolo Bulgarelli laddove scrive “Sbagliato non poter fare corsi trasversali. Sostanzialmente giusto se devo formare 30 lavoratori di una stessa azienda. Se ho 30 piccole aziende che assumono 1 impiegato, poco importa la loro provenienza "commerciale" o "artigianale".”
Direi che, data la clamorosa assenza di Organismi Paritetici Territoriali in alcuni settori di attività, sarebbe opportuno lasciare la possibilità alle imprese di richiedere la collaborazione ad Organismi Paritetici presenti sul territorio anche di settori diversi da quello del contratto applicato ai propri dipendenti.
A proposito dell’obbligo non sanzionato di richiesta agli OO.PP. di collaborazione alla formazione, se passa il concetto che tanto, non essendoci sanzione, l’invio della richiesta è inutile, quando non addirittura “controproducente”, sarà sempre più difficile smascherare i formatori incompetenti che operano a scapito dei professionisti che commentano questo articolo.
L’Organismo Paritetico, infatti, dovrebbe avere la possibilità, rapportandosi direttamente con gli Organi di Vigilanza, di segnalare, nei casi che riterrà opportuni, le situazioni di palese incongruità relativi alla formazione dei lavoratori.
In assenza di richiesta di collaborazione, ovviamente, tutto ciò sarà impossibile ed imperverseranno i furbetti di cui si è parlato.
Avrete capito che sono un sognatore del corretto funzionamento degli OO.PP., ma, come ha già accennato qualcuno nei vari interventi, potrebbe essere relativamente facile, VOLENDOLO, mettere ordine nell’attuale situazione di proliferazione di tali organismi.
C’è qualche legislatore all’ascolto?
Rispondi Autore: master formazione - likes: 0
25/06/2015 (16:49:18)
scusate: tutto il TU è costruito sul combinato disposto; sanzionare articoli specifici non sanzionabili tramite articoli generali sanzionabili: perchè tale regola non vale solo per questo commma? allora eliminiamo tutti i commi non sanzionabili, visto che gli organi di vigilanza sono chiamati ad essere attenti ed inflessibili su altri e ben più pregnanti elementi, ovvero quelli sanzionabili...
Se la linea è (o dovrebbe essere) rafforzare il sistema dell’effettività della formazione e non della cultura della sanzione, perchè diminuire, svilire o penalizzare il ruolo degli OOPP, che sono, quando funzionano al meglio, prima istanza di riferimento in merito alla formazione? Questo per valorizzare i consulenti o altre assocciazioni private o pseudosindacali che fanno della formazione la loro fonte primaria di guadagno, ma non garantiscono, come del resto taluni OOPP, l'effettività della qualità della formazione?
Rispondi Autore: ALDO BELLI - likes: 0
25/06/2015 (17:05:39)
Grazie master formazione
Credevo di essere l'unico a sostenerlo, ma vedo con soddisfazione che non è così.
Come accade solitamente nel nostro Paese (scusate, ma uso ancora la maiuscola), se alcuni dei soggetti chiamati in causa non funzionano, automaticamente tutti i soggetti di quella categoria non funzionano.
La norma (art. 37 comma 12) c'è, è giusta e va applicata a prescindere dalle sanzioni, che condivido vadano applicate per il richiamato concetto del combinato disposto.
Se a qualcuno non va bene, chieda la modifica della norma in questione.
Punto e fine della discussione.
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
25/06/2015 (21:36:49)
Personalmente non dico che l'art. 37 comma 12 non vada applicato.
E' una norma di legge e, come tale, va applicata.

Il problema, però, è un altro.
Quali e quanti sono gli Organismi Paritetici realmente tali e quali di questi sono in grado di offrire una efficace collaborazione alle aziende?

Lo scorso 10 giugno ero intervenuto sull'argomento.
Visto che ci siamo ritornati su .... ripropongo quanto avevo già scritto.


""Come datore di lavoro devo inviare il "progetto formativo" costruito nel pieno rispetto dei contenuti dell'Accordo SR, all'Organismo Paritetico in possesso degli stracitati requisiti.

Quale che sia il feedback dell'Organismo Paritetico riguardo il mio progetto formativo, esso non è per me vincolante.
In altre parole, posso tenerne conto oppure no.
Ciò che conta è il pieno rispetto dell'Accordo SR (contenuti, durata, docenti, ecc.).

Se come datore di lavoro sono realmente partito dalla valutazione dei rischi per individuare i bisogni formativi individuali e dell'organizzazione, progettare i corsi, ecc. ed avvalendomi di professionisti competenti e non di gente che si è inventata un lavoro e per autoreferenziarsi si fregia dell'appartenenza a questa o quella associazione (anche queste nate come i funghi dopo la pioggia a settembre),non vedo la necessità di alcun supporto esterno.

Ovviamente, vista la situazione italiota, aziende che operano come sopra, sono la minoranza.
Le altre si accontentano di mandare i propri collaboratori ad uno dei tanti corsi a catalogo forniti dalla citate associazioni e società di formazione "micologiche" che han fatto un buon marketing, spesso caratterizzato dal tipico incentivo economico (il corso che costa meno).
Qui si che il supporto dell'Organismo Paritetico (quello serio e non quello appartenente anche lui ad una delle tante famiglie "micologiche"), diventa indispensabile come affermato da Belli.""
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
25/06/2015 (21:53:21)
Dimenticavo .....

Per cortesia, lasciamo stare il "combinato - disposto" che altro non fa che creare alibi per interpretazioni quanto meno fantasiose da parte di soggetti appartenenti o meno alle istituzioni ma accomunati dallo stesso vizietto che affliggeva Narciso.

Dico questo perchè, come azienda, potrei anche aver messo a punto un progetto formativo di livello qualitativo e di efficacia ben superiore a quello ottenibile tramite il supporto dell'Organismo Paritetico.

In questo caso, quindi, come si fa a sanzionare un'azienda per un ipotetico "combinato - disposto" che ha comunicato il progetto formativo all'organismo paritetico e se ne é infischiata delle sue osservazioni ritenendole non pertinenti (tipica è quella dell'invio di un "tutor" con costo a carico dell'azienda stessa) o non migliorative?

Cerchiamo di restare con i piedi per terra animandoci di un sano pragmatismo verificando la qualità e l'efficacia dei processi formativi e non pensiamo alla sanzione per il mancato assolvimento di un ipotetico obbligo che, nel caso citato dell'azienda "capace", non aggiunge nulla.

Infine, ricordo che una risposta ad un Interpello costituisce "criterio interpretativo e direttivo per l'esercizio dell'attività di vigilanza".
Rispondi Autore: master formazione - likes: 0
26/06/2015 (13:22:02)
Gentili tutti,
se come azienda ha messo a punto un progetto formativo di livello qualitativo e di efficacia ben superiore a quello ottenibile tramite il supporto dell'Organismo Paritetico, è suo diritto "non seguire le indicazioni dell'OP" (pag. 9 Adeguamento e linee interpretatice accordi del 25/07/12). E in questo caso nessun Organo di vigilanza si porrebbe il problema di sanzionare in quanto la richiesta di collaborazione è stata inviata come previsto dalla normativa, e le indicazioni date dal OP non sono state seguite, anche questo come previsto dalla normativa.

Restando con i piedi per terra e animati da pragmatismo vi invito a verificare la qualità e l'efficacia dei processi formativi: a volte alta, a volte media a volte bassa, a volte molto molto bassa.
Non pensiamo quindi alla sanzione ma invece al fatto che per taluni aziende o consulenti che erogano corsi qualitativamente scarsi e poco efficaci un confrotno costruttivo con gli OOPP, se validi, può essere strumento di crescita e contribuire a migliorare il livello della formazione.

Se tutti i datori di lavoro fossero in grado di erogare corsi di formazione di qualità capaci di rendere i lavoratori in grado di aver "acquisito le competenze necessarie per lo svolgimento in sicurezza dei compiti in azienda utili alla gestione dei rischi", allora si poteva anche evitare di emanare gli ACS, di declinare contenuti, metodi, tempi, ore, decreto formatori, collaborazione OOPP, etc... Forse i vincoli e suggerimenti negli anni sono aumentati perchè tale formazione non è proprio così efficacie e di qualità...

(per essere pignoli poi gli organi di vigilanza hanno anche lo strumento della disposizione... ma questo è un altro problema...)
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
26/06/2015 (13:53:27)
È quello che ho detto nel post del 18/6/2015.
Per le aziende che non riescono ad organizzarsi in autonomia, ci sono gli OPT, quelli seri, si spera.......

Rispondi Autore: master formazione - likes: 0
26/06/2015 (15:12:53)
Gentile Sig. vitale, tutto il TU è costruito sul combinato disposto; sanzionare articoli specifici non sanzionabili tramite articoli generali sanzionabili: perchè tale regola non vale solo per questo commma? allora eliminiamo tutti i commi non sanzionabili, visto che gli organi di vigilanza sono chiamati ad essere attenti ed inflessibili su altri e ben più pregnanti elementi, ovvero quelli sanzionabili...
Se la linea è (o dovrebbe essere) rafforzare il sistema dell’effettività della formazione e non della cultura della sanzione, perchè diminuire, svilire o penalizzare il ruolo degli OOPP, che sono, quando funzionano al meglio, prima istanza di riferimento in merito alla formazione? Questo per valorizzare i consulenti o altre assocciazioni private o pseudosindacali che fanno della formazione la loro fonte primaria di guadagno, ma non garantiscono, come del resto taluni OOPP, l'effettività della qualità della formazione?
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
26/06/2015 (17:44:03)
Scusa "Master Sicurezza", ma quale è l'obiettivo che si è posto il legislatore?

A me sembra che sia quello di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza.

Si tratta di un obbligo proprio del datore di lavoro e deve essere soddisfatto mediante il rispetto di quanto previsto ai comma 2 e 3 dell'art. 37 .

Ora ti domando quale è il problema se come UPG della ASL andando in azienda trovo il personale formato nel pieno rispetto di quanto previsto dall'Accordo SR ma con un progetto formativo organizzato e gestito da qualcuno di diverso dall'OPT?
Come posso sostenere che i corsi non siano validi quando rispettano pienamente l'Accordo SR?

Poi possiamo discutere su cosa s'intenda realmente per "Formazione alla sicurezza" ........ ma questo è un altro discorso.
Rispondi Autore: master sicurezza - likes: 0
29/06/2015 (15:51:26)
Genti8le Ing. Catanoso,

l'obiettivo che si è posto il legislatore è quello di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza. Questo da art. 37 che riporta le medesime parole dell'art. 22 della 626 (se scritto tale articolo ciò significa che il datore di lavoro svolga la formazione in modo sufficiente e adeguato allora non ci sarebbe stato bisogno dell'art 37 del TU e nemmeno dell'ASR; forse se sono stati dati vincoli aggiuntivi e per spiegare meglio cosa significa sufficinete e adeguato)

Questo obbligo è proprio del datore di lavoro e deve essere soddisfatto mediante il rispetto di quanto previsto ai comma 2 e 3 dell'art. 37, come giustamente lei scrive, am anche dei commi 6, 12, 13 e 14: ce li vogliamo dimenticare? non sono importanti? sono importanti tutti a parte il 12?

Il problema è che gli UPG della ASL (a volte, non sempre, in certi casi, spesso) vanno in azienda e non trovano il personale formato nel pieno rispetto di quanto previsto dall'Accordo SR: a volte con un progetto formativo organizzato e gestito da qualcuno di diverso dall'OPT, altre volte gestiti male dagli OOPP.
Spesso senza richiesta di collaborazione.
E quindi è per questo che tale articolo deve essere promosso.

Concludo che la sua domanda ha un errore al suo interno in quanto scrive che:
"Come posso sostenere che i corsi non siano validi quando rispettano pienamente l'Accordo SR?": le ricordo che rispettare pienamente l'ASR significa anche richiedere la collaborazione come scritto in Premessa dell'Accordo stesso (o come parti del TU si possono non considerare ora anche parti dell'ASR depennando a libero piacimento frasi, articoli, commi etc?)

Poi possiamo discutere su cosa s'intenda realmente per "Formazione alla sicurezza" ........ ma questo è un altro discorso.

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